Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19986 del 23/09/2020

Cassazione civile sez. I, 23/09/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 23/09/2020), n.19986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4635/2019 proposto da:

C.A., rappresentato e difeso dall’avvocato Tucci Giovanna,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 20/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/07/2020 dal cons. CLOTILDE PARISE.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

Con Decreto n. 7554 del 2018, depositato il 20-12-18 e comunicato nella stessa data il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso di C.A., cittadino del Senegal, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il Tribunale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito per il timore di essere ucciso dai figli di una donna a cui apparteneva una somma di danaro, che, in una data imprecisata del 2014, egli aveva ricevuto dal proprio datore di lavoro ed aveva consegnato ad uno sconosciuto. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Senegal, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la carenza di motivazione del decreto impugnato nella parte in cui è espressa una valutazione di non credibilità, mentre la Commissione territoriale non aveva messo in dubbio quanto descritto dal richiedente.

Con il secondo motivo denuncia violazione di legge ed illogicità del decreto nella parte in cui non era stata disposta la rinnovazione della sua audizione, nonostante la mancata disponibilità della videoregistrazione del colloquio dinanzi alla Commissione territoriale.

Ad avviso del ricorrente il Tribunale avrebbe dovuto disporre la sua audizione per integrare le rilevate lacune del racconto, dato che non era disponibile la video registrazione. Denuncia, inoltre, l’illogicità della motivazione del decreto in quanto da un lato il Tribunale aveva ritenuto compiutamente indagate dalla C.T. le ragioni di fuga e dall’altro aveva espresso una valutazione di attendibilità completamente diversa da quella effettuata dalla stessa Commissione. Rileva il ricorrente di non aver fornito, con il ricorso di primo grado, ulteriori elementi probatori a sostegno della vicenda personale narrata, poichè la stessa era stata ritenuta veritiera dalla C.T..

Con il terzo motivo lamenta carenza assoluta di motivazione del decreto nella parte relativa al diniego di protezione sussidiaria. Deduce che non sia possibile individuare l’iter motivazionale in base al quale il Tribunale ha ritenuto insussistente il pericolo di persecuzione diretta e personale o la possibilità per lo stesso di essere sottoposto a violenze, minacce o violazioni di diritti e libertà fondamentali.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia carenza e manifesta illogicità del decreto nella parte in cui è negato il riconoscimento della protezione umanitaria. Ad avviso del ricorrente il Tribunale è giunto a conclusioni non coerenti con le premesse logico – fattuali di partenza, atteso che, pur avendo il giudice del merito sottolineato l’importanza della dimostrazione dell’integrazione sociale, non ha tenuto conto della documentazione prodotta, comprovante un effettivo apprendimento della lingua italiana ed un’importante comprensione dei valori fondanti la società italiana.

Ritiene il Collegio opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo, con riferimento alla censura articolata nel secondo motivo (necessità o meno del rinnovo dell’audizione del richiedente asilo per essere la causa definibile sulla base degli atti a disposizione e limiti del sindacato della S.C. sulla corrispondente valutazione dei Giudici di merito), trattandosi di questione oggetto anche di numerosi altri ricorsi per i quali è stata fissata la trattazione in pubblica udienza avanti alla Prima Sezione Civile (tra le tante, cfr. ordinanze interlocutorie n. 34044/2019, n. 22916/2019 e n. 33389/2019), in attesa delle decisioni dei suddetti ricorsi.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2020

 

 

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