Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19987 del 23/09/2020

Cassazione civile sez. I, 23/09/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 23/09/2020), n.19987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8325/2019 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato Gonzo

Monica, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 29/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/07/2020 dal Cons. CLOTILDE PARISE.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

Con Decreto n. 877 del 2019 depositato il 29-1-2019 e comunicato il 31-1-2019, il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso di D.A., cittadino del Mali, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto delle relative domande da parte della locale Commissione Territoriale. Il Tribunale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito per il timore, in caso di rimpatrio, di essere arrestato per l’accusa di aver investito, uccidendolo, un bambino o ragazzo, mentre lavorava come autista. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Mali, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Deduce che il Tribunale ha omesso di disporre l’audizione del richiedente protezione internazionale, nonostante non fossero disponibili nè la videoregistrazione del colloquio del richiedente avanti alla competente Commissione Territoriale nè la relativa trascrizione, così come previste dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, comma 1. Ad avviso del ricorrente non rileva la mancata allegazione di nuovi fatti perchè la sentenza della Corte di Giustizia riguarda i casi manifestamente infondati e la credibilità può essere valutata solo mediante esame diretto dell’interessato.

Con il secondo motivo lamenta “Violazione e/o falsa applicazione – sotto altro profilo – del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e degli artt. 115,116 e 117 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Ad avviso del ricorrente il Tribunale, omettendo di ascoltare il ricorrente, ha espresso uno specifico giudizio di non credibilità sulla sola base del verbale delle dichiarazioni redatto dalla Commissione Territoriale.

Con il terzo motivo lamenta “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Rileva che il Tribunale, al fine di escludere il diritto del ricorrente alla protezione sussidiaria, ha reputato sicuro il Paese di provenienza sulla base di una lettura parziale delle fonti informative.

Con il quarto motivo lamenta “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e degli artt. 115,116 e 117 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”. Censura la statuizione di diniego della protezione umanitaria per avere il Tribunale negato il corrispondente diritto del ricorrente sulla base della non credibilità dell’interessato e ignorando taluni documenti regolarmente versati in atti.

Ritiene il Collegio opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo, con riferimento alla censura articolata nel primo motivo (necessità o meno del rinnovo dell’audizione del richiedente asilo per essere la causa definibile sulla base degli atti a disposizione e limiti del sindacato della S.C. sulla corrispondente valutazione dei Giudici di merito), trattandosi di questione oggetto anche di numerosi altri ricorsi per i quali è stata fissata, a breve, la trattazione in pubblica udienza avanti alla Prima Sezione Civile (tra le tante, cfr. ordinanze interlocutorie n. 34044/2019, n. 22916/2019 e n. 33389/2019), in attesa delle decisioni dei suddetti ricorsi.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2020

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