Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19988 del 10/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/08/2017, (ud. 27/06/2017, dep.10/08/2017),  n. 19988

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19290/2016 R.G. proposto da:

C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato OLINDO DI FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., – C.F. (OMISSIS), in persona del suo

procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.

BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI

GIORDANO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ENRICA FASOLA e SANDRO UGGERI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1146/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 20/07/2015;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 27/06/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

C.S. ricorre, affidandosi a quattro motivi, per la cassazione della sentenza n.146 del 20/07/2015 della Corte di appello di Palermo, con cui il suo gravame avverso il solo parziale accoglimento della domanda risarcitoria dispiegata nei confronti dell’impresa designata per il FGVS per un sinistro occorsole il (OMISSIS) è stato accolto limitatamente alla statuizione sulle spese e non anche quanto al ritenuto suo concorso di colpa nella causazione del sinistro;

l’intimata non notifica controricorso, ma, depositata procura speciale notarile, produce poi memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2, u.p., come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

è formulata proposta di definizione – di inammissibilità – in camera di consiglio ai sensi del primo comma del medesimo art. 380-bis, mentre infine la ricorrente fa pervenire tardivamente, solo il 26/06/2017, a sua volta memoria ai sensi del comma 2, u.p., detto art..

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;

va, in primo luogo, esclusa l’ammissibilità della memoria della ricorrente, poichè pervenuta in cancelleria il 26/06/2017 e quindi in violazione del termine a ritroso rispetto all’adunanza camerale del 27/06/2017, neppure potendo alle memorie in esame applicarsi le modalità di spedizione previste – ancora non essendo operativo per il giudizio di legittimità le norme sul deposito degli atti introdotte dal c.d. processo telematico – in via eccezionale solo per il ricorso e per il controricorso: non rileva mai, pertanto, il momento in cui la memoria in questione è spedita, ma solo quello in cui perviene in cancelleria, a garanzia del diritto della controparte di prenderne visione entro un ragionevole tempo prima del passaggio in decisione del ricorso; ne consegue che la memoria della C. va considerata, ai fini della decisione, tamquam non esset, sicchè il suo contenuto non può essere neppure preso in considerazione;

viceversa, la memoria dell’intimata UnipolSAI ass.ni spa è ammissibile e ne configura valida attività difensiva in questa sede: infatti, “in tema di rito camerale di legittimità di cui alla L. n. 197 del 2016, art. 1 bis che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 168 del 2016, applicabile, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, anche ai ricorsi depositati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione per i quali non sia stata ancora fissata l’udienza o l’adunanza in camera di consiglio, la parte che abbia precedentemente depositato procura notarile senza notificare alcun controricorso – perduta la facoltà di partecipare alla discussione orale in pubblica udienza o di essere sentita in camera di consiglio per effetto delle norme sopravvenute – può esercitare la propria difesa presentando memoria scritta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2, e, in caso di soccombenza della controparte, ha diritto alla rifusione delle spese e dei compensi per il conferimento della procura e per l’attività difensiva così svolta (Cass. ord. 24/03/2017, n. 7701)”;

ciò posto, la ricorrente si duole: col primo motivo, di “vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione all’art. 111 Cost., comma 6, nonchè in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c.” e di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: sulla responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista”; col secondo motivo, di “violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 1 e dell’art. 140C.d.S. e art. 141C.d.S., commi 1 e 2 (art. 360 c.p.c., n. 3)”; col terzo motivo, di “violazione e falsa applicazione degli artt. 1226,2043,2056 e 2059 c.c., dell’art. 112c.p.c., artt. 115, 116 e 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 3)”; col quarto motivo, di “violazione e falsa applicazione degli artt. 1223,2043,2056 e 2059 c.c. e degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”;

è peraltro evidente che coi primi due motivi la ricorrente tende a censurare apprezzamenti in punto di mero fatto, sulla dinamica e sull’entità del concorso della colpa della danneggiata ed odierna ricorrente, che sono scevri da quei soli gravissimi vizi ormai rilevabili in questa sede di legittimità dopo la novella del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., che ha ridotto al minimo costituzionale il controllo in sede di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. Un. nn. 8053, 8054 e 19881 del 2014): rimanendo tali apprezzamenti, relativi alla ricostruzione del fatto e di ogni aspetto ad esso relativo istituzionalmente riservati al giudice del merito (per consolidato insegnamento, su cui, per tutte, v.: Cass. Sez. U. 12/10/2015, n. 20412, ove ulteriori riferimenti);

quanto agli altri due motivi, invece, nel ricorso – che non può affatto giovarsi dell’inusitata modalità di materiale congiunzione di interi stralci di atti, non prevista dal codice di rito e del resto simile alla tecnica dell’assemblaggio, già ritenuta contraria al disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 3 dalla giurisprudenza di questa Corte (per tutte: Cass. Sez. U. 11/04/2012, n. 5698) – manca non tanto l’allegazione dell’avvenuta deduzione delle relative questioni dinanzi al giudice del merito, quanto l’indicazione degli atti specifici dei gradi precedenti in cui quelle sono state a quegli sottoposte, onde dar modo a questa Corte – a cui sono riproposte appunto questioni giuridiche che implichino accertamenti di fatto – di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa: in mancanza di ottemperanza ad un tale onere, è inevitabile una sanzione di inammissibilità per novità delle censure (per l’ipotesi di questione non esaminata dal giudice del merito: Cass. 02/04/2004, n. 6542; Cass. 10/05/2005, n. 9765; Cass. 20/10/2006, n. 22540; Cass. 27/05/2010, n. 12992; Cass. 25/05/2011, n. 11471; Cass. 11/05/2012, n. 7295; Cass. 05/06/2012, n. 8992; Cass. 22/01/2013, n. 1435; Cass. Sez. U. 06/05/2016, n. 9138);

d’altra parte, la censura mossa col quarto motivo è generica, visto che la motivazione della qui gravata sentenza si limita, correttamente, ad evidenziare che la riduzione della capacità lavorativa specifica risultava sfornita di prova, mentre quella generica era stata concretamente esclusa: ciò che non è stato contrastato con riferimento, in ricorso, se non a principi generali;

il ricorso va così dichiarato inammissibile, con condanna della soccombente ricorrente alle spese qui sopportate dall’intimata, che ha depositato procura notarile e memoria;

deve darsi atto – precluse valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso da lui proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2017

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