Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19987 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19987 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: D’OVIDIO PAOLA

ORDINANZA

sul ricorso 7390-2011 proposto da:
PROVASI NORBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 55, presso lo studio
dell’avvocato ROSAMARIA MARIANO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato AURELIO FAVAR0′;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
2018
2149

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 122/2010 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 21/10/2010;

Data pubblicazione: 27/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/06/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA

D’OVIDIO.

n. R.G. 7390/2011
A.C. 19/6/2018
Pres. G. Di las’
Rel. P. D’Ovidio

Rilevato che:
1. Provasi Noberto proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale
di Milano avverso l’avviso di irrogazione sanzioni n. MQIRT700004/2009, relativo agli
anni 2004, 2005, 2006 e 2007, con il quale l’agenzia delle Entrate, sulla base di quanto
emerso dal processo verbale di constatazione redatto in data 27/1/2009 dall’Agenzia
delle Dogane di Chiasso, aveva proceduto all’accertamento presuntivo di un reddito
capitale derivante dall’esistenza di disponibilità valutarie all’estero) da parte del ricorrente.
Sosteneva il Provasi che l’accertamento derivava dal riferimento, nel processo verbale,
ad otto fogli non integri relativi ad operazioni di investimento, prive di indicazioni
nominative, da esso ricorrente accidentalmente rinvenuti vicino ad un termosifone e
raccolti da terra.
2. L’adita Commissione, con sentenza n. 53/01/2010, respingeva il ricorso ritenendo
che il ricorrente non avesse prodotto alcun elemento che lasciasse supporre non fondato
l’avviso di irrogazione sanzioni.
3. Avverso tale sentenza proponeva appello il Provasi deducendo che la pretesa
dell’Agenzia delle Entrate era sfornita di un supporto probatorio idoneo ad attribuire
con certezza al Provasi i fogli rinvenuti e lamentando altresì che, da una attenta lettura
degli otto fogli, emergeva un valore globale dell’investimento pari ad C’. 164.955,00, e
non ad C. 463.646,00, come invece supposto dagli avvisi di accertamento e non rilevato
dai primi giudici.
L’Ufficio si costituiva contestando gli assunti del ricorrente ed eccependo
preliminarmente l’inammissibilità dell’appello.
Con sentenza n. 122/22/10, depositata in data 21/10/2010, la Commissione lributarta
Regionale, disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello, lo respingeva,
confermando la sentenza impugnata e condannando l’appellante al pagamento delle
spese processuali.
4. Avvero tale sentenza il Provasi ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre
motivi. Resiste con controricorso la l’Agenzia delle Entrate.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..
3

n. R.G. 7390/2011
A.C. 19/6/2018
Pres. G. Di lasi
Rel. P. D’Ovidio

Considerato che:
1. Con il primo motivo di ricorso è prospettata la “insurficiem;a ed illogicita della motinione
su di un punto decisivo della controversia, in rela,,ione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”

Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata, nel ritenere inattendibile e fantasiosa la

operazioni di investimento all’estero, non avrebbe rilevato che le risultanze del processo
verbale non dimostravano affatto in modo chiaro ed univoco che quei fogli fossero già
detenuti dallo stesso Provasi. In ogni caso, tale circostanza non poteva ritenersi
sufficiente per concludere che i titoli, le azioni e gli altri valori indicati nei fogli in
questione appartenessero allo stesso Provasi, né che fossero detenuti all’estero — e
segnatamente in Svizzera – e neppure che tale situazione persistesse fin dal 2004 e negli
anni successivi. Di qui anche l’incongruenza del ricorso alla presunzione di redditività
delle somme trasferite all’estero, di cui all’art. 6 del di 28/6/1990, convertito nella l. n.
227/1990, atteso che tale nonna presuppone il previo accertamento che il contribuente
abbia capitali all’estero. In conclusione, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata non
sarebbe adeguatamente motivata, neppure ove volesse ritenersi che la stessa abbia
recepito e fatta propria la motivazione contenuta nel provvedimento di irrogazione delle
sanzioni ovvero quella di cui al precedente avviso di accertamento, giacche anche tali due
atti non fornivano alcuna illustrazione e motivazione dell’assunto relativo alla sussistenza
all’estero di valori appartenenti al Provasi.
1.1. IL motivo è inammissibile.
La sentenza impugnata ha respinto l’appello rilevando che “dal verbale, che lede _lino a
querela di falso, risulta che il Provasi frugava prima tra le sue tasche e poi raccoglieva da terra i lOgb
cercando di rimetterli in tasca. ,,4ccortosi di essere visto, porgera i firgli,t’ raccolti al linan:ziere.La
ipiegaRione fornita appare, anche a questo Collegio, del tutto Antasiosa ove sia messa in relaione
dinamica dei /atti osservata dai militari. Asserisce, irrIalti , l’appellante di esservi (ippiciildto

tal

termosifone per scaldarsi e di aver notato dei Agli a terra, 17 regali. La 3piégxzione rnita dal Provasi
non è attendibile perché in contrasto con quella di cui al p.v.c. e 11011 munita (li alculla pro/cl iii
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spiegazione fornita dal Provasi circa il rinvenimento a terra degli otto fogli relativi ad

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Rei. P. D’Ovidio

contrario…”. La C.T.R., dunque, ha posto a fondamento della sua decisione i fatti descritti
dai verbalizzanti e ha ritenuto che quei fatti, anche alla luce delle spiegazioni fornite,
potessero assumere una valenza probatoria dell’appartenenza al Provasi di quei fogli,
convincimento rafforzato dalla assenza di prova contraria e dalla inattendibilità della
spiegazione fornita, così adottando una valutazione logica e coerente dei fatti di causa.

5, c.p.c., atteso che deve trovare applicazione il principio già espresso da questa Corte, a
cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale il riferimento, contenuto nell’art.
360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nel testo introdotto dal d.lgs n. 40 del 2006, applicabile
“ratione temporis”), al “fatto controverso e decisivo per il giudizio” implicava che la
motivazione della “quae.siio Icr’ dr fosse affetta non da una mera contraddittorietà,
insufficienza o mancata considerazione, ma che fosse tale da determinare la logica
insostenibilità della motivazione (Cass., sez. 3, 20/08/2015, n. 17037. Rv. 636317 – 01):
insostenibilità che, per i motivi che precedono, evidentemente non ricorre nel caso in
esame, così come non ricorre il presupposto del “fatto controverso”, non essendo stato
contestato dal ricorrente il comportamento dallo stesso tenuto e descritto nel verbale,
bensì la sua valutazione.
Né il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360, comma 1, n. 5),
c.p.c.., equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha
condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata,
posto che una simile revisione non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe
in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento
al giudice di legittimità. Ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di
motivazione dedotto dal ricorrente ogni possibilità per la Corte di cassazione di
procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso un’autonoma, propria valutazione
delle risultanze degli atti di causa (Cass. sez. 6-5, 28/03/2012. n. 5024. Rv. 622001 -01).
2. Con il secondo motivo di ricorso la sentenza impugnata viene censurata per la
“violazione e falsa applica.zione dell arti: 2697 e seguenti, 2729 re/a-io/;e all’ad: 360 n.
c.p.c.”.
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Tale ragionamento decisorio non presenta alcun vizio riconducibile all’art. 360, collima

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Ad avviso del ricorrente, l’Ufficio, sul quale gravava l’onere probatorio circa la
sussistenza dei presupposti per l’irrogazione delle sanzioni di cui è controversia, non
avrebbe fornito alcuna prova idonea allo scopo, tale non potendo qualificarsi i fogli
menzionati nel processo verbale, in quanto privi di sottoscrizione e di qualsiasi altro
elemento utile ad accertare i fatti. Se poi, pur nel silenzio della motivazione, si ritenesse

elemento presuntivo ex art. 2729 c.c., sarebbe quest’ultima norma ad essere stata violata,
perché la stessa richiede la presenza di una pluralità di elementi concordanti, che devono
essere altresì gravi e precisi, non essendo sufficiente perciò la presenza di un solo
elemento presuntivo, come avvenuto nella specie.
2.1. Il motivo è infondato.
Per quanto riguarda la censura proposta in relazione all’art. 2697 c.c., invero la C.T.R.
non ha affatto affermato che l’onere probatorio circa la sussistenza dei presupposti per
l’irrogazione delle sanzioni comminate al ricorrente non gravasse sull’Ufficio
dell’Agenzia delle Entrate che vi ha proceduto, né tantomeno ha attribuito siffatto onere
in capo al Provasi, ma si è limitata a ritenere provate le circostanze di cui si discorre in
ragione dei fatti risultanti dal verbale e della forza probatoria, sino a querela di falso, di
detto verbale, nonché in assenza di prova contraria e di spiegazioni plausibili da parte del
ricorrente.
La sentenza impugnata, dunque, non ha alterato il riparto degli oneri probatori siccome
previsto dall’art. 2697 c..c., ma ha ritenuto assolti tali oneri a fronte di una valutazione
delle risultanze istruttorie sulla base della quale ha formato il proprio convincimento.
Alla luce della motivazione esplicitata nella sentenza impugnata, deve
conseguentemente escludersi che la C.T.R. sia incorsa nella dedotta violazione del
precetto di cui all’art. 2697 c.c., denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma
1, n. 3, c.p.c., atteso che tale vizio si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia
attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le
regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua
valutazione delle acquisizioni istruttorie, come si assume nel caso in esame, il giudice
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che la Commissione Tributaria Regionale abbia inteso attribuire a quei fogli valenza di

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abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poichè in questo
caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di
legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., e dunque nei limiti consentiti da
tale norma

N.

Cass., sez. 3, 17/6/2013, n. 15107, Rv. 626907 — 01; Cass., sez. 3,

5/9/2006, n. 19054, Rv. 592634 – 01).

ricorrente discenderebbe dall’avere la C.T.R. attribuito valore presuntivo alla detenzione
dei fogli da parte del Provasi, laddove la norma citata consentirebbe di fondare la
decisione su presunzioni semplici solo in presenza di una pluralità di elementi
concordanti, gravi e precisi, e non già sulla base di un unico elemento.
In proposito, è sufficiente richiamare il principio, già espresso da questa Corte ed al
quale il Collegio intende dare continuità, secondo il quale, in tema di presunzioni
semplici, gli elementi assunti a fonte di prova non debbono essere necessariamente più
d’uno, dovendo il requisito della “concordanza” ritenersi menzionato dalla legge solo in
previsione di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi (Cass.,
sez. 5, 29/07/2009, n. 17574, Rv. 609153 – 01), e potendo, pertanto, il convincimento
del giudice fondarsi anche su di un solo elemento, purchè grave e preciso, la valutazione
della cui rilevanza, peraltro, nell’ambito del processo logico applicato in concreto, non è
sindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione adeguata e logicamente non
contraddittoria (Cass., sez. 5, 15/01/2014, n. 656, Rv. 629325 -01).

3. Con il terzo motivo viene dedotta la “tiolazione e falsa applica:-,:ione dell’ari. 112 c.p.c., per
omessa pronuncia sii domanda ritualmente proposta, in rela:zione all’ad. _360 n. 4
Rileva il ricorrente come, fin dal primo grado, oltre a contestare l’esistenza dei
presupposti per l’applicazione delle sanzioni irrogategli, egli aveva anche eccepito, in via
subordinata, la nullità del provvedimento sanzionatoti° in ordine alla quantificazi(me
delle sanzioni, con richiesta, ulteriormente subordinata, di revisione di dette sanzioni.
Nell’atto di appello, poi, aveva lamentato la quantificazione operata dall’Ufficio,
rilevando che il totale degli investimenti risultante dai fogli dallo stesso asseritamente
detenuti non fosse pari ad e. 463.646,00, bensì alla minor somma di C 164.955,00,
7

Infondata è anche la doglianza relativa alla violazione dell’art. 2729 c.c., che secondo il

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ovvero in quella, ulteriormente precisata nella memoria illustrativa, pari ad C. 216.840,00,
sicchè a tale minor somma andavano eventualmente parametrate le sanzioni da irrogarsi.
Tali richieste subordinate non erano state neppure esaminate nella sentenza impugnata,
la quale aveva ritenuto le stesse inammissibili ex art. 57 del d.lgs 546/1992, in quanto
mai proposte in prime cure, avendo il Provasi contestato solo l’an {le/mal/ti’ e non il
quantum debeatid’.

Siffatta affermazione, tuttavia, non rispondeva alla realtà processuale e si poneva,
pertanto, in conflitto con l’art. 112 c.p.c..
L’illustrazione del motivo prosegue esaminando analiticamente il tenore dei fogli
asseritamente detenuti dal Provasi, per concludere che, se la domanda relativa al
quantum” fosse stata esaminata, le sanzioni avrebbero dovute essere parametrate
all’importo globale ivi risultante, pari ad C. 216,840,00 e non già ad C. 463.646,00, come
ritenuto dall’Ufficio ed avallato dalla sentenza impugnata.

3.1. Il motivo è fondato.
E’ opportuno premettere che la Commissione lributaria Regionale di Milano non ha
omesso di pronunciarsi sulla eccezione di erroneità (per eccesso) delle sanzioni irrogate e
sulla conseguente richiesta di riduzione delle stesse, ma ha ritenuto che tali domande
fossero inammissibili in quanto nuove.
Si legge in proposito nella motivazione della sentenza impugnata che “devono essere respinte
perché inammissibili ex art. 57 del d.lgs. n. 546192 le argomentaioni formulate dall’appellante.
soprattutto nella memoria aggiuntiva, in merito alle somme scaturenti dagli otto

giudi:zio di

primo grado, infatti, non era stato proposto alcun rilievo in merito al “quantum” degli investimenti e, di
conseguenza, sulla pretesa tributaria ma solo sul l’atto, sull’ali”, da cui è derivato l’accertamento”.
La CFR, dunque, è pervenuta ad una decisione in rito, circa l’inammissibilità delle
richieste di cui si discorre, interpretando le domande introduttive nel senso di ritenerle
estese solo all’an” e non al “quantum” dell’accertamento, giungendo peraltro a tale
conclusione senza compiere alcuna esplicita indagine interpretativa, nè esprimere il suo
motivato convincimento in ordine all’esito della stessa.

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Ne deriva l’ammissibilità del motivo, trattandosi di vizio che ben può essere dedotto in
sede di legittimità, atteso che, come già affermato da questa Corte e condiviso dal
Collegio, “il principio secondo cui l’interpretaione delle domande, ecakioni e dedm7ioni delle parti da
luogo ad un giudkio di fa’ tto, riservato al giudice di merito, non trova applicck-ione quando si assume che
tale interpretaione abbia determinato

lin v izio
.

riconducibile alla violazione del principio di

quantum appellati/m” (art. 345 c.p.c.), trattandosi in tal caso della denuncia di Un “error in
procedendo” che attribuisce alla Corte di cassaione il potere-dovere di procedere direttamente all’esame
ed all’interpretaione degli atti processuall e, in particolare, delle istaile e dedirioni delle parli” (Cass.,
sez. 3, 10/10/2014, n. 21421, Rv. 632593 — 01; Cass., sez. L., 22/07/2009, n. 17109, Rv.
610156 – 01).
Ciò posto, si osserva che il ricorrente, in primo grado, aveva assunto le seguenti
conclusioni: “… in via principale dichiarare nullo e privo di giuridico elle tto l’avviso di accertamento
impugnato descritto in narrativa, in ragione della iii/òndatea dei presupposti che hanno determinalo la
decisione dell’Ufficio emanante; in via subordinata dichiarare nullo l’avviso di accertamento impugnato
descritto in narrativa, in ragione della mancam7a degli elementi cognitivi sufficienti e necessari alla
verifica della corretteua dell’imposta in esso liquidata; in via ulteriormente subordinata ordinare la
revisione dell’imposta liquidata dall’Ufficio, in ragione della mancarka degli elementi cognitivi sifficienti
e necessari alla verifica di correttea della stessa”.
Orbene, se la domanda proposta in via principale e certamente riferibile solo all’an”
della sussistenza dei presupposti per l’irrogazione delle sanzioni, e se anche la prima
subordinata può essere interpretata nello stesso senso (invocando anch’essa la
declaratoria di nullità dell’avviso di accertamento, ed essendo quindi tesa ad escludere
ancorchè in ragione dell’assenza tont court di elementi sufficienti a quantificare la
sanzione), ciò non può dirsi per l’ulteriore domanda subordinata.
Quest’ultima, infatti, inequivocabilmente si riferisce al

quantum” della sanzione irrogata

(impropriamente definita “imposta”), della quale chiede la “revisione” (e dunque una
diversa quantificazione), contestando la ricorrenza di elementi sufficienti e necessari alla
verifica della correttezza dell’importo come determinato dall’Ufficio. La pronuncia su
9

conisponderka _fra il chiesto e il pronunciato (a’li. 112 c.p.c.) od a quello del “tantum devolutimi

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tale domanda, dunque, implicava necessariamente la verifica dell’importo sul quale erano
state parametrate le sanzioni, e quindi del valore complessivo dei titoli desumibile
dall’esame degli otto “fogli” detenuti dal Provasi, e ciò sia per accertare la correttezza (lei
calcoli effettuati dall’Ufficio sia, eventualmente, per procedere alla revisione richiesta dal
ricorrente.

motivato con riferimento alla quantificazione dell’importo delle sanzioni, sicché la
riproposizione in sede di gravame della medesima richiesta, ancorche corredata di
ulteriori e specifiche argomentazioni in ordine al valore globale dei titoli asseritamente
desumibile dai “fogli”, non integra una domanda nuova, non introducendo né una
diversa “causa petendi” né un differente “petitum” rispetto alla domanda iniziale, e neppure
prospettando fatti nuovi o introducendo nuovi temi d’indagine, atteso che i fogli e le
risultanze degli stessi in ordine all’importo dei titoli costituivano circostanze, non solo
già acquisite al processo, ma fondanti l’entità della sanzione opposta nonché, oggetto di
contestazione da parte del contribuente. Le ulteriori e puntuali argomentazioni svolte in
appello, dunque, si configurano come mete specificazioni e difese in relazione ad una
delle domande proposte in primo grado, non precluse dal divieto dei “uova” in sede di
gravame.
Il motivo merita pertanto accoglimento e, poiché la domanda sulla quale è stata omessa
la pronuncia richiede accertamenti di fatto che non possono essere effettuati in questa
sede, la causa deve essere rimessa alla CTR di Milano, in diversa composizione, la quale
provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo ed accoglie
il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rimette la
causa alla Commissione Tributaria Regionale di Milano, in diversa composizione, la
quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, dalla 5 0 sezione civile della Corte di cassazione, il 19 giugno 2018.

Nessuna pronuncia sul punto è stata assunta dai primi giudici, i quali nulla hanno

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