Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19984 del 23/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 23/09/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 23/09/2020), n.19984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5681-2015 proposto da:

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, EMANUELA CAPANNOLO e MAURO RICCI;

– ricorrente –

contro

P.V., MINISTERO ECONOMIA FINANZE E REGIONE PUGLIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 425/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 25/03/2014, R.G.N. 3036/2007.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

Con sentenza del 25.3.14, la Corte di Appello di Bari condannava l’INPS al pagamento in favore del sig. P. dell’indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1.9.94, così riformando sul punto la sentenza del tribunale della stessa sede del 1.6.07 (che aveva riconosciuto quale decorrenza della prestazione assistenziale all’1.12.05).

Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per 4 motivi; l’assistito è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

Con memoria ex art. 378 c.p.c., l’INPS ha fatto presente che nelle more del giudizio è intervenuta sentenza della corte d’appello di Bari del 18.10.16, che ha pronunciato su ricorso per revocazione della sentenza qui impugnata, dichiarando cessata la materia del contendere tra le parti e revocando la sentenza gravata nella parte in cui riconosceva una differente decorrenza della prestazione.

A seguito di tale pronuncia è venuto meno l’interesse al ricorso da parte dell’INPS, come dallo stesso espressamente dichiarato nella detta memoria.

Il ricorso dev’essere dunque dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse dell’INPS.

Nulla per spese, essendo controparte rimasta intimata.

Si dà infine atto della non sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, essendo sopravvenuta l’inammissibilità in corso di causa.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2020

 

 

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