Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19985 del 13/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 13/07/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 13/07/2021), n.19985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETIC Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1561-2020 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI CONSOLI

n. 62, presso lo studio dell’avvocato ENRICA INGHILLERI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIA PAOLINELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n, cronologico 14385/2019 del TRIBUNALE DI ANCONA,

depositato il 27/11/2019 R.G.N. 1233/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza pubblicata il 27.11.2019, il Tribunale di Ancona ha rigettato le istanze di protezione internazionale e umanitarie da A.M., cittadino di un villaggio del (OMISSIS) nel (OMISSIS), il quale aveva dichiarato di esser fuggito per sottrarsi alla vendetta del padre della ragazza con cui aveva una relazione sentimentale, che lo aveva iscritto (in quanto poliziotto) nelle liste dei terroristi talebani (al fine di farlo arrestare) ed essendo rimasto privo di terreni da coltivare (in qualità di agricoltore) in quanto requisiti dai propri familiari (che hanno altresì dichiarato il suo decesso).

2. Il Tribunale ha ritenuto il richiedente non credibile, per la genericità (mancando nomi, tempo e luogo dei fatti essenziali), le incongruenze (non potendosi configurare un delitto d’onore) e l’implausibilità del racconto (essendo improbabile che la ragazza non avesse subito alcuna ripercussione, come emerso dalle informazioni acquisite e non potendosi configurare gli estremi del delitto d’onore);

3. il Tribunale: a) ha escluso la ricorrenza di uno status di rifugiato non emergendo che il richiedente fosse affiliato politicamente o avesse preso parte ad attività di associazioni per i diritti civili, o appartenesse ad una minoranza etnica e/o religiosa oggetto di persecuzione come richiesto per la protezione internazionale né risultando, lo stesso, compreso nelle categorie di persone esposte a violenze, torture o altre “forme di trattamento inumano; b) neeppure ha ritenuto sussistenti i presupposti per la protezione sussidiaria, vista la provenienza da una regione che, seppur connotato da alcuni focolai di instabilità terroristica, vede attualmente una situazione politica migliorata sensibilmente, approdata a una situazione di sicurezza complessiva sin dal 2017, essendo diminuiti gli attacchi violenti del 5% rispetto al 2016 ed essendo, l’area del (OMISSIS), la provincia meno interessata dagli attacchi e provincia con una grande capacità di sviluppo e buone infrastrutture, mentre il pericolo di morte con riguardo alle pratiche diffuse dei matrimoni forzati concerne essenzialmente le persone di sesso femminile; c) neanche ha considerato coincedibile la protezione umanitaria perché non sono state allegate difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale nel paese di origine mentre non è stato riferito alcun livello di integrazione nel contesto socio-economico italiano;

3. il ricorrente domanda la cassazione del suddetto decreto per due motivi;

4. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con entrambi i motivi di ricorso si denunzia violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 14, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8,11,32, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 5 e 19, art. 3 della CEDU, art. 10 Cost. lamentando, il ricorrente, l’inadeguata valutazione della narrazione svolta (perfettamente rispondente ai parametri di valutazione della veridicità), la plausibilità della situazione personale del richiedente (relativamente alla quale si producono documenti), (essendo afferibile al divieto di matrimoni d’amore e tra persone di estrazione sociale diversa), la minimizzazione e la superficialità della disamina del contesto socio-politico del (OMISSIS) (emergendo dalle fonti consultabili l’assoluta criticità ed instabilità della zona), l’inesatta valutazione della situazione personale (essendo, l’ A., da 4 anni in Italia, parlando l’italiano, avendo reperito un alloggio ed essendo attivamente in cerca di un’occupazione);

2. i motivi sono fondati per quanto di ragione;

3. questa Corte ha affermato che, in tema di protezione internazionale e umatitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali dei richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c) D.Lgs. cit.), con riguardo, alla sua condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicché è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinarie’, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (cfr. da ultimo, Cass. n. 10 del 2021);

4. nella specie, il Tribunale, con riguardo alla valutazione di credibilità relativa alle dichiarazioni rese dal richiedente, pur effettuando un’ampia disamina del diffuso fenomeno dei matrimoni forzati nel (OMISSIS) e dei “delitti d’onore”, ha erroneamente inquadrato la vicenda personale del richiedente nell’ambito di, tale fenomeno, trascurando di approfondire calandolo nel contesto sociale del paese di provenienza, (il timore manifestato dal richiedente, concernente la posizione istituzionale occupata dal padre della fidanzata (appartenente alle forze di polizia), le conseguenze che possono ricorrere in caso di ritenuta adesione ad un gruppo terroristico, il ripudio da parte della famiglia di origine (che ne ha denunciato il decesso per impossessarsi delle terre);

5. 5. è mancata, pertanto, una valutazione complessiva e unitaria di tutti gli elementi forniti dal richiedente che tenesse conto dei riscontri oggettivi e del rispettò delire condizioni soggettive di credibilità (cfr. Cass. nn. 7599, 8819, 10908 del 2020);

6. in conclusione, i motivi vanno accolti per quanto di ragione, il decreto va cassato e la causa va rinviata al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, che provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, per quanto di ragione; cassa il decreto impugnato e rinvia ai Tribunale di Ancona, in diversa composizione, che provvederà altresì sulle, spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021

 

 

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