Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19984 del 06/10/2016
Cassazione civile sez. III, 06/10/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 06/10/2016), n.19984
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. SCRIMA Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7601/2013 proposto da:
P.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE
CLODIO 61, presso lo studio dell’avvocato CATERINA MAFFEY,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO MUTO giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
HDI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, Sig. P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ROMEO ROMEI 27, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO ROMAGNOLI,
che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al
ricorso notificato;
– controricorrente –
e contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, C.D.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 498/2012 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata
il 23/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/03/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato MAURIZIO LANIGRA per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso e
condanna alle spese.
Fatto
I FATTI
P.A. impugnò, dinanzi al Tribunale di Avellino, la sentenza con la quale il giudice di pace di Lauro ne aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni da lui subiti a causa dell’imprudente condotta di guida tenuta da C.D., dalla autovettura del quale egli, in qualità di trasportato, si accingeva a scendere, riportando lesioni a causa dell’inopinata ed improvvisa ripartenza del conducente.
Il giudice di appello accolse solo in parte l’impugnazione, ritenendo che l’interrogatorio formale reso dal C. in sede di istruttoria, avente valore confessorio di contenuto a lui sfavorevole quanto alla ricostruzione dei fatti e delle relative responsabilità (il convenuto aveva ammesso di essere ripartito senza accorgersi che il P. non era ancora completamente disceso dall’automezzo), non spiegasse alcuna efficacia se non nei confronti del confitente, e non ne avesse alcuna nei confronti degli altri appellati (nella specie, la compagnia assicurativa oggi resistente e il fallimento (OMISSIS)).
Per la cassazione della sentenza del Tribunale irpino P.A. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo di censura.
Resiste con controricorso la compagnia assicurativa HDI.
Diritto
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Con il primo ed unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 1 (applicabile all’epoca dei fatti), art. 2054 c.c., commi 1 e 3, art. 141 C.d.A., a disciplina dei danni subiti dal terzo trasportato; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
Il motivo deve essere accolto.
La sentenza oggi impugnata si pone, difatti, in frontale contrasto tanto con l’ormai consolidato insegnamento delle sezioni unite di questa Corte, a mente del quale il contenuto della confessione va liberamente apprezzato nei confronti di tutte le parti in causa, quanto di quello secondo il quale (ex multis, Cass. 1680/2008) gli stessi fatti che determinano la responsabilità e la condanna del danneggiante costituiscono altresì la fonte dell’obbligazione risarcitoria dell’assicuratore, onde deve escludersi che le dichiarazioni confessorie rese dal solo responsabile possano essere diversamente apprezzate, sì da condurre ad una valutazione differenziata delle responsabilità, con la conseguente (quanto erronea) pronuncia di condanna del confitente e l’assoluzione dell’assicuratore (e, va aggiunto, con riguardo al caso di specie, del proprietario del veicolo).
Il ricorso è pertanto accolto, e il procedimento rinviato al Tribunale di Avellino che, in diversa composizione, si atterrà ai principi di diritto sopra esposti.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, al Tribunale di Avellino, in altra composizione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il controricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016