Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19985 del 06/10/2016
Cassazione civile sez. III, 06/10/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 06/10/2016), n.19985
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. SCRIMA Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10513/2013 proposto da:
GEAGAS SRL, in persona del suo legale rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRO III 6, presso lo
studio dell’avvocato FRANCESCO MANGAZZO, rappresentata e difesa
dagli avvocati ANNA ORLANDO, RAFFAELE PIGNATARO giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
W.F.C., ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA,
B.F.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2714/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 27/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/03/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso (S.U. 19255/10 e 5698/12); statuizioni sul contributo
unificato.
Fatto
I FATTI
La s.r.l. Geagas ha impugnato dinanzi a questa Corte la pronuncia della Corte di appello di Napoli (che ne aveva accolto il gravame proposto avverso la pronuncia del Tribunale di Torre Annunziata depositata data 26.1.2004) con ricorso affidato ad un unico motivo di censura.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Tanto è a dirsi per patente violazione del principio posto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, in tema di esposizione dei fatti di causa.
Tale principio, per costante giurisprudenza di questa Corte, non può dirsi rispettato nell’ipotesi (quale quella di specie) di cd. assemblaggio totale di tutti gli atti del procedimento, esposti in defatigante sequenza, meramente cronologica, senza che, a tale ormai non più necessaria esposizione, segua poi una originale parte narrativa volta alla necessaria sintesi del fatto sostanziale e processuale (Cass. 12803/2012, 1905/2012, nonchè, funditus, Cass. ss.uu. 19255/2010), così onerandosi inammissibilmente la Corte di una lettura di tali atti, non potendo ritenersi legittimamente assolta dall’indicazione di una congerie di elementi estranei al ricorso la funzione riassuntiva sottesa alla previsione della sommarietà dell’esposizione del fatto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il controricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016