Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19983 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19983 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: GIUDICEPIETRO ANDREINA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14322/2012 R.G. proposto da
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata
dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
ricorrente contro
Mano Lai ;
-intimatoavverso la sentenza n.1879/7/2011 della Commissione Tributaria Centrale
– Sezione di Milano-, emessa in data 19 aprile 2011, depositata in data 18
maggio 2011 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2018 dal
Consigliere Andreina Giudicepietro;

RILEVATO CHE:
1. l’Agenzia delle Entrate, con un unico motivo di ricorso, impugna la
sentenza n.1879/7/2011 della Commissione Tributaria Centrale – Sezione di

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Data pubblicazione: 27/07/2018

Milano-, emessa in data 19 aprile 2011, depositata in data 18 maggio 2011
e non notificata che, confermando la sentenza della C.T. di secondo grado
di Como, ebbe a respingere l’appello dell’Ufficio, così ribadendo l’illegittimità
del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso dell’imposta ritenuta alla fonte,
nel periodo dal 2/1/1980 al 31/12/1989, relativa all’indennità integrativa
speciale ex lege n.324/59;

natura non retributiva di tale indennità, riconosciuta dalla legge istitutiva,
che sul punto non aveva subito modifiche successive, nonchè
sull’inapplicabilità della disciplina di cui al d.p.r. n. 601/73 all’indennità
integrativa suddetta, che era esclusa dall’imposta;
2. il ricorso, affidato ad un unico motivo, è stato fissato per la camera di
consiglio del 15 giugno 2018, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380
bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal
d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;
3. a seguito del ricorso dell’Agenzia, inoltrato per la notifica in data
1/6/2012 e ritirato dal destinatario il 12/6/2012, il contribuente è rimasto
intimato;

CONSIDERATO CHE:
1.1. con l’unico motivo, l’Agenzia ricorrente ha dedotto la violazione di
legge con riguardo all’art. 48 d.p.r. n.597/73, art.42 d.p.r. n.601/73, legge
n.324/59, in relazione all’art.360 n.3 cod, proc. civ., avendo erroneamente
la C.T.C., sezione di Milano, escluso l’assoggettabilità ad IRPEF
dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 324/59;
1.2. il motivo è fondato;
1.3. invero, secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte,
dal quale il Collegio non ritiene vi siano motivi per discostarsi, “l’indennità
integrativa speciale, costituendo una componente del reddito di lavoro
dipendente, va assoggettata all’I.R.P.E.F., atteso che ai sensi dell’art. 48 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, detto reddito è costituito da tutti i
compensi ed emolumenti, comunque denominati, percepiti nel periodo di
imposta in dipendenza del lavoro prestato sotto qualsiasi forma ed a

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la C.T.C., invero, convenne con il giudice di secondo grado circa la

qualsiasi titolo, “anche di liberalità”, e che l’art. 1, lettera E), della legge 27
maggio 1959, n. 324, che prevedeva l’esenzione della indennità integrativa
speciale dalle ritenute erariali (e la sua non concorrenza a formare il reddito
complessivo ai fini dell’imposta complementare), è stato abrogato per
effetto della espressa previsione dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.
601 (cfr. Corte cost., sent. n. 277 del 1984 e ord. n. 403 del 1996)” ( Cass.

la sentenza impugnata, non essendosi attenuta ai principi sopra
riportati, più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, va cassata;
non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, il ricorso del
contribuente va deciso nel merito e rigettato;
le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza di parte
intimata e si liquidano in dispositivo;
sussistono giusti motivi, in relazione al definitivo consolidarsi
dell’orientamento giurisprudenziale citato solo successivamente alla
proposizione del ricorso introduttivo, per compensare le spese dei gradi di
merito;

P.Q.M.
la Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e ,
decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente;
compensa le spese di giudizio dei gradi di merito;
condanna il contribuente intimato al pagamento in favore dell’Agenzia
ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro
1.500,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 15/6/2018

sent. n. 16465 del 20/08/2004 ;conf. ord. n.10028/14; n.25291/14);

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