Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19986 del 21/09/2010

Cassazione civile sez. III, 21/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 21/09/2010), n.19986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16784/2009 proposto da:

P.G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BENOZZO GOZZOLI 74/E, presso BINACCHI, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAGLIANO Alfonso, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EDP ITALIA di ANNA MARIA CASILLO & C. SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2547/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

13.6.08, depositata il 24/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. VINCENZO

MARINELLI.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla corte d’Appello di Napoli in data 13.6.2008 e depositata il 24.6.2008 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.

La Corte d’Appello ha ritenuto l’ammissibilità dell’opposizione tardiva proposta – confermando la statuizione di primo grado – sul presupposto della irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo effettuata ai sensi dell’art. 143 c.p.c..

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5) e rigettato perchè non fondato.

Il ricorso contiene un motivo.

Il motivo rispetta i requisiti richiesti dall’art. 366 bis c.p.c..

Il motivo è di violazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 145 e 143 c.p.c.) e di vizio di motivazione.

Il quesito posto alla Corte è esposto alla pag. 7 del ricorso.

Al quesito posto si ritiene di potere rispondere con il seguente principio di diritto:

in tema di notificazione alle persone giuridiche (siano esse società di capitali o di persone), se la notificazione non può essere eseguita con le modalità di cui all’art. 145 c.p.c., comma 1 – ossia mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa – e nell’atto è indicata la persona fisica che rappresenta l’ente, si osservano, in applicazione del terzo comma del medesimo art. 145, le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.; se neppure l’adozione di tali modalità consente di pervenire alla notificazione, si procede con le formalità dell’art. 140 c.p.c. (nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell’atto e purchè abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell’ente; oppure, nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell’atto da notificare, direttamente nei confronti della società);

ove neppure ricorrano i presupposti per l’applicazione di tale norma e nell’atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l’ente (la quale tuttavia risulti di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), la notificazione è eseguibile, nei confronti di detto legale rappresentante, ricorrendo, in via residuale, alle formalità dettate dall’art. 143 c.p.c. (da ultimo Cass. 21.4.2009 n. 9447; v. anche S.U. 4.6.2002 n. 8091).

Ora, nella specie – come danno atto entrambi i giudici di merito di primo e secondo grado, sulla base della documentazione prodotta soltanto in quelle sedi – l’odierno ricorrente ha provveduto ad eseguire la notificazione ai sensi dell’art. 143 c.p.c., il cui carattere residuale è riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, senza prima tentare la notificazione secondo le formalità di cui all’art. 140 c.p.c., a nulla rilevando sotto questo aspetto l’indicazione di sconosciuto con riferimento alla sede della società ed alla residenza del legale rappresentante, contenuta nella relata di notificazione dell’ufficiale giudiziario, posto che, risultando sede della società e residenza del legale rappresentante puntualmente indicati rispettivamente, nel registro delle imprese e negli atti anagrafici – come emerge dalla illustrazione del ricorso – la notificazione sarebbe dovuta avvenire, appunto secondo le formalità di cui all’art. 140 c.p.c., nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell’atto, – posto che la stessa risiedeva ad un indirizzo diverso da quello della sede dell’ente – oppure, nel caso in cui la persona fisica del legale rappresentante non fosse stata indicata nell’atto da notificare, direttamente nei confronti della società, e non ricorrendo tout-court alla notificazione ai sensi dell’art. 143 c.p.c..

In tema di notificazione agli irreperibili, può, infatti, procedersi alla notifica ex art. 143 c.p.c., solo quando, sul piano soggettivo, l’ignoranza di chi la chiede all’ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell’atto sia incolpevole e, sul piano oggettivo, se siano provate le indagini compiute da chi ha domandato la notificazione, non fondate solo sulle risultanze anagrafiche, ma estese ad accertamenti ed informazioni sul reale avvenuto trasferimento di detto destinatario in luogo sconosciuto ovvero su quale sia questo, dopo l’inutile tentativo dell’ufficiale giudiziario di eseguire la notifica all’indirizzo indicato (v. anche Cass. 23.6.2009 n. 14618; Cass. 27.3.2008 n. 7964;

Cass. 31.7.2006 n. 17453).

Indagini ed accertamenti questi che non risultano essere stati esperiti nella specie.

Ne consegue l’ammissibilità e fondatezza, sotto questo profilo, dell’opposizione tardiva proposta”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2010

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