Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19984 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. III, 30/09/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 30/09/2011), n.19984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE LATINA (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore –

On.le Z.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

DELL’OROLOGIO 7, presso lo studio dell’avvocato PONTECORVI PAOLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DI LEGINIO FRANCESCO giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente-

contro

VENETA COMBUSTIBILI SNC (OMISSIS), in persona del suo legale

rapp.te pro tempore, sig. P.F., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI TORRE ARGENTINA 47, presso lo studio

dell’avvocato LEONI MARCO, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARAGONI ADELINDO giusta delega a margine del controricorso;

Z.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato RAUSEO

NICOLETTA, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

UNIONE ASSICURAZIONI SPA, SACER PETROLI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3661/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA, Prima

Sezione Civile, emessa il 15/07/2008, depositata il 22/09/2008;

R.G.N. 4615/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l’Avvocato DI LEGINIO FRANCESCO;

udito l’Avvocato RAUSEO NICOLETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 22.2.1992 il Comune di Latina esponeva che il 14 gennaio 1991, a, seguito di un ribaltamento, nel territorio comunale, di un autocarro, di proprietà dell’Azienda Distribuzione Carburanti, condotto dallo Z. e coperto per la Rc dall’Uniass, si erano riversati sull’asfalto, sul fosso tombinato parallelo alla carreggiata e nell’acquedotto comunale circa 7.000 litri di olio da gas combustibile che l’autocarro stava trasportando per conto della Veneta Combustibili snc. Ciò premesso, considerato che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva del conducente dell’autocarro, conveniva in giudizio Z. A., la Veneta Combustibili snc, l’Azienda Distribuzione Carburanti, la Uniass Assicurazioni per ottenere il risarcimento dei danni subiti. In esito al giudizio in cui si costituivano tutti i convenuti, con eccezione dell’Azienda Distribuzione Carburanti, il Tribunale di Latina dichiarava improponibile la domanda attrice.

Avverso tale decisione proponevano appello principale il Comune ed appello incidentale la Unione Assicurazioni Spa. In esito al giudizio, la Corte di Appello di Roma con sentenza depositata in data 22 settembre 2008 rigettava entrambe le impugnazioni proposte.

Avverso la detta sentenza il Comune di Latina ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo, illustrato da memoria. Resistono con controricorso la Veneta Combustibili snc e lo Z., i quali hanno altresì depositato memoria difensiva a norma dell’art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unica doglianza, svolta dal ricorrente Comune, articolata sotto il profilo della motivazione illogica e contraddittoria, si fonda sulla premessa che l’Amministrazione Comunale, come risulta ampiamente documentato agli atti del giudizio, inoltrò la formale richiesta di risarcimento, prevista dalla L. n. 990 del 1969, art. 22 con due distinte raccomandate, la prima indirizzata alla Uniass Assicurazioni – agenzia di (OMISSIS), oltre che alla società Veneta Combustibili, ricevuta il 24 ottobre 1991, la seconda diretta alla stessa Agenzia nonchè alla Uniass Direzione Generale, che l’ha ricevuta in data 28 gennaio 1992. Ciò premesso, la Corte di Appello, nel ritenere la mancata osservanza del termine di 60 giorni prima della proposizione della domanda giudiziale, notificata in data 22 febbraio 1992, avrebbe commesso un grave errore computando come termine iniziale di decorrenza quello del 28 gennaio 1992 e non quello del 24 ottobre 1991.

La censura è inammissibile per un duplice ordine di considerazioni.

Ed invero, in primo luogo, deve tenersi presente che, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, applicabile alle sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006, ove sia denunciato un vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, così come è avvenuto nel caso dì specie, la censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, oltre a richiedere sia l’indicazione del fatto controverso, riguardo al quale si assuma l’omissione, la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione sia l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione (Cass. ord. n. 16002/2007, n. 4309/2008 e n. 4311/2008). Ciò premesso, deve evidenziarsi che il ricorso in esame è completamente sprovvisto del prescritto momento di sintesi. Ora, posto che la norma di cui all’art. 366 bis citato non può essere interpretata nel senso che il momento di sintesi possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo di ricorso, poichè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione, il ricorso in esame, privo dei requisiti richiesti, deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

In secondo luogo, torna utile osservare che la Corte territoriale, dopo aver premesso di volersi uniformare all’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’onere dell’invio della raccomandata contenente la richiesta di risarcimento danni L. n. 990 del 1969, ex art. 22, deve ritenersi adempiuto con l’invio all’agenzia dell’impresa assicuratrice presso la quale è stato concluso il contratto e dopo aver rilevato che nella specie il Comune di Latina aveva correttamente inviato la raccomandata all’Agenzia di (OMISSIS) presso cui era stata stipulata la polizza assicurativa, ha concluso che l’appello doveva essere nondimeno rigettato perchè la richiesta era stata ricevuta in data 28 gennaio 1992, senza rilevare che una richiesta di risarcimento danni di analogo contenuto era stata già inviata dal Comune e ricevuta dall’Agenzia di (OMISSIS) il precedente 21 ottobre 1991.

Ciò premesso, deve considerarsi che il vizio di motivazione su un punto decisivo, dedotto dal ricorrente, postula che il giudice di merito, dopo aver percepito un fatto di causa negli esatti termini materiali in cui è stato prospettato dalla parte, abbia omesso di valutarlo ovvero lo abbia valutato in modo insufficiente o illogico.

Ma se invece l’omessa valutazione, così come è avvenuto nella specie, dipende da una falsa percezione della realtà, nel senso che il giudice ritiene per una svista, obiettivamente ed immediatamente rilevabile, inesistente un fatto ovvero non si avvede di un documento, la cui esistenza risulti incontestabilmente accertata dagli stessi atti di causa, è configurabile allora un errore di fatto deducibile esclusivamente con l’impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, (cfr ex multis Cass. n. 15672/05, 3024/02, 10027/04, 21870/04, 11276/05, 14044/08). Ed invero, il c.d.

travisamento dei fatti, come vizio revocatorio, consiste per l’appunto nell’inesatta percezione, da parte del giudice, di circostanze presupposte come base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, e quindi non può costituire motivo di ricorso per cassazione, non consistendo in vizi logici o giuridici, ma costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, (Cass. n. 213/07, n. 4056/09, n. 11373/06, n. 4310/97).

Il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, a favore delle contro ricorrenti, liquidate come in dispositivo, senza che occorra provvedere sulle spese in favore delle altre parti, in quanto, non essendosi costituite, non ne hanno sopportate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore delle controricorrenti, delle spese processuali che liquida in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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