Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19982 del 30/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19982 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 29296-2007 proposto da:
REGIONE VENETO 800007580279 in persona del Presidente
pro tempore della Giunta Regionale On. Dott.
GIANCARLO GALAN, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio
dell’avvocato MANZI LUIGI, che la rappresenta e
2013
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difende unitamente agli avvocati CUSIN ANTONELLA,
LONDEI LUISA giusta delega in atti;
– ricorrente contro

PINZAN

ZITA

PNZZT128M50L736N,

1

elettivamente

Data pubblicazione: 30/08/2013

domiciliata in ROMA, VIA OTRANTO 36, presso lo studio
dell’avvocato MASSANO MARIO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CORNELIO ENRICO
giusta delega in atti;
– controricorrente –

LA

FONDIARIA

ASSICURAZIONI

S.P.A.,

GESTIONE

LIQUIDATORIA DELL’EX ULSS/21 DI PADOVA;
– intimati –

sul ricorso 603-2008 proposto da:
FONDIARIA-SAI S.P.A.

01818570012 in persona del

funzionario Dott.ssa ORNELLA MAGLIOZZI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA COLONNA 40, presso lo studio
dell’avvocato TORO STEFANO, rappresentata e difesa
dall’avvocato ALESSANDRI CRISTIANO giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

GESTIONE LIQUIDATORIA DELL’EX ULSS 21 DI PADOVA,
PINZAN ZITA, REGIONE VENETO;
– intimati –

sul ricorso 797-2008 proposto da:
GESTIONE LIQUIDATORIA DELL’EX ULSS/21 DI PADOVA
92000640281, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PAISIELLO 55 (Studio Scoca), presso lo studio
dell’avvocato COLAGRANDE ROBERTO, che la rappresenta

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nonchè contro

e difende giusta procura speciale e delibera del
Commissario Liquidatore del 23/2/2011 n. 8;
– ricorrente contro

PINZAN

RITA,

REGIONE

VENETO,

FONDIARIA

SAI

– intimati –

avverso la sentenza n. 888/2007 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 25/07/2007, R.G.N.
931/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/07/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato LUIGI MANZI;
udito l’Avvocato CRISTIANO ALESSANDRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto del ricorso della Regione, assorbiti gli
altri ricorsi;

3

ASSICURAZIONI S.P.A.;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Regione Veneto propone ricorso per cassazione, affidato ad un
motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, per
quanto qui interessa, ha rigettato il suo appello contro la sentenza di
primo grado del Tribunale di Venezia, che ha condannato essa Regione al
risarcimento dei danni in favore di Zita Pinzan per la morte del marito
Ermanno Manfreda avvenuta il 22/3/94 presso l’Ospedale di Padova a

dell’appello incidentale, ha condannato la Fondiaria a tenere indenne la
Regione Veneto nei soli limiti del 33%.
Resistono con controricorsi sia Zita Pinzan, sia la Gestione
Liquidatoria dell’ex ULSS n. 21 di Padova, sia la Fondiaria SAI,
assicuratrice della Regione Veneto, le ultime due proponendo,
rispettivamente, due e un motivo di ricorso incidentale, con_ ddizionato
quanto alla «prima.
La Regione Veneto ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Preliminarmente, i ricorsi contro la stessa sentenza vanno riuniti

ex art. 335 cod. proc. civ.
2.-

La Gestione Liquidatoria ha depositato un atto di nomina di

nuovo difensore, datato 27/6/11, con procura in calce, del quale non può
tenersi alcun conto. Il nuovo testo dell’art. 83 cod. proc. civ., secondo cui
la procura può anche essere apposta a margine o in calce della memoria
di nomina del nuovo difensore, si applica infatti solo ai giudizi instaurati
dopo l’entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, con la conseguenza
che, per gli altri, la procura speciale non può essere rilasciata a margine
o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso.
3.- Con
Con l’unico motivo, sotto il profilo della violazione di legge, la
Regione Veneto impugna la sentenza nella parte in cui ha condannato
essa Regione al risarcimento dei danni sul presupposto che le Regioni
siano, per legge, legittimate passive nei confronti dei creditori.
3.1.- Il mezzo è infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, nella
sentenza n. 10135 del 2012, hanno infatti affermato che la legittimazione
sostanziale e processuale concernente i rapporti creditori e debitori
conseguenti alla soppressione delle USL spetta, in via concorrente con le
gestioni liquidatorie, alle Regioni, in quanto una interpretazione
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causa di un’infezione batterica postoperatoria, e, in parziale accoglimento

costituzionalmente

orientata

della

normativa

regionale

esclude

l’ammissibilità di una attribuzione esclusiva della legittimazione
processuale in capo alle gestioni liquidatorie; tale ultima legittimazione,
infatti, risponde soltanto a criteri amministrativo-contabili, intesi ad
assicurare la distinzione delle passività già gravanti sugli enti soppressi
rispetto alla corrente gestione economica degli enti successori. Si legge in
detta sentenza che «dopo gli arresti della Corte Costituzionale (sent.

queste Sezioni Unite (sent. 23022 e 14336/2005; 4647/2002;
1437/2000; 102/1999; 12712/1998; 1989/1997) che hanno ricostruito il
riordinamento legislativo operato nella materia sanitaria dal d.lgs. 502 del
1992 attraverso la soppressione delle USL, e l’istituzione delle Aziende
unità sanitarie locali, aventi natura di enti strumentali della Regione, il
quadro normativo inerente la gestione dei rapporti di debito e di credito
delle soppresse USL, può ritenersi ormai fondato senza significativi
contrasti (essendo rimasta isolata Cass. 360/2005) sui seguenti principi,
che qui è sufficiente riassumere: I) Il legislatore statale è nuovamente
intervenuto a disciplinare gli oneri delle regioni in ordine alla spesa per
l’acquisto di beni e servizi, con l’art. 6, della legge 724 del 1994, con il
quale ha disposto che in nessun caso è consentito alle stesse far gravare
sulle ASL né direttamente, né indirettamente, i debiti e i crediti facenti
capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali; e prevedendo, a
tal fine, che le regioni disponessero apposite “gestioni a stralcio”, con
conseguente individuazione dell’ufficio responsabile delle medesime.
Quindi con l’art. 2, comma 14, della legge 549/1995, stabilendo che per
l’accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni dovevano attribuire
ai direttori generali delle istituite aziende unità sanitarie locali le funzioni
di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie ricomprese
nell’ambito territoriale delle rispettive aziende, e che le “gestioni a
stralcio” erano trasformate in “gestioni liquidatorie”, le cui risultanze,
relative all’accertamento della predetta situazione debitoria, dovevano
essere presentate, entro tre mesi, “ai competenti organi regionali”. Ed
infine con i1 . d.l. n. 630 del 1996, convertito nella legge 21 del 1997 che
ha continuato ad identificare nelle Regioni gli enti divenuti titolari delle
passività delle soppresse USL e perciò obbligati a ripianarle (art. 1 e 2),
4

89/2000; 82/1998; 430/1997; 416/1995) e le numerose decisioni di

alle stesse affidando anche le operazioni di ricognizione dei debiti e dei
crediti proprio in tema di finanziamento dei disavanzi delle aziende unità
sanitarie locali al 31 dicembre 1994; II) le menzionate disposizioni
normative, hanno in tal modo escluso l’ipotesi di successione delle ASL in
universum ius

alle preesistenti unità sanitarie, e, nel contempo,

individuato nella regione il soggetto giuridico obbligato ad assumere
integralmente a proprio carico i !oro debiti: realizzando una successione a

così conseguendo lo scopo di affrancare la nuova gestione delle Aziende
sanitarie da remore, intralci o pesi finanziari che non trovino causa
nell’attività svolta da queste ultime; III) siffatta finalità ha richiesto la
creazione di strutture che operano per conto e nell’interesse degli enti
successori (le Regioni) e che, (pur costituendo enti strutturalmente e
finalisticamente diversi), sono rimaste in rapporto di compenetrazione
organica con i medesimi anche quando sono state trasformate (dalla
legge 549/1995) in “gestioni liquidatorie”; che fruiscono della soggettività
dell’ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria), e sono
rappresentate dal direttore generale delle neo costituite AUSL, che, in
veste di commissario liquidatore, agisce nell’interesse della regione. Ma
per effetto di tale peculiare struttura possono assolvere alla funzione di
tenere separata l’attività di accertamento delle obbligazioni delle cessate
unità sanitarie da quelle delle nuove aziende sanitarie; nonché di
svolgere, su mandato dell’ente territoriale, compiti non limitati alla mera
riscossione dei residui attivi ed al pagamento dei residui passivi, bensì
estesi all’amministrazione e liquidazione della situazione debitoria,
attraverso la fase dell’accertamento e ricognizione delle obbligazioni
giuridicamente perfezionatesi nei confronti delle USL alla data del 31
dicembre 1994; IV) Il complesso sistema che ne risulta, comporta per

ex lege

effetto della rilevata successione

delle Regioni, che la

legittimazione sostanziale e processuale concernente i pregressi rapporti
creditori e debitori delle soppresse USL spetta, anzitutto, alle stesse
Regioni; e spetta altresì all’organo di rappresentanza della gestione
stralcio, che prolunga la soggettività dell’ente soppresso durante la fase
liquidatoria: a nulla rilevando il cumulo delle legittimazioni che così si
verifica in capo a diversi organi dello stesso ente successore, il quale
risponde soltanto a criteri amministrativo – contabili, intesi ad assicurare
5

titolo particolare limitatamente a tali situazioni giuridiche pregresse, e

la distinzione, scopo della riforma, delle passività già gravanti sugli enti
soppressi rispetto alla corrente gestione economica degli enti successori».
A tale ricostruzione della normativa il Collegio aderisce con convinzione,
né essa è messa in crisi dalla constatazione che, nella motivazione delle
Sezioni Unite, si fa riferimento a decreti non convertiti. Si legge infatti
nella sentenza (citando la sentenza n. 89 del 2000 della Corte
costituzionale) che «la clausola di sanatoria contenuta nella legge 17

rapporti giuridici sorti proprio sulla base di questi decreti (cfr. sentenza n.
430 del 1997), sicché ne risulta, nel caso di specie, l’assunzione delle
relative obbligazioni in capo alle regioni, sia pure nei limiti del periodo di
tempo riguardato dalla clausola di sanatoria».
4.- Con il proprio ricorso incidentale la Fondiaria, sotto i profili del
vizio di motivazione e della violazione di legge, reitera l’eccezione di
estinzione del contratto di assicurazione, come effetto dell’estinzione
della ULSS 21 di Padova.
4.1.- Il ricorso incidentale della Fondiaria è inammissibile, in difetto
di riproduzione testuale del contratto di assicurazione
5.- Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato della Gestione
Liquidatoria.
6.-

I ricorsi principale e incidentale della Fondiaria vanno perciò

respinti. Sussistono ragioni di equità, anche considerato che la sentenza
delle Sezioni Unite è del 2012, per compensare le spese di lite tra tutte le
parti.

PQM
la Corte riunisce i ricorsi; rigetta il principale, dichiara inammissibile
l’incidentale della Fondiaria e assorbito quello della Gestione Liquidatoria;
spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
civile, I’ll luglio 2013.

gennaio 1997, n. 4 ha provveduto a “cristallizzare” gli effetti prodotti ed i

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