Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19985 del 23/09/2020

Cassazione civile sez. I, 23/09/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 23/09/2020), n.19985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1324/2019 proposto da:

N.J., rappresentato e difeso dall’avvocato Masuelli

Nicoletta, giusta procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 16/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/07/2020 dal Cons. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

Con Decreto n. 6827 del 2018 depositato il 16-11-2018 e comunicato il 21-11-2018 il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso di N.J., cittadino della Nigeria, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della relativa domanda da parte della Commissione Territoriale. Il Tribunale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito per il timore di essere ucciso dagli zii paterni, che avevano già ucciso suo fratello e si erano impossessati delle proprietà di suo padre, morto nel corso di una rapina avvenuta nel (OMISSIS) presso la farmacia di famiglia. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale della Nigeria e dell’Edo State, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10, 11, come introdotti dalle disposizioni del D.L. n. 13 del 2017, art. 6, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. n. 46 del 2007. Violazione artt. 12,14,31 e 46 Direttiva UE 2013/32. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Richiamando la pronuncia di questa Corte n. 17717/2018 e la giurisprudenza della Corte di Giustizia, il ricorrente rileva che l’audizione del richiedente asilo, pur non configurandosi come adempimento obbligatorio in ipotesi di mancanza della video registrazione dell’audizione avvenuta avanti alla Commissione Territoriale, è in ogni caso un adempimento facoltativo non discrezionalmente omissibile. Adduce che, nella specie, l’audizione era necessaria per chiarire le discrepanze ed incongruenze rilevate dal Tribunale, in particolare le circostanze della morte di suo padre e di suo fratello, nonchè per verificare i progressi compiuti dal ricorrente stesso nel percorso di integrazione.

Con il secondo motivo il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e lett. c), e con il terzo motivo, nel censurare la statuizione di diniego della protezione umanitaria, rimarca la propria condizione di vulnerabilità, dipendente dalla situazione personale che lo aveva costretto a lasciare il suo Paese e dall’assenza di familiari e di un’abitazione in Nigeria, da valutare in comparazione con l’integrazione integrazione sociale che assume di aver raggiunto nel territorio italiano.

Ritiene il Collegio opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo, con riferimento alla censura articolata nel primo motivo (necessità o meno del rinnovo dell’audizione del richiedente asilo per essere la causa definibile sulla base degli atti a disposizione e limiti del sindacato della S.C. sulla corrispondente valutazione dei Giudici di merito), trattandosi di questione oggetto anche di numerosi altri ricorsi per i quali è stata fissata, a breve, la trattazione in pubblica udienza avanti alla Prima Sezione Civile (tra le tante, cfr. ordinanze interlocutorie n. 34044/2019, n. 22916/2019 e n. 33389/2019), in attesa delle decisioni dei suddetti ricorsi.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2020

 

 

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