Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19986 del 24/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/07/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 24/07/2019), n.19986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 18647/2017 R.G. proposto da:

Aeromanagement Europe s.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Livia Salvini e

Davide De Girolamo, con domicilio eletto presso il loro studio, sito

in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 11;

– ricorrente-

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

n. 116/17/17, depositata il 24 gennaio 2017.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18 aprile 2019

dal Consigliere Paolo Catallozzi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso e il rigetto

del primo;

uditi gli avv. Annalisa Fuso, per delega dell’avv. Lina Salvini, per

la ricorrente, e Giammario Rocchitta, per la controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Aeromanagement Europe s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 24 gennaio 2017, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado, che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento di due inviti al pagamento aventi ad oggetto somme pretese dei per maggiori dazi e Iva pretesi dall’Agenzia delle Dogane in relazione ad un’operazione di reimportazione di un aeromobile, esportato temporaneamente per essere sottoposto a riparazione.

Dall’esame della sentenza impugnata si evince che l’Ufficio ha contestato alla contribuente che nel valore dichiarato in dogana, all’atto della reimportazione, non era inclusa la fattura relativa a spese di riparazione e ha provveduto al recupero dei diritti doganali e dell’Iva in relazione al costo delle riparazioni non dichiarato.

2. Il giudice di appello, confermando la decisione della Commissione provinciale, ha evidenziato che la contribuente, tenuta a dichiarare in dogana il valore delle riparazioni e a corrispondere i relativi diritti doganali ed i.v.a., non aveva dimostrato, al momento della introduzione della merce, di aver provveduto all’assolvimento di tale ultima imposta con il meccanismo del reverse charge e che, comunque, l’assolvimento dell’i.v.a. sul costo della riparazione con tale meccanismo non sarebbe stato estintivo della pretesa erariale, residuando la maggiore i.v.a. scaturente dalla base imponibile aumentata dell’importo dei maggiori dazi dovuti a seguito della rettifica del valore dichiarato in dogana.

3. Il ricorso è affidato a tre motivi.

4. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

5. La ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso Aeromanagement Europe s.r.l. denuncia la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, per motivazione apparente, in quanto la sentenza impugnata si sarebbe limitata a riproporre acriticamente, nella parte motiva, quanto dedotto nei propri atti di causa dall’Ufficio senza prendere in alcuna considerazione le argomentazioni della società.

1.1. Il motivo è infondato.

Nella motivazione della sentenza la Commissione regionale procede ad una esaustiva ricostruzione dello svolgimento del processo, corredata dall’indicazione dei motivi di gravame interposti, e illustra le ragioni in base alle quali tali motivi sono infondati.

Siffatta motivazione appare idonea ad evidenziare l’iter logico giuridico seguito dal giudice, rendendo in tal modo possibile il controllo sull’esattezza e logicità del ragionamento.

1.2. Sotto altro aspetto, si osserva che, non rilevando il percorso psicologico del giudice ma le ragioni effettivamente poste a sostegno della decisione, non può dedursi in maniera aprioristica (come invece sostenuto nel motivo in esame dalla ricorrente) che, per il solo fatto di essersi limitato a riportare le argomentazioni di un atto di parte, il giudice abbia omesso ogni autonoma valutazione (ovvero abbia omesso di considerare le ragioni della controparte), se ciò non emerge in maniera oggettiva dalla motivazione, ben potendo il giudice avere autonomamente valutato le posizioni ed argomentazioni di entrambe le parti e deciso di conseguenza, utilizzando poi per motivare la propria decisione le ragioni esposte nell’atto di una delle parti(eventualmente anche senza nulla aggiungere ad esse) in quanto ritenute corrette ed esaustive, perciò idonee a dare conto della decisione assunta (così, Cass., sez. un., 16 gennaio 2015, n. 642).

Nè può ritenersi che, quando aderisce alle ricostruzioni, impostazioni, argomentazioni poste da una parte a sostegno delle proprie pretese, il giudice debba poi necessariamente motivare le ragioni di tale adesione, essendo sufficiente che le ragioni sulle quali la decisione è fondata gli siano comunque attribuibili e siano esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva.

La sentenza impugnata soddisfa tale condizione, per cui è immune dal vizio prospettato.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17, comma 2, art. 19, comma 1, art. 21, comma 5, art. 23, comma 2, e art. 25, comma 1, e della Dir. 2006/122/CE, artt. 167, 168 e 179, per aver il giudice di appello violato il principio del divieto di doppia imposizione, non tenendo conto dell’adempimento degli obblighi fiscali prescritti ai fini dell’i.v.a. attraverso il sistema del reverse charge.

2.1. Il motivo è fondato.

Il giudice di appello ha escluso il diritto della contribuente alla detrazione dall’i.v.a. che la parte avrebbe assolta con il sistema del reverse charge in quanto di tale circostanza non sarebbe stata offerta dimostrazione in dogana al momento della reintroduzione della merce.

Orbene, si osserva, che il diritto alla detrazione dell’i.v.a., previsto dalla Dir. n. 112 del 2006, art. 167 e ss., e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17 e 19, costituisce parte integrante del meccanismo dell’imposta ed è esercitabile immediatamente per tutte le imposte che hanno gravato le operazioni effettuate a monte laddove l’interessato sia un soggetto passivo ai sensi di tale direttiva e i beni o i servizi invocati a base di tale diritto siano utilizzati a valle dal soggetto passivo ai fini delle proprie operazioni soggette a imposta e siano forniti a monte da un altro soggetto passivo (cfr. Corte UE, 13 febbraio 2014, Maks Pen EOOD; Corte UE, 6 dicembre 2012, Bonik).

Il diritto alla detrazione dell’i.v.a. sorge nel momento in cui l’imposta detraibile diviene esigibile e non può essere negato per mancato assolvimento degli obblighi risultanti dalle formalità stabilite dalla normativa nazionale, la cui inosservanza può assumere rilevanza ai fini dell’irrogazione di sanzioni (così, Corte Giust., 11 dicembre 2014, Idexx; più recentemente, Corte Giust., 15 novembre 2017, Rochus Geissel; Corte Giust., 15 settembre 2016, Senatex).

La rilevata, mancata presentazione in dogana della documentazione relativa all’assolvimento dell’i.v.a. mediante il sistema del reverse charge non è, dunque, idoneo, di per sè, a giustificare la negazione del diritto alla detrazione dell’imposta.

2.2. Deve aggiungersi, inoltre, che l’i.v.a. conseguente all’importazione, seppur segnata da specificità procedimentali e sanzionatorie rispetto a quella intracomunitaria, costituisce tributo interno non assimilabile ai dazi sebbene con essi condivida il fatto di trarre origine dall’importazione nell’Unione e dall’introduzione nel circuito economico degli Stati membri, sicchè può essere assolta mediante il meccanismo contabile del reverse charge (così, Cass. n. 8473/18; Cass. 28 settembre 2016, n. 19098).

3. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso fa venir meno l’interesse della parte all’esame dell’ultimo motivo, proposto solo in via subordinata, che censura di nullità la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione alla domanda di scorporo dell’i.v.a. versata con il sistema del reverse charge da quella oggetto della pretesa impositiva.

4. La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con riferimento al motivo accolto.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito, accogliendo parzialmente l’originario ricorso di Aeromanagement Europe ed annullando l’avviso nella parte in cui accerta la debenza dell’IVA già assolta dalla contribuente mediante inversione contabile, ferma restando la maggiore pretesa concernente l’i.v.a. scaturente dalla base imponibile aumentata dell’importo dei maggiori dazi dovuti a seguito della rettifica del valore dichiarato in dogana per effetto della inclusione del costo della riparazione del bene reimportato.

5. La parziale, reciproca soccombenza delle parti, giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di merito. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie parzialmente l’originario ricorso di Aeromanagement Europe ed annulla l’avviso impugnato in relazione all’ammontare dell’IVA già assolta dalla contribuente mediante inversione contabile; dichiara compensate fra le parti le spese del doppio grado di merito e condanna l’Agenzia delle Dogane al pagamento di quelle del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA