Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19982 del 10/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 10/08/2017, (ud. 06/04/2017, dep.10/08/2017),  n. 19982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25945/2011 proposto da:

M.R. C.F. (OMISSIS), S.V. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VINCENZO CARDARELLI 9, presso

lo studio dell’avvocato VERA SANNIO, rappresentati e difesi

dall’avvocato NAZZARENO CIUCCIOMEI, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ENRICO MITTONI, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA

D’ALOISIO, giusta delega in atti;

avverso la sentenza n. 116/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 26/04/2011 R.G.N. 654/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CIUCCIOMEI NAZZARENO;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 116/2011, ha respinto l’impugnazione proposta da M.R. e S.V. avverso la sentenza del Tribunale di Ancona che aveva respinto le opposizioni proposte da ciascuno dei predetti al decreto ingiuntivo emesso per contribuzione non versata dal defunto M.E. nei confronti dell’INPS, sul presupposto della propria carenza di legittimazione passiva avendo rinunciato all’eredità del predetto M.E. dopo averla accettata con beneficio d’inventario.

La Corte territoriale ha affermato che i due chiamati all’eredità erano decaduti dal beneficio d’inventario ai sensi dell’art. 494 c.p.c., avendo omesso di indicare nell’inventario stesso di aver percepito, quali eredi, i ratei della pensione maturati dal loro dante causa. Inoltre era stata data prova del credito vantato dall’INPS che non si era prescritto.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione M.R. e S.V. prospettando due motivi illustrati da memoria. Resiste l’INPS con contro ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e o falsa applicazione degli artt. 490 e 494 c.c., in relazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 9 e 12, ed ai principi che tale testo ispirano, nonchè omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla errata applicazione della decadenza dal beneficio dell’inventario in ragione della percezione di ratei pensionistici, indennità di malattia e di accompagnamento, maturati da M.E., ma non riscossi, che dovevano ritenersi crediti degli eredi loro spettanti “iure proprio” e non “iure successionis”. A conferma dell’assunto richiamano del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 12 comma 1, lett. c), il quale prevede ai fini fiscali l’esclusione dall’attivo ereditario delle indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto e delle indennità previste dagli artt. 1751 e 2122 c.c..

2. Con il secondo motivo viene prospettata la violazione e falsa applicazione dell’art. 494 c.c. e dell’art. 2697 c.c., nonchè omessa ed insufficiente motivazione sotto il profilo della sussistenza della mala fede nella omessa denunzia dei beni nell’inventario formato in data 4 febbraio 2003. In particolare, i ricorrenti evidenziano che in nessun modo era stato provato lo stato di mala fede che era necessario per perfezionare la fattispecie della decadenza e non poteva ritenersi “in re ipsa”.

3. Il primo motivo, sebbene proponga una questione giuridica non affrontata nella sentenza impugnata e della cui proposizione nei gradi di merito i ricorrenti non hanno fornito indicazione alcuna, va giudicato ammissibile in applicazione del consolidato principio più volte espresso da questa Corte di legittimità secondo cui la deduzione per la prima volta nel giudizio di legittimità di una diversa normativa rispetto a quella invocata nei gradi di merito è ammissibile, salvo che ciò non comporti il necessario esame dei presupposti di fatto richiesti dalla diversa disciplina per la riconoscibilità in capo al ricorrente del diritto controverso (Cass. 26926/2014; 17957/2013).

4. Si tratta, nel presente giudizio, di stabilire se l’aver incassato ratei di indennità di malattia, di indennità di accompagnamento o di pensione di vecchiaia, spettanti al de cuius M.E. e di cui lo stesso era titolare senza includere i relativi importi nell’attivo ereditario, possa considerarsi attività idonea a determinare la decadenza dal beneficio d’inventario ai sensi dell’art. 494 c.c., ovvero se tali crediti debbano ritenersi esclusi dall’attivo predetto perchè crediti propri degli eredi estranei alla successione. E’ evidente che nessuna necessità di valutazione dei fatti è imposta dalla nuova prospettazione venendo in gioco solo una diversa regola giuridica.

5. Il motivo è infondato. Questa Corte di cassazione ha da tempo tracciato i confini, in caso di decesso del titolare del diritto a prestazioni assistenziali derivanti da stati di invalidità, tra vicende successoria e titolarità in capo ai superstiti di prestazione assistenziale o previdenziale.

6. Così (Cass. n. 12879/1995) ha precisato che per il disposto della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, u.c., così come interpretato autenticamente dalla L. 13 dicembre 1986, n. 912, art. 1, gli eredi dell’invalido hanno diritto anche alle quote della pensione d’inabilità e dell’indennità di accompagnamento maturate dalla domanda amministrativa alla morte dell’invalido avvenuta in epoca anteriore all’accertamento dell’inabilità da parte della competente commissione provinciale in ragione del fatto che il de cuius vantava un diritto perfetto alla prestazione ancorato all’art. 38 Cost. e non subordinato all’espletamento dell’attività amministrativa prevista per il suo accertamento.

7. In ragione di tali consolidati principi, (vd. Cass. n.1323/2016) si è affermato che il diritto alle prestazioni assistenziali dovute agli invalidi civili nasce sulla base della domanda amministrativa e della sussistenza dei presupposti normativamente previsti e, facendo parte del patrimonio del titolare, a prescindere dal suo accertamento in sede amministrativa e o giudiziale, si trasmette per successione ereditaria anche in caso di morte dell’avente diritto antecedente all’accertamento dei presupposti; pertanto, sia nell’ipotesi appena ricordata, sia qualora le prestazioni in parola vengano comunque liquidate non al diretto interessato ma agli eredi quella che viene in rilievo non è una situazione di assistenza sociale obbligatoria bensì una tipica situazione successoria.

8. Da ciò discende che, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti rivendicando l’applicazione di normative fiscali estranee alla fattispecie, anche gli importi corrispondenti ai ratei di indennità di accompagnamento, di pensione di vecchiaia e di indennità di malattia maturati dal de cuius e non ancora riscossi al momento del decesso, una volta acquisiti dalla vedova anche quale delegata del figlio in data 28 ottobre 2002, novembre 2002 e 17 marzo 2003, sono entrati a far parte dell’attivo ereditario e di ciò gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto dare contezza nell’inventario formato in data 4 febbraio 2003 ai sensi dell’art. 494 c.c., posto che anche l’omessa parziale indicazione di beni ereditari implica decadenza dal beneficio (vd. Cass. 16195/2007).

9. Anche il secondo motivo è infondato. E’ vero che la mala fede va provata da chi invoca la decadenza ai sensi dell’art. 494 c.c., ma è anche vero che la prova della stessa può derivare dalla valutazione del concreto comportamento tenuto dall’erede beneficiato. Nel caso di specie, la Corte d’appello non ha ragionato in modo apodittico o per presunzioni, nè ha omesso nella sostanza di riscontrare la sussistenza della mala fede. Invero, la Corte di merito ha messo in evidenza che dai dati documentali (modulo 10.VO.SO4 depositato all’INPS il 21 ottobre 2002) e testimoniali (teste Sp.Gi. direttore della sede Inps di (OMISSIS)) era emersa la condotta pienamente consapevole della S. nel pretendere i pagamenti dei citati ratei e ciò “…sia in proprio sia per conto del figlio” a tal fine utilizzando apposita e titolata delega scritta.

10. Si tratta di atti palesemente sostenuti da una precisa volontà di riscuotere i pagamenti dei ratei maturati dal de cuius in ordine ai quali, a fronte dell’assunzione dell’obbligo di rendere inventario sull’attivo ereditario, non può non configurarsi, in capo agli eredi, la piena consapevolezza della mancata dichiarazione e ciò integra mala fede.

11. Il ricorso va, quindi, rigettato e le spese seguono la soccombenza, in favore del contro ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore del contro ricorrente, in Euro 4000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2017

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