Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19985 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19985 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: GIUDICEPIETRO ANDREINA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27917/2012 R.G. proposto da
Hotel Cicolella s.r.I., in persona del I.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv.
Giuseppe Maria Cipolla, presso cui elettivamente domicilia in Roma, viale
Giuseppe Mazzini n. 134;
– ricorrente contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata
dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
-controricorrentee
Equitalia Sud S.p.A., in persona del I.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv.
Mario A. Ciarambino, elettivamente domiciliata in Roma, via della Farnesina
n. 269 presso l’avv. Potito Flagella;
-intimata-

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Data pubblicazione: 27/07/2018

avverso la sentenza n.68/27/12 della Commissione Tributaria Regionale
della Puglia, emessa in data 6/2/2012, depositata in data 16/4/2012 e non
notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2018 dal
Consigliere Andreina Giudicepietro;

1. l’Hotel Cicolella s.r.l. ricorre con quattro motivi contro l’ Agenzia delle
Entrate e l’ Equitalia Sud S.p.A. per la cassazione della sentenza n.68/27/12
della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, emessa in data
6/2/2012, depositata in data 16/4/2012 e non notificata, che, previa
riunione della controversia concernente l’impugnativa di tre cartelle di
pagamento e di quella riguardante l’impugnativa dell’avviso di diniego di
condono, atti di intimazione e diniego emessi a seguito del mancato
pagamento nei termini della seconda rata di condono ex art. 12 L. n.289/02
(la cui prima rata era stata pagate il 16 maggio 2003), ha accolto gli appelli
principali dell’Agenzia delle Entrate, rigettando l’appello incidentale della
società contribuente;
2.

in particolare, relativamente all’impugnativa delle cartelle di

pagamento, accolta in prima istanza dalla C.T.P. di Foggia, la C.T.R. ha
dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Ufficio e l’inopponibilità
della sentenza allo stesso; inoltre, con riguardo all’impugnativa dell’avviso
di diniego di condono, ha ritenuto fondato l’appello dell’Agenzia, in base al
principio “espresso dalla Corte di Cassazione nelle sentenze n. 18353/07 e
n. 24316/10, in ordine alla circostanza che il condono ex art. 12 L. n.289/02
è un condono clemenziale (…)

sicchè ad avviso del Collegio in tale

fattispecie si determina una connessione ed un collegamento inscindibile tra
l’effetto dell’atto di clemenza fiscale e l’adempimento dell’obbligazione
tributaria entro i termini fissati, di talchè il mancato puntuale versamento
anche di una sola parte del dovuto comporta automaticamente l’invalidità
del condono”; ha rigettato, infine, l’appello incidentale della società
contribuente, rilevando la tempestività e la

legittimità, sotto il profilo

motivazionale, del provvedimento di diniego del condono;

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2

RILEVATO CHE:

3. a seguito del ricorso, l’Agenzia delle Entrate si è costituita, resistendo
con controricorso;
l’Equitalia Sud S.p.A. depositava “memoria di costituzione e risposta”;
4. il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio del
15/6/2018 ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc.
civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016,

5. la società ricorrente ha depositato memorie;

CONSIDERATO CHE:
1.1. preliminarmente, deve rilevarsi che, in tema di giudizio di
cassazione, è inammissibile una “memoria di costituzione” presentata dalla
parte intimata, che non abbia previamente notificato al ricorrente il
controricorso nel termine previsto dall’art. 370 c.p.c. (vedi cass. sent. n.
1737/2005; ord. n.24835/2017);
di conseguenza, deve ritenersi inammissibile la “memoria di
costituzione”, depositata dall’Equitalia Sud S.p.A. e non notificata a
controparti;
passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo motivo, la
ricorrente denunzia la violazione dell’art.10 d.lgs. n.546/1992 e dell’art.
2909 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.4 , c.p.c.;
secondo la ricorrente, la C.T.R. della Puglia avrebbe erroneamente
ritenuto il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate nel
giudizio attinente all’impugnazione delle tre intimazioni di pagamento
notificate dall’agente della riscossione alla società;
rileva, infatti, la ricorrente che l’oggetto del giudizio era l’annullamento
delle intimazioni sul presupposto del riconoscimento della validità del
condono e che, quindi, sussisteva la legittimazione passiva dell’agenzia delle
Entrate;
con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione degli artt.49 e
53 d.lgs.n.546/1992, 329 c.p.c. e 2909 c.c., in relazione all’art.360, comma
1, n.4 , c.p.c.;
secondo la ricorrente, l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione

3

n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;

avevano entrambi omesso di impugnare la sentenza n.78/03/08 della C.T.P.
di Foggia, emessa a seguito del giudizio di impugnazione delle cartelle
esattoriali, sul punto relativo alla validità ed al perfezionamento del
condono, dato che i motivi di appello si limitavano a dedurre il difetto di
legittimazione passiva;
1.2. il terzo motivo è infondato e va rigettato, mentre il primo motivo è

conseguenza del rigetto del terzo motivo di ricorso;
1.3. in particolare, con la sentenza impugnata la C.T.R. della Puglia
sostiene che la sentenza n. 78/03/08 della C.T.P. di Foggia non può
esplicare alcuna efficacia nei confronti dell’Ufficio, poiché l’Agenzia delle
Entrate non sarebbe legittimata passivamente sulla domanda di
annullamento delle cartelle, dovendosi riconoscere quale unico legittimato
passivo il concessionario;
conclude, quindi, nel senso che non si è formato alcun giudicato
opponibile all’Amministrazione e che l’impugnativa delle cartelle di
pagamento è da rigettarsi in base al principio espresso dalla Corte di
Cassazione nelle sentenze n. 18353/07 e n. 24316/10, secondo cui “il
mancato puntuale versamento anche di una sola parte del dovuto comporta
automaticamente l’invalidità del condono”;
invero, sebbene sussista certamente la legittimazione passiva
dell’Agenzia delle Entrate, sia con riferimento alla impugnazione del diniego
di condono, atto emesso dall’ente impositore, sia con riferimento alle
intimazioni di pagamento, impugnate per insussistenza del presupposto
impositivo (legittimazione passiva concorrente con quella dell’agente della
riscossione, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello),
tuttavia, con l’appello della sentenza n. 78/03/08 della C.T.P. di Foggia,
non si è formato il giudicato sulla questione dell’avvenuto perfezionamento
del condono, avendo l’Agenzia delle Entrate eccepito l’inammissibilità

ab

origine del ricorso introduttivo e chiesto l’annullamento dell’intera sentenza
impugnata;
in realtà l’Agenzia delle Entrate risulta aver impugnato la sentenza n.78
(avente ad oggetto le intimazioni di pagamento), chiedendo di dichiarare

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inammissibile per carenza d’interesse della società ricorrente in

inammissibile l’originario ricorso introduttivo, vale a dire chiedendo
l’annullamento integrale della sentenza di primo grado, alla quale non ha
prestato alcuna acquiescenza parziale ai sensi dell’art. 329 c.p.c.;
come ricordato dalla stessa società ricorrente nelle memorie depositate
ex art.378 c.p.c., questa Corte in fattispecie analoga ha affermato che la
contestazione della titolarità del rapporto impedisce la formazione del

giudizio (Cass. S. U. sent. N. 2951/2016);
inoltre, il punto specifico della legittimità del diniego di condono è stato
oggetto della sentenza della C.T.P. di Foggia n.248/08/10, a sua volta
impugnata dalla Agenzia delle Entrate;
i due giudizi sono stati opportunamente riuniti in appello, sussistendo
un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio avente ad oggetto le intimazione
di pagamento (giudizio pregiudicato) ed il giudizio avente ad oggetto il
diniego di condono (giudizio pregiudicante) che avrebbe dovuto comportare
la sospensione del primo in attesa della definizione del secondo;
la decisione simultanea delle due questioni in grado di appello, con il
rigetto del ricorso contro il diniego di condono, ha comportato di
conseguenza la conferma degli atti di intimazione di pagamento;
il primo motivo è, quindi, inammissibile per carenza di interesse della
società contribuente, in conseguenza del rigetto del terzo motivo di ricorso
relativo alla decisione sulla legittimità del diniego di condono;
2.1. con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la contraddittoria
motivazione circa un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art.360,
comma 1, n. 5, c.p.c.;
la ricorrente rileva che la C.T.R. della Puglia ha contraddittoriamente
motivato in ordine alla legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate,
negandola per la domanda avente ad oggetto l’annullamento delle cartelle
di pagamento ed affermandola, invece, per l’impugnativa del provvedimento
di diniego del condono;
2.2. il motivo di ricorso è infondato;
2.3. in particolare, non esiste contraddizione logica, censurabile ex art.
360, comma 1, n.5, c.p.c., tra l’affermazione del difetto di legittimazione

5

giudicato, perché essa è un elemento costitutivo del diritto fatto valere in

della Agenzia delle Entrate rispetto agli atti di intimazione di pagamento e
l’affermazione della legittimazione passiva della Agenzia delle Entrate in
riferimento al proprio atto di diniego di condono;
la C.T.R., infatti, perviene a conclusioni diverse argomentando in
relazione a fattispecie tra loro differenti;
tra le diverse motivazioni, a prescindere dalla loro condivisibilità o

3.1 con il quarto motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 10,
comma 1, legge n.212/2000, artt. 3, 34 e 97 Cost., dei principi comunitari
di legalità e certezza del diritto, nonché dell’art.43 D.P.R. n. 600/1973, in
relazione all’art.360, comma 1, n.3, c.p.c.;
il motivo riguarda specifici profili di illegittimità del provvedimento di
diniego del condono, è infondato e va rigettato;
invero, non è previsto un termine a pena di decadenza per la notifica
del diniego di condono a seguito dell’omesso versamento integrale delle
somme dovute;
inoltre, deve ritenersi che il diniego di condono, notificato alla
contribuente in data 25/11/2009, le fosse già reso noto implicitamente con
la notifica delle cartelle di pagamento in data 27 marzo 2007;
in particolare, è stato detto che “in tema di condono fiscale, salvo che
non sia espressamente previsto (come, ad esempio, nell’art. 16 della I. n.
289 del 2002, in tema di definizione delle liti pendenti), l’Ufficio non è
tenuto ad adottare un provvedimento esplicito di diniego qualora ritenga
l’istanza invalida ma può procedere, in forza dell’atto impositivo,
all’iscrizione a ruolo e alla notifica della relativa cartella di pagamento, da
intendersi come implicito diniego di ammissione al beneficio, senza che ciò
pregiudichi il diritto di difesa del contribuente il quale, nel giudizio di
impugnazione della cartella, può sempre far valere tutte le ragioni per le
quali ritenga di avere diritto di accedere al condono” (Cass. sent.
n.14878/2016);
in conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna della società
ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del
giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo;

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meno, non vi è contrasto logico;

nulla deve disporsi in ordine alle spese in favore di Equitalia Sud S.p.A.,
che è rimasta intimata;

P.Q . M .

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in
favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che

Così deciso in Roma il 15 giugno 2018

liquida in euro 4.500,00, oltre eventuali spese prenotate a debito.

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