Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19987 del 21/09/2010
Cassazione civile sez. VI, 21/09/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 21/09/2010), n.19987
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
NAUTICA LAVAZZA SRL in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato
ERSICHELLI CESARE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FABIO
BOMBAGLIO, LAZZARINI SERGIO, COMOGLIO LUIGI PAOLO, giusta procura speciale in
calce al ricorso per regolamento di competenza; – ricorrente –
contro
CONSORZIO GESTIONE ASSOCIATA DEI LAGHI MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E VARESE in
persona del suo Presidente, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL VIMINALE
43, presso lo studio dell’avvocato LORENZONI FABIO, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati ALESSANDRO ALBE’, TRAVI ALDO, giusta procura a margine
della memoria difensiva; – resistente –
e contro
REGIONE LOMBARDIA; – intimata –
avverso la sentenza n. 671/2009 del TRIBUNALE di VARESE del 2.7.09, depositata
il 06/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2010
dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE SALVAGO;
per la ricorrente sono solo presenti gli Avvocati Cesare Persichelli e Sergio
Lazzarini;
per il resistente è solo presente l’Avvocato Alessandro Albe.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.
La Corte:
Fatto
PREMESSO IN FATTO
1. – E’ stata depositata in cancelleria il 20 maggio 2010 la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “1. E’ impugnata la sentenza del Tribunale di Varese del 6 luglio 2009 n. 671.
Il caso deciso dalla stessa presenta questi tratti.
La s.r.l. Nautica Lavazza proponeva opposizione contro l’ingiunzione emessa il 27 novembre 2006 ai sensi delR.D. n. 639 del 1910, con cui il Consorzio laghi maggiore, Comabbio, Monate e Varese le aveva intimato il pagamento del corrispettivo per l’occupazione di aree del demanio lacuale e delle relative sanzioni. Il Consorzio eccepiva l’incompetenza del Tribunale ed in riconvenzione chiedeva la condanna della società al pagamento dell’importo di Euro 81.354,52 a titolo di canoni di concessione e/o indennità di occupazione maturati fino al 31 dicembre 2006.
Il Tribunale ha accolto l’eccezione e dichiarato la propria incompetenza, nonchè la competenza del Tribunale delle acque pubbliche includendo la controversia fra quelle aventi ad oggetto diritti relativi alle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche di cui al R.D. n. 1775 del 1933, art. 140, comma 1, lett. c)e richiedendo la soluzione di problemi tecnici implicanti l’utilizzazione delle stesse.
2. La soc. Nautica Lavazza ha proposto regolamento di competenza chiedendo che fosse dichiarata quella del Tribunale di Varese;mentre il Consorzio ha insistito nella declaratoria di competenza del Tribunale delle acque pubbliche.
3. Il ricorso da esaminare in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, può essere respinto se sono condivise le considerazioni che seguono.
4. La stessa ricorrente ha rilevato (pag. 1-2) di avere dedotto l’illegittimità dell’ingiunzione contestando: a)la natura pubblica e non solo demaniale dell’area in riferimento alla quale il Consorzio riteneva di esigere i canoni (perchè posta a quota superiore a quella di m. 1,81, costituente il limite dell’alveo; b) l’estensione dell’area (demaniale e lacustre) di mq. 3637,35 che il consorzio affermava essere oggetto di uso speciale da parte della Nautica Lavazza; c) l’effettivo uso speciale dell’area stessa. I suddetti motivi sono stati confermati dal Consorzio.
5. La competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche trova,pertanto, conforto in una serie di precedenti specifici di questa Corte secondo i quali: a) qualora davanti al tribunale ordinario si controverta, tra privato e p.a., della natura pubblica di un terreno, che si contesti faccia parte del demanio lacustre, la relativa domanda, pur se la questione sia proposta incidenter tantum, in via di azione o di eccezione (Cass. 3379/1995;9376/1994), introduce una controversia riguardante natura,estensione e limiti di detto demanio e/o dei terreni contestati, e rientra quindi nella specifica competenza per materia del tribunale regionale delle acque pubbliche – ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, lett. b, cui è devoluta la cognizione in ordine alle “controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro alveo e sponde”; b) in tal caso al Tribunale suddetto va devoluta l’intera causa nella quale vengono in rilievo tali limiti, con la conseguenza che non può disporsi la sospensione del giudizio pendente davanti al tribunale ordinario in attesa della definizione, davanti al tribunale delle acque, della sola questione pregiudiziale relativa ai limiti del demanio lacustre (Cass. 11348/2003,4504/1998; sez. un. 9504/1997, nonchè 2852/1997).
6. Si ritiene conclusivamente che debbano essere confermate tanto la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Varese, quanto la competenza del Tribunale delle acque pubbliche sia pure ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 140, comma 1, lett. b)”.
2. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
3. – Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi presentati dal resistente, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione che vi è stata proposta.
4. – Va dichiarata la competenza del Tribunale reg. acque pubbliche presso la Corte di appello di Milano.
5. – Le spese del giudizio di cassazione sono a carico della ricorrente rimasta soccombente e vengono liquidate nel dispositivo.
PQM
La Corte dichiara la competenza del Tribunale reg. acque pubbliche presso la Corte di appello di Milano e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del Consorzio in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorario di difesa, oltre al rimborso forfetario delle spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2010