Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19982 del 06/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 06/10/2016, (ud. 17/02/2016, dep. 06/10/2016), n.19982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26981/2012 proposto da:

C.R., (OMISSIS), S.D. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA G FERRARI 12, presso lo studio

dell’avvocato SERGIO SMEDILE, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DANIELE MAMMANI giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE

POLITICHE SOCIALI (OMISSIS), MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (OMISSIS), MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS) in persona dei rispettivi

ministri pro tempore, domiciliati ex lege in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono

difesi per legge;

– ricorrenti incidentali –

contro

C.R. (OMISSIS), S.D. (OMISSIS), ISTITUTO NAZIONALE

PREDIVENZA SOCIALE (INPS);

– intimati –

nonchè da:

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (INPS) in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott.

MA.AN. in proprio e quale mandatario della SCIP – SOCIETA’ DI

CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI S.R.L., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA C. BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

DANIELA ANZIANO, GAETANO DE RUVO giusta procura speciale in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

C.R. (OMISSIS), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE

SOCIALI (OMISSIS), MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(OMISSIS), S.D. (OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

M.F., P.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA ALBERTO CARONCINI 23, rappresentati e difesi dall’avvocato

VALENTINA LOCONTE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI

SALVATI, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.R., S.D., Q.V., MINISTERO DEL LAVORO E

DELLE POLITICHE SOCIALI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,

INPS, S.C.I.P. – SOCIETA’ CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI

S.R.L.;

– intimati –

nonchè da:

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (INPS) in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott.

MA.AN. in proprio e quale mandatario della SCIP-SOCIETA’ DI

CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI S.R.L., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA C. BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

DANIELA ANZIANO, GAETANO DE ROVO giusta procura speciale in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

M.F., P.G., MINISTERO DEL LAVORO E DELLE

POLITICHE SOCIALI, MINISTERO DELL’ECONONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 54/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/01/2012, R.G.N. 1563/2008 + 1741/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato SERGIO SMEDILE;

udito l’Avvocato GIOVANNI SALVATI;

udito l’Avvocato DANIELA ANZIANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE ANTONIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, inammissibilità del ricorso M., assorbiti gli

altri ricorsi incidentali.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Rigettando l’appello proposto da C.R., Q.V., S.D., M.F. e P.G. avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Milano in data 30.4.2007 n. 5087, la Corte d’appello di Milano, con sentenza 12.1.2012 n. 54, decidendo sulle domande proposte dagli appellanti volte ad accertare il perfezionamento, in virtù di esercizio del diritto potestativo di opzione legale di cui al D.Lgs. n. 104 del 1996, ed alla L. n. 662 del 1996, degli effetti traslativi della proprietà sugli immobili -oggetto di dismissione del patrimonio immobiliare dell’INPS ente pubblico previdenziale – dagli stessi condotti in locazione, ovvero, in subordine, volte ad ottenere pronuncia costitutiva dei medesimi effetti ai sensi dell’art. 2932 c.c., ha preliminarmente circoscritto il “thema decidendum” all’accertamento del perfezionamento della vendita in seguito all’esercizio della opzione; ha quindi ritenuto applicabile la qualifica di immobili di pregio attribuita ai cespiti oggetto di compravendita, in quanto riconosciuta direttamente dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 2, comma 2 (che aveva introdotto nella L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 109, la lett. f-bis,) anteriormente alle lettere raccomandate in data 27 e 30 ottobre 2001 con le quali gli appellanti avevano manifestato la intenzione all’acquisto; ha escluso che la normativa predetta avesse attribuito ai conduttori un “diritto di opzione”, atteso che la procedura di vendita era disciplinata ad impulso dell’ente previdenziale proprietario, tenuto ad inviare ai conduttori apposita lettera raccomandata cui i destinatari avrebbero dovuto rispondere trasmettendo la proposta di acquisto; ha ritenuto che le modifiche introdotte dal D.L. n. 351 del 2001, conv. in L. n. 410 del 2001, e successivamente dalla L. 24 dicembre 2003, art. 134 e dal D.L. 23 febbraio 2004, n. 41, art. 1, non avevano immutato la previgente disciplina intesa a prevedere per gli immobili qualificati di pregio un diverso trattamento, quanto alla determinazione del prezzo di vendita, con la esclusione degli abbattimenti in percentuale riservati agli altri immobili.

La sentenza non notificata è stata impugnata per cassazione dagli appellanti soccombenti, con distinti ricorsi principali affidati, rispettivamente a due ed a nove motivi.

Resistono con separati controricorsi il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, da un lato, e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS (in proprio e quale mandatario della Società cartolarizzazione immobili pubblici SCIP s.r.l.), dall’altro, che hanno proposto anche ricorsi incidentali condizionati, affidati ad un unico motivo.

I ricorrenti M. e P., nonchè la resistente INPS hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. La sentenza di appello è stata impugnata da C.R. e S.D. con ricorso notificato in data 26.11.2012 nonchè da M.F. e P.G. con ricorso notificato in data 4.12.2012.

Ne segue che il ricorso proposto successivamente viene a convertirsi in ricorso incidentale, presentandone i requisiti di legge, ed essendo stati osservati i termini prescritti per la notifica ed il deposito del controricorso, conformemente al principio di diritto enunciato da questa Corte e che deve essere ribadito secondo cui, se il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso, tuttavia quest’ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta ed ancorchè proposto con atto a sè stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’annuale) di impugnazione in astratto operativi (cfr. Corte Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 26622 del 06/12/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 9085 del 19/04/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 23095 del 16/11/2010; id. Sez. L, Sentenza n. 5695 del 20/03/2015; id. Sez. 3, Sentenza n. 2516 del 09/02/2016).

p. 2. Le Amministrazioni statali con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato hanno riproposto la eccezione pregiudiziale di difetto di legittimazione passiva in ordine alla quale la Corte d’appello ha omesso del tutto di pronunciare.

2.1 Il motivo deve essere esaminato con priorità, alla stregua del principio enunciato da questa Corte nella sentenza resa a Sezioni Unite n. 5456 in data 6.3.2009 (e successive conformi), investendo una questione pregiudiziale, rilevabile “ex officio”, che non è stata oggetto di decisione (esplicita od implicita) da parte dal Giudice di merito, e che – qualora dovesse essere ritenuta fondata – impedirebbe l’accesso al sindacato di legittimità dei motivi dedotti con i ricorsi principale ed incidentale autonomo proposti dai conduttori degli immobili.

2.2 Le Amministrazioni statali, riproducendo nel motivo di ricorso -in osservanza all’onere di autosufficienza del ricorso ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – il contenuto della comparsa di risposta in grado di appello, nella parte in cui veniva riproposta detta eccezione, deducono che le procedure di cartolarizzazione sono di esclusiva competenza dell’Ente proprietario dell’immobile e che “i Ministeri non intervengono in alcun modo nello svolgimento della procedura medesima, quindi non si vede quale legittimazione abbiano in relazione alle domande proposte da controparte….” (cfr. controric., pag. 11).

2.3 La eccezione pregiudiziale è infondata in quanto non concerne il difetto di “legittimazione passiva” intesa quale condizione di ammissibilità della domanda, ma si risolve, piuttosto, nella contestazione della titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio dai conduttori-ricorrenti che costituisce un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicchè spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. Mentre infatti la legittimazione ad agire o resistere in giudizio spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare nei confronti di altro soggetto che assume contesti detta titolarità, coincidendo con la condizione di “parte processuale” -tale essendo il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta-, rimanendo circoscritta quindi nell’ambito della prospettazione, diversamente la questione concernente l’accertamento del rapporto sostanziale controverso che involge, tutti gli elementi essenziali contestati, e dunque, nella specie, anche i termini soggettivi del rapporto giuridico (avendo contestato le Amministrazioni statali di essere – secondo la terminologia adottata da una parte della dottrina – la “vera parte” destinataria della pretesa azionata in giudizio) integra una mera difesa attinente il merito, che in quanto tale non configura una causa impediente lo svolgimento del processo e l’accesso della domanda all’esame del Giudice di merito. Ed infatti, come puntualmente rilevato da questa Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016, alle cui motivazioni il Collegio intende aderire, “…31. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l’attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell’azione e che, anch’essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell’obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l’atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l’attore come titolare del diritto di cui si chiede l’affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l’azione sarà inammissibile. 32. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all’esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L’attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla. 33. Da quest’analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all’attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi…”.

2.4 Può dunque passarsi all’esame dei motivi di ricorso.

p. 3. Ricorso principale proposto da C.R. e S.D. e ricorso incidentale autonomo proposto da M.F. e P.G..

3.1 Con il primo motivo di ricorso C. e S. deducono il vizio di violazione del D.Lgs. n. 104 del 1996, D.L. n. 351 del 2001 conv. in L. n. 410 del 2001, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3.2 Con i primi otto motivi i ricorrenti incidentali in via autonoma M. e P. (in tal senso dovendo essere convertito il ricorso principale notificato in data successiva a quello dei ricorrenti C. e S.: cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25054 del 07/11/2013; id. Sez. L, Sentenza n. 5695 del 20/03/2015) deducono vizi inerenti la interpretazione del D.Lgs. n. 104 del 1996, art. 6; D.L. n. 351 del 2001 conv. in L. n. 410 del 2001, art. 3; D.L. 30 settembre 2003, n. art. 26, comma 7, conv. L. 24 novembre 2003, n. 326, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, della L. 23 aprile 2004, n. 104, art. 134; nonchè del D.I. 21 novembre 2002 e D.I. 18 luglio 2003.

3.3 Investendo, tutti i diversi motivi dei due ricorsi sopra indicati, il nucleo dell’impianto motivazionale della sentenza di appello impugnata, svolgendo sostanzialmente medesime argomentazioni critiche in diritto, è opportuno procedere ad un esame congiunto delle censure.

3.4 La tesi sostenuta dai ricorrenti è fondata sulla asserita diversa disciplina della vendita immobiliare che i ricorrenti intendono ravvisare nel D.Lgs. 16 febbraio 1996 n. 104 e nel D.L. 28 marzo 1997, n. 79, conv. in L. 28 maggio 1997, n. 140 (successivamente integrati e modificati dal D.L. n. 351 del 2001, conv. in L. n. 410 del 2001), concernenti la dismissione del patrimonio immobiliare degli “enti previdenziali”, e nella L. 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488, concernente invece la dismissione del patrimonio immobiliare degli “altri enti pubblici” (diversi da quelli previdenziali: L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 109: “Le amministrazioni pubbliche, che non rispondono alla L. 24 dicembre 1993, n. 560, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici s.p.a. (CONSAP) e le società derivanti dai processi di privatizzazione”. Le amministrazioni proprietarie soggette alla L. n. 560 del 1993, concernente la dismissione degli immobili di edilizia residenziale pubblica sono individuate dall’art. 1 della legge, nello Stato, negli enti pubblici territoriali, nonchè negli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e nei loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale, inoltre nell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nella società Ferrovie dello Stato Spa, e negli Enti di sviluppo ai sensi della L. 21 ottobre 1950, n. 841), intendendo desumere da tale distinzione, nella ipotesi di vendita di beni appartenenti ad ente previdenziale, tanto la attribuzione ai conduttori del “diritto di opzione legale” idoneo a determinare in seguito al suo esercizio la conclusione del contratto di vendita ad efficacia reale, quanto il diritto a beneficiare del criterio agevolato di determinazione del prezzo stabilito ex lege in misura corrispondente al valore catastale aumentato applicando un moltiplicatore pari a 100.

3.5 Secondo i ricorrenti, i successivi interventi normativi, ed in particolare la L. n. 488 del 1999, non avrebbero interessato la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 104 del 1996, avendo apportato modifiche esclusivamente alla L. n. 662 del 1996, concernente le vendite degli immobili dagli altri enti pubblici, con la conseguenza che, avendo gli stessi esercitato il diritto di opzione con le lettere trasmesse in data 27 e 30 ottobre 2001 (dunque in tempo utile in relazione al termine stabilito dal D.L. n. 351 del 2001 conv. in L. n. 410 del 2001), sarebbero del tutto irrilevanti le successive modifiche dei criteri di determinazione del prezzo a seguito della intervenuta qualificazione di pregio degli immobili – adottata con il decreto interministeriale in data 1.4.2003 -, essendosi già anteriormente perfezionato il contratto di compravendita al prezzo indicato dalla legge per gli immobili non di pregio.

3.6 La tesi è priva di pregio, risultando conforme a diritto la decisione della Corte d’appello, che deve soltanto essere parzialmente corretta nella motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4.

3.7 Questa Corte ha già avuto modo di esaminare “funditus” la questione, affermando che “In tema di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, questa Corte ha ripetutamente escluso la configurabilità di un obbligo di contrarre discendente direttamente dal D.Lgs. n. 104 del 1996, art. 6, comma 5 o dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 109, affermando che tali disposizioni, nell’imporre ai predetti enti la formazione di piani di alienazione degli immobili non adibiti ad uso strumentale, non prevedono una figura peculiare di offerta pubblica, ma si limitano ad attribuire ai conduttori un diritto di prelazione, il cui esercizio è subordinato alla manifestazione da parte dell’ente della volontà di porre in vendita gl’immobili, in attuazione del dettato normativo, mediante la formulazione di una specifica proposta di alienazione, consistente nella determinazione negoziale dell’ente di cedere la proprietà dei beni (cfr. Cass., Sez. 2, 26 maggio 2008, n. 13560). L’insussistenza di un autonomo diritto potestativo dei conduttori di acquistare la proprietà degl’immobili condotti in locazione è stata ribadita anche a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, art. 3, comma 20, convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 410, che al comma 21, disciplina la vendita delle unità immobiliari per le quali i conduttori abbiano manifestato la loro volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, osservandosi che tale disposizione non prevede affatto una procedura di acquisto anche per i cespiti non offerti in opzione dal soggetto proprietario, ma si limita semplicemente a stabilire che gl’immobili saranno venduti al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà (cfr. Cass., Sez. 3, 24 ottobre 2011, n. 21988)….” (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21596 del 20/0912013, in motivazione).

3.8 Più specificamente, con espresso riferimento alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 104 del 1996, questa Corte ha precisato che l’ipotesi di una proposta irrevocabile ex art. 1329 c.c., contenuta nella stessa legge, quale effetto immediato e diretto del vincolo alla dismissione del patrimonio immobiliare con uno speculare diritto soggettivo dei conduttori di esercitare la prelazione, non trovava alcun fondamento nelle disposizioni legislative, occorrendo – in ogni caso – l’iniziativa dell’ente diretta, validamente ed adeguatamente, a manifestare la specifica volontà di porre in vendita gli immobili, attraverso una specifica proposta di alienazione, consistente in una determinazione negoziale dell’Ente di cedere l’immobile, essendo “sufficiente al riguardo considerare che la configurazione in termini di OPA dell’obbligo di dismettere il patrimonio immobiliare, non solo non ha alcuna base normativa, ma è in insanabile contrasto con la disciplina del procedimento di alienazione: posto, invero, che tale asserita e del tutto peculiare offerta pubblica di acquisto sarebbe stata lanciata tout court dal legislatore, in nome e per conto degli enti proprietari, la natura giuridica degli atti di dismissione ne sarebbe completamente stravolta. In particolare essi, cancellato ogni carattere negoziale, sarebbero arbitrariamente trasformati in anomale e asistematiche procedure ablative ” (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21988 del 24/10/2011, in motivazione; id. Sez. 3, Sentenza n. 20550 del 30/09/2014).

3.9 La interpretazione delle norme fornita da questa Corte, non è contrastaT6, idoneamente dai ricorrenti mediante il mero argomento lessicale fondato sulla locuzione “opzione”, contenuta del D.Lgs n. 104 del 1996, art. 6, comma 6.

3.10 Premesso che il comma in questione disciplina la particolare ipotesi in cui, in difetto di opzione, l’immobile non sia stato ceduto all’attuale conduttore, ma ad un terzo, provvedendo a tutelare la esigenza abitativa del primo, condizionando la vendita all’accettazione da parte dell’acquirente dell’obbligo di rinnovo del contratto di locazione (“6. Nel caso che l’immobile ad uso residenziale sia locato ad un conduttore che non eserciti l’opzione per l’acquisto dell’immobile stesso, l’ente proprietario dell’immobile condiziona la vendita all’obbligo dell’acquirente al rinnovo del contratto nel rispetto dei seguenti criteri:…”) e dunque tale norma, alla stregua del criterio ermeneutico sistematico delle leggi (inteso a verificare la coerenza della disposizione in esame, in relazione al suo significato prescrittivo, con le altre disposizioni – nella specie del medesimo articolo – dello stesso testo legislativo), non appare affatto rivolta ad individuare e riconoscere al conduttore “ulteriori diritti” (nella specie il diritto di opzione), inerenti le procedure di vendita dell’ente previdenziale, rispetto a quelli già considerati nelle disposizioni dei commi precedenti, norme rivolte ad attribuire espressamente diritti al conduttore, come è dato riscontrare, in particolare, nel comma 3 del medesimo art. 6, (“Nei casi in cui non sia possibile alienare gli immobili” secondo i criteri di determinazione del prezzo di vendita stabiliti nel comma 2, e non sia neppure possibile conferire gli stessi in fondi comuni di investimento, “per i medesimi immobili può essere esercitato dai conduttori di cui al comma 2 che nel periodo anzidetto siano rimasti tali il diritto di prelazione con l’applicazione dei criteri per la determinazione del prezzo di cui al medesimo comma 2. Ove tale diritto di prelazione non venga esercitato nel termine di sessanta giorni, l’immobile è ceduto ad altri soggetti interessati all’acquisto “) e nel comma 5 dello stesso articolo (“5. Agli attuali conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale è riconosciuto il diritto di prelazione, che può essere esercitato dagli stessi, se in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori, individualmente o collettivamente e sempre che non sia stata accertata in via definitiva l’illegittimità dell’assegnazione dell’immobile a suo tempo effettuata. Nel caso di acquisto di immobili il cui prezzo di vendita sia stato determinato ai sensi del comma 2, lettera a), tale diritto può essere esercitato da conduttori privi di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di residenza……”), osserva il Collegio che in ogni caso l’esercizio di un “diritto di opzione” implicherebbe, comunque, l’iniziativa dell’ente previdenziale proprietario, volta – da un lato – alla determinazione del prezzo di vendita dell’immobile (sia pure in conformità ai criteri individuati dalla legge nel comma 2, dell’articolo 6, alle lettere a) e b): “2. Il prezzo di vendita è determinato dall’ente proprietario sulla base dei seguenti criteri:….”) e – dall’altro – a portare a conoscenza del conduttore la manifestazione di volontà negoziale dell’ente concretantesi in una “proposta irrevocabile” ex art. 1329 c.c., in difetto della quale mancherebbe lo stesso oggetto del diritto di opzione. E che tale iniziativa corrisponda ad una determinazione riconducibile all’esercizio della autonomia negoziale dell’ente, e non ad una mera attività esecutiva interamente conformata dalla legge, lo si desume dalla seconda parte del D.Lgs. n. 104 del 1996, art. 6, comma 4, che prevede la facoltà dell’ente proprietario, qualora informato della esistenza di “elementi che facciano emergere una notevole discordanza tra il valore di mercato dell’immobile e quello determinato ai sensi del comma 2″ (dunque anche ai sensi del comma 2, lett. a), che fa riferimento al valore catastale moltiplicato per 100), di rivolgersi all’UTE per la determinazione del prezzo di vendita.

3.11 L’art. 1331 c.c., che disciplina l'”opzione convenzionale”, individua quale elemento essenziale della fattispecie l’obbligo di una parte di “rimanere vincolata alla propria dichiarazione” che si configura, pertanto, come “proposta ferma”. Ne segue che, se la legge attribuisce direttamente ad un soggetto il diritto di opzione all’acquisto di un bene immobile, tale diritto non può che avere ad oggetto la proposta di una controparte che, nella specie, non può che essere identificata nell’ente previdenziale proprietario del bene immobile. Escluso, infatti, che le norme sulla dismissione del patrimonio immobiliare delle Amministrazioni pubbliche (e degli enti pubblici non economici, tra cui gli enti pubblici previdenziali), abbiano disposto una ablazione “ope legis” del diritto di proprietà, ipotesi cui dovrebbe allora corrispondere, non la mera facoltà di esercizio del diritto di opzione da parte del soggetto in cui favore è disposta la espropriazione, ma il trasferimento stesso di tale diritto, non sembra altresì desumibile dal complesso normativo in esame – diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti – una manifestazione di volontà negoziale dell’ente proprietario espressa attraverso una legge formale (e cioè attraverso l’esercizio della funzione legislativa ex art. 70 Cost.), tenuto conto che se, in ipotesi, lo Stato – per mezzo dell’Organo parlamentare – avesse voluto formulare già un “proposta” di vendita degli immobili di proprietà di terzi (gli enti previdenziali), esercitando la volontà negoziale “in nome e per conto” dell’ente proprietario, non avrebbe poi avuto alcuna necessità di ricorrere al riconoscimento in capo ai destinatari di tale proposta di un (ulteriore) “diritto di opzione” (avente ad oggetto la corrispondente assunzione da parte dell’ente previdenziale di un vincolo a tenere ferma la proposta, peraltro “sine die”, non essendo contemplata nella originaria disciplina legislativa alcun termine per esercitare l’opzione, tra l’altro in palese incompatibilità con le esigenze di rapida liquidazione del patrimonio immobiliare sottese al programma di dismissione), atteso che, a fronte di una proposta “legale” irrevocabile (salvo successiva abrogazione o modifica legislativa) la conclusione dell’acquisto si sarebbe venuta a perfezionare semplicemente mediante la comunicazione della accettazione da parte dei conduttori, secondo l’ordinario meccanismo di scambio “proposta-accettazione” di cui all’art. 1326 c.c., comma 1, risultando quindi infondata tale ricostruzione interpretativa delle norme, anche sotto il profilo della ragionevolezza, apparendo del tutto privo di logica, in presenza di una offerta di vendita, integralmente predeterminata ex lege e valida come proposta irrevocabile, il riconoscimento agli interessati di un diritto di opzione, ultroneo rispetto al potere di accettazione e privo di alcuna funzione pratica ai fini della produzione dell’effetto traslativo della proprietà immobiliare (diversamente, nel caso in cui il procedimento di alienazione – secondo l’interpretazione che il Collegio ritiene di accogliere – viene rimesso alla “iniziativa” dell’ente proprietario -intesa appunto come manifestazione di volontà negoziale integrante una offerta di vendita-, la norma che riconosce ai conduttore il diritto di opzione, viene ad assolvere alla chiara funzione di vincolare ex lege l’ente proprietario proponente, impedendogli di esercitare qualsiasi “jus poenitendi”: l’effetto giuridico previsto dalla legge, in tale ipotesi, non è quindi quello della automatica conclusione del contratto di vendita, ma è quello di rendere irrevocabile a favore del conduttore la proposta di vendita formulata dall’ente proprietario).

3.12 Nel caso di specie è proprio la espressa previsione legislativa che riferisce all’ente previdenziale proprietario l’attività -evidentemente prodromica all’esercizio dei diritti attribuiti ai conduttori – di determinazione del prezzo (D.Lgs n. 104 del 1996 , art. 6, comma 2), ad indurre a collegare ad una proposta dell’ente proprietario l’esercizio dei diritti attribuiti dalla legge ai conduttori, rimanendo riservato al Giudice di merito, in caso di controversia, individuare alla stregua degli ordinari criteri ermeneutici degli atti negoziali quale sia, nel caso concreto, la effettiva volontà manifestata dalle parti, ed in particolare se alla comunicazione formulata dall’ente previdenziale, debba riconoscersi la qualificazione di mera “denuntiatio prelationis”, ovvero di mera indagine esplorativa in ordine all’intenzione di acquisto dei conduttori, o ancora di vera e propria proposta contrattuale in relazione alla quale soltanto può ravvisarsi l’esercizio del diritto di opzione.

3.13 Il “diritto di opzione” (ed il diritto di prelazione) è stato successivamente disciplinato ex professo dal D.L. 25 settembre 2001, n. 351, art. 3, convertito con modificazioni nella L. 23 novembre 2001, n. 410, che ha dettato una disciplina di vendita degli immobili estesa anche agli enti previdenziali pubblici (art. 3, comma 10) ha attribuito ai conduttori delle unità immobiliare ad uso residenziale il diritto di opzione (art. 3, comma 3) in relazione alle alienazioni a titolo oneroso, per le quali il prezzo di vendita fosse stato determinato ai sensi dei commi 7 ed 8 del medesimo art. 3, demandando la disciplina delle le modalità di esercizio ai decreti attuativi ha definito in generale i criteri di determinazione del prezzo di vendita “sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe” (art. 3, comma 7), specificando, quanto alle unità immobiliari “ad uso residenziale, escluse quelle di pregio….offerte in opzione ai conduttori che acquistano in forma individuale ” che il prezzo doveva essere determinato in misura “pari al prezzo di mercato delle stesse unità immobiliari libere diminuito del 30 per cento” (art. 3, comma 8), ulteriormente abbattuto mediante i coefficienti in vigore in caso di acquisto, a mezzo di mandato collettivo, da parte dei conduttori, di almeno l’80% delle unità residenziali complessive dell’immobile al netto di quelle libere;

ha demandato ad apposito decreto la individuazione degli immobili “di pregio”, qualificando in ogni caso tali “gli immobili situati nei centri storici urbani” (art. 3, comma 13);

ha attribuito ai conduttori degli immobili ad uso residenziale per i quali non era stato possibile procedere ad alienazione ai prezzi determinati ai sensi dei commi 7 ed 8 – e quindi non era stato esercitato il diritto di opzione – il diritto di prelazione sulle offerte di vendita formulate a prezzi inferiori a quelli per i quali gli immobili erano stati offerti in opzione (art. 3, comma 5), demandando ai decreti attuativi la disciplina delle modalità di esercizio del diritto;

ha disposto in via transitoria che, nel caso di “offerte in opzione” già formulate e comunicate ai conduttori, dagli enti previdenziali, “alla data di entrata in vigore del presente decreto”, il prezzo e le altre condizioni di vendita indicate nell’offerta trasmessa, rimanevano ferme (art. 3, comma 20, testo originario), venendo a chiarire, la successiva modifica del comma 20, disposta dalla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, che occorreva distinguere:

a) gli immobili oggetto di “offerte in opzione” trasmesse dall’ente proprietario fino alla data del 26 settembre 2001, per i quali rimanevano fermi i prezzi e le condizioni offerte;

b) gli immobili per i quali l’ente proprietario non aveva formulato ancora alcuna “offerta in opzione”, ma i conduttori avevano “manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento”, per i quali la vendita doveva essere effettuata “al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto”.

3.14 Il D.L. 23 febbraio 2004, n. 41, conv. in L. 23 aprile 2004, n. 104, all’art. 1, commi 1 e 2, è tornata nuovamente a ridisciplinare la materia, implicitamente abrogando il secondo periodo del D.L. n. 351 del 2001, art. 3, comma 20, conv. in L. n. 410 del 2001, come modificato dalla L. n. 350 del 2003, e disponendo che, con riferimento alle “manifestazioni di volontà di acquisto” già formulate dai conduttori fino alla data del 31 ottobre 2001, il prezzo di vendita doveva – comunque – essere determinato dall’ente proprietario, al momento della comunicazione della “offerta in opzione”, applicando i criteri del D.L. n. 351 del 2001, art. 3, comma 7, ma assumendo a riferimento il “valore di mercato del mese di ottobre 2001”, ed applicando “coefficienti aggregati di abbattimento calcolati dalla Agenzia del territorio sulla base di eventuali aumenti di valore degli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione ed i valori medi di mercato del mese di ottobre 2001” (D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 56, conv. in L. 4 agosto 2006, n. 248, introducendo un nuovo periodo al comma 2, del D.L. n. 41 del 2004, art. 1, ha previsto che “Qualora le offerte in opzione siano inviate dagli enti gestori agli aventi diritto, dopo un intervallo di tempo superiore a sei mesi rispetto alla valutazione dell’Agenzia del territorio, i coefficienti di abbattimento da applicare dovranno essere quelli pubblicati in epoca immediatamente successiva alla data della valutazione stessa, al fine di garantire che il prezzo delle unità immobiliari offerte in opzione sia effettivamente corrispondente in termini reali ai valori di mercato del mese di ottobre 2001. I coefficienti di abbattimento sono calcolati e pubblicati fino a quelli relativi al secondo semestre 2005.”). La legge ha esteso retroattivamente i nuovi criteri di determinazione del prezzo “anche agli immobili venduti prima della data di entrata in vigore del presente decreto”, senza che fosse stato esercitato del diritto di opzione o prelazione (art. 1, comma 3).

3.15 Il rapido excursus degli sviluppi della disciplina normativa della dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, rende quindi ininfluente, quanto all’accertamento del perfezionamento della fattispecie traslativa del diritto di proprietà, il denunciato errore in cui sarebbe incorsa – secondo i ricorrenti – la Corte d’appello nella asse – ha confusione tra la disciplina di vendita applicabile agli enti previdenziali e quella invece applicabile alle altre Amministrazioni pubbliche, queste ultime regolate dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662 (che garantiva soltanto il “diritto di prelazione” ai conduttori), atteso che – in entrambi i casi – il perfezionamento della fattispecie traslativa implicava il previo “atto di iniziativa” dell’ente proprietario (“offerta in opzione”; “denuntiatio prelationis”) che, nella specie in esame (fatto incontroverso), è mancato fino alla comunicazione della raccomandata inviata dall’INPS in data 16.5.2005. L’asserito errore di diritto, in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello, non sembra peraltro essere stato neppure contestato in modo adeguato dai ricorrenti, laddove a fronte dell’argomento svolto dai Giudici di secondo grado – fondato tanto sul criterio interpretativo letterale, quanto su quello intenzionale del Legislatore, ex art. 12 preleggi – secondo cui la L. 23 dicembre 199, n. 488, con l’art. 2, aveva introdotto norme concernenti la “dismissione dei beni e diritti immobiliari degli enti previdenziali”, ed introducendo alla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 109, la lett. f-bis), aveva voluto estendere la disciplina del meccanismo contrattuale ad impulso dell’ente proprietario anche alle vendite degli immobili degli “enti previdenziali”, i ricorrenti anzichè denunciare eventuali errori nella applicazione dei criteri ermeneutici della legge, si limitano a ribadire che la Corte territoriale è incorsa in un equivoco legislativo, dovendo valere per tali vendite (immobili degli enti previdenziali) il sistema della conclusione automatica della compravendita, con acquisto del diritto di proprietà a seguito della manifestazione di volontà dei conduttori, senza alcun intervento negoziale (se non quello della riproduzione in forma pubblica del contratto) dell’ente previdenziale proprietario.

I ricorrenti, quindi, censurando “l’equivoco” della Corte territoriale, non introducono un nuovo e diverso profilo di censura, ma insistono nella proposizione della medesima tesi difensiva -confutata e disattesa dal Collegio – secondo cui l’acquisto della proprietà si sarebbe già prodotto fin dall’anno 2001, mentre, come alla stregua delle precedenti considerazioni, deve ritenersi escluso che, a seguito dell’invio – effettuato anteriormente al 31.10.2001 – delle lettere con le quali i conduttori-ricorrenti manifestavano la volontà di acquisto, si sia perfezionata la fattispecie traslativa del diritto di proprietà sugli immobili.

3.16 Conforme a diritto deve dunque ritenersi la decisione impugnata che va, pertanto, esente dai vizi di legittimità, denunciati con le censure esaminate.

p. 4. I ricorrenti C. e S. hanno dedotto, con il secondo motivo di ricorso, il vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.pc.., comma 1, n. 5, in ordine alla statuizione di rigetto domanda subordinata, proposta ai sensi dell’art. 2932 c.c..

4.1 Sostengono i ricorrenti che, nel caso in cui si fosse resa applicabile la L. n. 662 del 1996, avevano formulato domanda subordinata di pronuncia di sentenza costituiva degli effetti della compravendita, determinando il prezzo ai sensi dell’art. 3, comma 109, lett. d) della legge (pari al valore di mercato, ridotto del 30%), e tale domanda “era stata disattesa dai giudici della Corte d’appello senza motivazione alcuna”.

4.2 Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la “ratio decidendi” e non individua comunque alcun fatto “decisivo” tale da determinare con certezza che, ove correttamente considerato dalla Corte d’appello, avrebbe mutato la decisione in senso favorevole ai ricorrenti.

4.3 E’ necessario brevemente richiamare lo svolgimento della vicenda processuale come è dato desumere dai ricorsi e controricorsi delle parti:

nell’atto di citazione ” C. – S.”, notificato il 7.2.2004 (vedi anche controric. PA pag. 2), gli attori avevano proposto, in via subordinata, azione ex art. 2932 c.c., chiedendo la applicazione del prezzo ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 1996 (valore catastale moltiplicato per 100) ovvero l’applicazione del prezzo ex lege n. 662 del 1996 (valore mercato, coeff. abbattimento 0,6837 – i sensi del D.L. n. 41 del 2004 – diminuito del 30%, e dell’ulteriore 10% per acquisto in blocco con mandato collettivo conferito allo stesso difensore);

nell’atto di citazione ” M. – P.”, notificato il 17.6.2004, era stata invece formulata domanda principale ai sensi dell’art. 2932 c.c., con applicazione del prezzo indicato dal D.Lgs. n. 104 del 1996, ed in subordine con applicazione del prezzo stabilito dalla L. n. 662 del 1996 (valore mercato ridotto 30%), poi modificato nelle conclusioni precisate con riferimento ai nuovi parametri introdotti dal D.L. n. 41 del 2004;

il Tribunale di Milano ha considerato che l’unica domanda formulata dagli attori fosse quella ex art. 2932 c.c., ed ha rigettato la domanda in quanto la legge attribuiva solo un “diritto di prelazione” e l’INPS non aveva formulato alcuna offerta di vendita (denuntiatio prelationis) anteriormente alle lettere trasmesse in data 16.5.2005, sicchè le manifestazioni di acquisto comunicate dai conduttori nel 2001 non integravano esercizio del diritto di prelazione e non erano idonee a costituire nei confronti dell’INPS alcun vincolo obbligatorio alla conclusione del contratto sanzionabile ai sensi dell’art. 2932 c.c..

– la Corte d’appello, ha inteso individuare – alla stregua degli atti di parte – un diverso oggetto della controversia, ritenendo che il richiamo all’art. 2932 c.c., non sottintendesse la proposizione di una autonoma domanda, trattandosi di indicazione imprecisa e meramente pleonastica, atteso che “in realtà l’intendimento delle parti era ed è quello di far accertare la già avvenuta conclusione del negozio in forza del reclamato e vantato diritto di opzione (ai vari prezzi subordinatamente indicati). Tutto l’impianto difensivo si basa infatti proprio sulla “immediata efficacia” del diritto di opzione allorchè esercitato, con conseguente già avvenuto perfezionamento del negozio di vendita degli immobili…Così interpretata la domanda, deve rilevarsi che i conduttori appellanti hanno esercitato il vantato diritto di opzione con raccomandate del 27/31 ottobre 2001″ (cfr. sentenza d’appello, in motiv. pag. 23-24). La Corte territoriale ha quindi pronunciato rigettando gli appelli sul presupposto della inesistenza del diritto di opzione vantato dai conduttori.

4.4 Orbene appare evidente come la censura formulata con il motivo di ricorso in esame appaia del tutto decentrata rispetto alla ratio decidendi, atteso che la Corte territoriale non ha affatto pronunciato rigettando la “domanda subordinata ex art. 2932 c.c.”, ma non ha proprio pronunciato sulla stessa in quanto ritenuta estranea al “thema decidendum”.

4.5 Ne segue che, non avendo censurato i ricorrenti la interpretazione della domanda e fornita dal Giudice di merito e la conseguenza definizione dell’oggetto del giudizio sul quale lo stesso ha inteso circoscrivere il proprio obbligo di pronuncia, il motivo si palesa inammissibile in quanto inconferente rispetto alla “ratio decidendi”.

4.6 Evidente è, peraltro, l’errore in cui cadono gli stessi ricorrenti laddove, come emerge dalla esposizione del motivo, intendono supportare il vizio motivazionale dedotto in ordine alla “domanda subordinata ex art. 2932 c.c.” proprio sul diverso presupposto – ampiamente esaminato e motivato dalla Corte territoriale dell’esercizio del “diritto di opzione” e dell’intervenuto perfezionamento della fattispecie traslativa del diritto di proprietà, riproducendo sostanzialmente i medesimi argomenti svolti a sostegno dell’automatica conclusione della compravendita a seguito delle raccomandate trasmesse all’INPS nel 2001 (e dunque senza indicare alcuno specifico “fatto controverso e decisivo” che, ove correttamente considerato dal Giudice di merito, avrebbe condotto con certezza ad una diversa decisione, favorevole ai ricorrenti), tesi esaminata e disattesa dal Collegio nelle considerazioni esposte al precedente p. 3. della presente motivazione.

p. 5. Con il nono motivo i ricorrenti M. e P. deducono “errata reiezione della domanda formulata al capo B delle conclusioni definitive, in quanto ritenuta dal Giudice di prime cure inammissibile per la sua novità, essendo stata formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni”, ed essendo stata altresì “ritenuta irrilevante dalla Corte d’appello……essendo l’appello stato rigettato” (cfr. ricorso, pag. 177).

5.1 Il motivo si palesa inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, non essendo stata esposta la critica in diritto che viene svolta all’apparato argomentativo della sentenza impugnata: se, come sembra, i ricorrenti (vedi ricorso incidentale autonomo pag. 177-178 e 189) si dolgono della errata dichiarazione di inammissibilità per novità della domanda, pronunciata dal Tribunale, appare evidente la inammissibilità della censura in quanto non riferita alla sentenza di appello che è oggetto esclusivo del sindacato di legittimità. Qualora l’oggetto della censura debba, invece, essere correttamente individuato nella sentenza di appello, allora manca del tutto una esposizione degli argomenti critici a sostegno del motivo, interamente incentrato sulla asserita contestazione della inammissibilità della domanda subordinata, sul presupposto del tutto errato – di una conferma implicita da parte della Corte d’appello della statuizione di primo grado: al riguardo debbono richiamarsi i rilievi svolti nel precedente p. 4. della presente motivazione in ordine alla interpretazione delle domande compiuta dalla Corte d’appello ed alla definizione del “thema decidendum” (circoscritta all’accertamento del diritto di opzione ed alla avvenuta conclusione del contratto di compravendita), con la conseguenza che anche tale motivo va dichiarato inammissibile in quanto inconferente rispetto alla “ratio decidendi”, in quanto volto a censurare una statuizione ipotetica e del tutto estranea alla sentenza d’appello che ha ritenuto circoscritto il “thema decidendum”, devoluto con i motivi di gravame, all’accertamento della avvenuta conclusione del contratto di vendita e non all’accertamento della esistenza di un obbligo a contrarre inadempiuto dall’INPS.

p. 6. Ricorsi incidentali condizionati proposti da Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

6.1 Il rigetto dei ricorsi principale ed incidentale autonomo determina il difetto del presupposto della soccombenza cui è condizionato per l’appunto il ricorso incidentale proposto dall’INPS che va, pertanto dichiarato assorbito, alla stregua del principio enunciato da questa Corte secondo cui nel giudizio di legittimità, deve ritenersi assorbito l’esame del ricorso incidentale nell’ipotesi in cui venga dichiarato inammissibile o rigettato il ricorso principale avverso una sentenza di rigetto nel merito, in quanto l’interesse a proporre il ricorso incidentale sorge solo con la soccombenza e non è configurabile con riguardo ad un ricorso volto ad ottenere un “minus” (pronuncia di inammissibilità della domanda avversaria) rispetto alla sentenza impugnata, ovvero una mera modifica della motivazione, non potendo esaurirsi l’intesse alla impugnazione in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, priva di riflessi pratici sulla decisione adottata (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 21652 del 14/10/2014).

7. In conclusione il ricorso principale ( C. – S.) ed il ricorso incidentale autonomo ( M. – P.) debbono essere rigettati; il ricorso incidentale condizionato proposto dalle Amministrazioni statali deve essere rigettato; il ricorso incidentale condizionato proposto dall’INPS va dichiarato assorbito.

Essendo risultati l’INPS e le Amministrazioni statali, parti resistenti, vittoriosi nel merito, a loro favore debbono essere liquidate dalle parti soccombenti (ricorrenti principali e ricorrenti incidentali autonomi) le spese del giudizio di legittimità, come determinate in dispositivo.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso principale ( C. – S.) ed il ricorso incidentale autonomo ( M. – P.); rigetta il ricorso incidentale condizionato proposto dalle Amministrazioni statali; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dall’INPS;

– condanna le parti soccombenti (ricorrenti principali e ricorrenti incidentali autonomi) alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano: a) in favore delle Amministrazioni statali, in Euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; b) in favore dell’INPS, in Euro 7.800,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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