Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19983 del 10/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 10/08/2017, (ud. 11/04/2017, dep.10/08/2017),  n. 19983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17701/2014 proposto da:

MANULI RUBBER INDUSTRIES S.P.A. c.f. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PORTUENSE, 104, presso ANTONIA DE ANGELIS, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARCO SANTANIELLO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.G., C.F. (OMISSIS), D.G. C.F. (OMISSIS),

C.R. C.F. (OMISSIS), M.D. C.F. (OMISSIS),

V.F. C.F. (OMISSIS), tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO STROZZIERI, giusta

delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 973/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 07/01/2014 R.G.N. 173/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/04/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per estinzione per rinuncia.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 7 gennaio 2014, la Corte di Appello di Ancona ha confermato le decisioni del giudice di primo grado che avevano accolto le domande proposte da L.G., C.R., D.G., M.D. e V.F., volte all’impugnativa dei licenziamenti agli stessi intimati, ordinando alla datrice di lavoro, Manuli Rubber Industries s.p.a., la reintegrazione dei predetti nel posto di lavoro.

che avverso tale sentenza Manuli S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, al quale hanno opposto difese con controricorso i lavoratori sopra indicati;

che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che la società ricorrente ha prodotto atto di formale rinuncia al ricorso per Cassazione, rappresentando che le parti hanno transatto la controversia e allegando il relativo atto;

che, constatata la regolarità formale della rinuncia, notificata alle parti costituite, il giudizio deve dichiararsi estinto con compensazione delle spese di lite in ragione della soluzione concordata della lite.

PQM

 

La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2017

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