Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19982 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19982 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: GIUDICEPIETRO ANDREINA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11726/2012 R.G. proposto da
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata
dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
ricorrente contro
Società Ristorante in Fiera s.r.l. , in persona del I.r.p.t., rappresentata e difesa dall’aw. Vania
Romano, presso cui elettivamente domidlia in Roma al viale Mazzini n. 6;
-controricorrentee
Hotel Cicolella s.r.1., in persona dell.r.p.t.;
-intimataavverso la sentenza n.48/27/11 della Commissione Tributaria Regionale
della Puglia, emessa 1’8/11/2010, depositata il 21/3/2011 e non notificata.
Lette le conclusioni del P.G. Federico Sorrentino;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2018 dal
Consigliere Andreina Giudicepietro;

Data pubblicazione: 27/07/2018

RILEVATO CHE:
1. l’Agenzia delle Entrate, con un unico motivo di ricorso, impugna la
sentenza n.48/27/11 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia,
emessa 1’8/11/2010, depositata il 21/3/2011 e non notificata che, in
conferma della sentenza C.T.P. di Foggia, ebbe a respingere l’appello

conseguente ad accertamento con adesione (ex art.3 d.l. 564/1994) per gli
anni 1991-1993, con previsione di pagamento del dovuto (IRPEG, ILOR ed
IVA) in tre rate, non onorate le seconde due, con ammontare complessivo di
Euro 62.997,42, comprensivo di sanzioni ed interessi;
la C.T.R. della Puglia, invero, convenne con il primo giudice circa la
ragione di annullamento, cioè l’assoggettabilità al termine di decadenza
quinquennale ex art.17 d.P.R. n.602/73 in relazione alla data di esecutività
del ruolo;
in particolare, precisata la questione siccome attinente a somme dovute
a seguito di accertamento con adesione del contribuente, venne statuito che
la disciplina applicabile era quella dell’art.17, co.3, d.P.R. n.602/1973, con
conseguente decorrenza del termine di 5 anni dalla data della sottoscrizione
da parte del contribuente della proposta con adesione e non dalla scadenza
dell’ultima rata insoluta;
2. il ricorso è affidato ad un motivo, cui resiste la Sodetà Ristorante in Fiera
s.r.l. con controricorso;
l’Hotel Cicolella s.r.l. è rimasta intimata, pur avendo ricevuto la notifica
del ricorso in data 9/5/2012;
3. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 15 giugno
2018, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il
primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168,
conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;
4.

il P.G. ha presentato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi

l’inammissibilità del ricorso;

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dell’Ufficio, così ribadendo l’illegittimità della cartella di pagamento

CONSIDERATO CHE:
1.1. con l’unico motivo, l’Agenzia ricorrente ha dedotto la violazione di
legge con riguardo all’art. 3, co.2nonies, d.l. n.564/1994 (conv. in L.
656/94) e all’art. 14 d.P.R. n.600/1973, in relazione all’art.360 n.3 cod,
proc. civ., avendo erroneamente la C.T.R. della Puglia omesso di
considerare che la decadenza dell’Amministrazione dal recupero coattivo

nel termine di 5 anni dalla data di scadenza dell’ultima rata di pagamento e
non dalla data della sottoscrizione da parte del contribuente della proposta
con adesione;
1.2. il motivo è infondato;
1.3. risulta pacifico che l’iscrizione a ruolo abbia riguardato le imposte
non versate alle due scadenze — successive alla prima, l’unica onorata – di
cui le contribuenti avevano fruito, a seguito della sottoscrizione della
proposta di accertamento con adesione ai sensi dell’art.3 del d.l. 30
settembre 1994, n.564 (conv. in L. 30 novembre 1994, n.656) avvenuta in
data 28/12/1995;
ai sensi dell’art.3, co.2nonies, d.l. n.564/1994, allorchè “l’accertamento
con adesione per anni pregressi sia definito ai sensi del comma 2-quinquies,
l’omesso versamento nei termini delle rate scadenti al 31 marzo e al 30
settembre 1996 non determina l’inefficacia dell’accertamento con adesione;
per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si
applicano le disposizioni dell’art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, e sono altresì dovuti una soprattassa pari al 40 per
cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento
eseguito entro i dieci giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi
legali”;
l’Ufficio, avendo constatato l’opzione della rateazione e l’inottemperanza
al richiesto beneficio, ha proceduto ai sensi dell’art.14 d.P.R. n.602/1073
per il recupero delle somme non corrisposte;
l’Ufficio, quindi, ha recuperato le maggiori somme non versate, cioè
quelle non versate alle scadenze del 31 marzo e 30 settembre 1996, la
sopratassa del 40% e gli interessi legali, effettuando l’iscrizione a ruolo in

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delle somme non versate doveva correlarsi alla mancata iscrizione a ruolo

data 19 dicembre 2001 e notificando le cartelle di pagamento il 18 e 19
giugno 2002;
le società contribuenti, con l’impugnativa della cartella esattoriale,
hanno dedotto la nullità della cartella di pagamento per la tardività della
iscrizione a ruolo ex art.17 d.P.R. 29 settembre 1973 n.602;
l’Ufficio, invece, sostiene l’inapplicabilità del termine di decadenza

in L. 656/94, rinvia unicamente all’art. 14 d.P.R. n.600/1973) e,
comunque, l’avvenuta iscrizione a ruolo nel rispetto del termine di cinque
anni previsto da art.17 vigente ratione temporis, decorrente dalla scadenza
delle rate ancora dovute e non pagate;
con la sentenza impugnata, la C.T.R. ha ritenuto che, poiché il
menzionato art.14 d.P.R. n. 602/1973 si limitava, anche nel testo ratione

temporis vigente, ad individuare i crediti erariali oggetto dell’iscrizione a
ruolo a titolo definitivo, in tema di riscossione dovesse farsi riferimento al
disposto dell’art.17, comma 1, d.P.R. n.602/973 ratione tempotis vigente
(con riferimento al testo in vigore 1 1 11 agosto 1997), il quale prevedeva che
“le imposte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti,
comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non versate,
devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all’Intendenza di finanza,
a pena di decadenza, entro il termine di cui al primo comma dell’art. 43 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n« 600”;
in base a tale ultimo articolo, il giudice di appello ha concluso per la
tardività dell’iscrizione a ruolo, il cui termine scadeva il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (31
dicembre 2000), cioè, nel caso di specie, a quello in cui era avvenuta
l’adesione al concordato, equiparata ad una “dichiarazione” fiscale
(avvenuta in data 28/12/1995);
la motivazione in diritto della C.T.R. non può essere condivisa, ma va
corretta, ai sensi dell’art. 384, u.c., c.p.c., dato che la sentenza impugnata
è pervenuta comunque ad un dispositivo conforme a diritto;
invero, l’art.17 comma 1, d.P.R. n.602/973 è stato abrogato dall’art.1
comma 5 ter d.I.17 giugno 2005 n.106, convertito dalla legge 31 luglio

4

previsto dall’art.17 citato (poiché l’art. 3, co.2nonies, d.l. n.564/1994 conv.

2005 n.156;
tale abrogazione ha efficacia retroattiva, come chiarito nella sentenza di
questa Corte n.15661 del 2014, in tema di riscossione dell’IVA, secondo cui
“il termine di decadenza previsto per eseguire la notifica delle cartelle di
pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle
dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001, scade il 31 dicembre del

sensi dell’art. 1, commi 5 bis e 5 ter, del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, come
introdotti dalla legge di conversione del 31 luglio 2005, n. 156, che ha
valore di disposizione transitoria ed opera retroattivamente non solo alle
situazioni tributarie anteriori alla sua entrata in vigore, ma anche a quelle
non ancora definite con sentenza passata in giudicato, in quanto diretta ad
ovviare ad una lacuna normativa derivante dalla sentenza n. 280 del 2005
della Corte costituzionale ed a garantire l’interesse dell’erario di evitare un
termine decadenziale talmente ristretto da pregiudicare la riscossione dei
tributi”;
in tema di riscossione delle imposte sui redditi, è stato anche detto che
“l’art. 1 del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni nella
legge 31 luglio 2005, n. 156 – emanato a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 280 del 2005 di declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 25
del d.P.R. n. 602 del 1973 -, che ha fissato, al comma quinto bis, i termini
di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa
tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni ed ha stabilito
all’art. 5 ter, sostituendo il comma secondo dell’art. 36 del d.lgs. 29
febbraio 1999, n. 46, che per le somme che risultano dovute a seguito
dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento
debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate
entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello di presentazione della dichiarazione, ha un inequivoco valore
transitorio e trova applicazione non solo alle situazioni tributarie anteriori
alla sua entrata in vigore, ma anche a quelle non ancora definite con
sentenza passata in giudicato, operando retroattivamente, sia in quanto
introdotto per eliminare una lacuna normativa verificatasi per effetto di

5L,
5

quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ai

pronuncia costituzionale e per garantire – oltre che l’interesse del
contribuente – l’interesse dell’erario di evitare un termine decadenziale
talmente ristretto da pregiudicare la riscossione dei tributi, sia in
considerazione del tenore testuale dell’esordio dei commi 5 bis e 5 ter. (In
applicazione di questo principio, la S.C. ha ritenuto applicabile il termine
quinquennale di cui ai commi 5 bis e 5 ter dell’art. 1 del d.l. citato anche in

16990 del 05/10/2012);
pertanto, a seguito dell’art.1 comma 5 ter d.I.17 giugno 2005 n.106,
convertito dalla legge 31 luglio 2005 n.156, che ha abrogato l’art.17
comma 1, d.P.R. n.602/973, occorre unicamente avere riguardo alla data di
notificazione della cartella di pagamento, dovendosi riferire la già formulata
deduzione di decadenza, in riferimento al termine di cui all’art. 17, primo
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente “ratione
temporis”, alla tardività della notifica della cartella esattoriale per
violazione del termine di cui all’art. 1, comma 5 bis, del d.l. 17 giugno 2005,
n. 106, conv. con modif. nella legge 31 luglio 2005, n. 156 (vedi in tal
senso Cass. Sent. n. 25077 del 26/11/2014);
secondo la disciplina transitoria prevista dall’art.5 bis

lett.c) e

dall’art.36, comma 2, lett.b) del d.lgs. n.46 del 1999, come modificato
dall’art. 1, comma 5 ter, n.3) lett.b), le cartelle, relative a somme dovute a
seguito dell’attività di liquidazione della dichiarazione (nella specie
dichiarazione di accettazione degli importi proposti dall’Ufficio ex
art.3d.I.564/1994, presentata entro il 31 dicembre 2001), devono essere
notificate entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione;
nel caso di specie, anche tenendo conto del fatto che l’iscrizione a ruolo
e la conseguente notifica della cartella di pagamento non poteva essere
effettuata dall’Ufficio prima dell’insorgenza del presupposto per la iscrizione
a ruolo, costituito dall’omesso pagamento delle rate scadute nell’anno
1996 (in applicazione dell’art.2935 cod.civ. riferibile anche al termine di
decadenza), il termine scadeva il 31 dicembre 2001 mentre le cartelle sono
state notificate tardivamente il 18 e 19 giugno 2002;

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caso di ruolo reso esecutivo prima del 31 dicembre 2001)” (Cass. Sent. n.

conclusivamente, rilevato che la notifica delle cartelle di pagamento si è
avuta solo il 18 e 19 .6.2002, cioè oltre il predetto quinto anno successivo a
quello della dichiarazione, sia che quest’ultima fosse da ritenere completa in
coincidenza dell’adesione all’accertamento di cui al d.l. n. 564/1994 (1995),
sia che in realtà si determinasse al momento dell’omesso versamento
dell’ultima rata o di entrambe le rate (1996, come sembra preferibile,

dall’inadempimento del contribuente, ai sensi dell’art.2935 cod.civ.), il
ricorso va rigettato;
quanto alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, se ne
dichiara l’integrale compensazione tenuto conto del consolidamento dell’
indirizzo interpretativo recepito nella presente decisione solo a seguito della
proposizione del ricorso;

P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma il 15/6/2018

potendo l’Erario esercitare il proprio diritto all’azione esecutiva solo

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