Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19981 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. III, 30/09/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 30/09/2011), n.19981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SOC. NUOVA TIRRENA SPA (OMISSIS), (già Praevidentia spa), in

persona del legale rappresentante Direttore Legale Societario avv.

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORAZIO 3,

presso lo studio dell’avvocato GRAZIOSI GIUSEPPE, che lo rappresenta

e difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell’avvocato DIECI UMBERTO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LONGO RITA

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

CASSA RISPARMIO SAVONA (OMISSIS), FONDO GARANZIE VITTIME STRADA,

L.G., TORO ASSICURAZIONI, TIRRENA ASSICURAZIONI IN

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, LIGURE LEASING SPA, ASSITALIA

ASSICURAZIONI;

– intimati –

Nonchè da:

CASSA RISPARMIO SAVONA (OMISSIS), (in cui si è fusa per

incorporazione Ligure Leasing S.p.a.), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

Dott. L.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

DELL’EMPORIO 16/A INT B5, presso lo studio dell’avvocato GUIZZI

GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

MIRENGHI DANTE, FEMIA RAFFAELLA giusta delega a margine del

controricorso;

– ricorrente incidentale –

contro

I.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell’avvocato DIECI UMBERTO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LONGO RITA

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

NUOVA TIRRENA SPA (OMISSIS), FONDO GARANZIE VITTIME STRADA,

L.G., TORO ASSICURAZIONI, TIRRENA ASSICURAZIONI IN

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, LIGURE LEASING SPA, ASSITALIA

ASSICURAZIONI;

– intimati –

avverso il provvedimento n. 274/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

Sezione Seconda Civile, emessa il 17/02/2009, depositata il

10/03/2009; R.G.N. 1348/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l’Avvocato GRAZIOSI GIUSEPPE;

udito l’Avvocato GUIZZI GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata I.V. esponeva che in data (OMISSIS), mentre era alla guida del proprio ciclomotore, era stato investito dall’autovettura di proprietà della Ligure Leasing Spa, condotta da L.G., assicurata per la R.c. dalla Tirrena Assicurazioni Spa, riportando lesioni personali.

Ciò premesso, conveniva in giudizio il L., la Ligure Leasing Spa e la Tirrena Assicurazioni al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti. Nel corso del giudizio la Tirrena era posta in liquidazione coatta amministrativa ed il giudizio, interrotto, veniva riassunto nei confronti della Tirrena in L.c.a., della Praevidenzia Assicurazioni (attualmente, Nuova Tirrena), dell’Assitalia e della Toro Spa. Si costituiva il F.G. V.S., che erogava in via transattiva l’importo del massimale pari a L. 200 milioni oltre interessi. In esito al giudizio il Tribunale di Sanremo dichiarava la cessazione della materia del contendere tra l’attore ed il Fondo di garanzia, condannava quindi in solido il L., la Ligure Leasing, la Tirrena Spa in lca e l’impresa designata Praevidentia Spa al pagamento di Euro 89.070,44 quale importo residuo eccedente il massimale. Avverso tale decisione proponevano appello con due distinti atti la Tirrena in l.c.a. e la Nuova Tirrena Spa eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, nonchè appello incidentale I. V. chiedendo l’aumento, delle somme liquidategli ed appello incidentale la Ligure Leasing. In esito al giudizio, la Corte di Appello di Genova con sentenza depositata in data 10 aprile 2009 respingeva l’appello della Nuova Tirrena e della Tirrena in l.c.a.; a parziale modifica della sentenza impugnata, condannava la Nuova Tirrena (in luogo della Praevidentia) quale cessionaria in solido con gli altri soggetti indicati al punto 2 del dispositivo; a parziale modifica della sentenza, revocava la condanna della Tirrena in l.c.a.; a specificazione del dispositivo, dichiarava che la somma di Euro 89.074,44 era in valuta al 30 maggio 2003, data della sentenza, e che sulla stessa dovevano corrispondersi gli interessi legali dalla domanda e dal 30 maggio anche la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata sino al saldo; provvedeva infine alla regolamentazione delle spese. Avverso la detta sentenza la Nuova Tirrena Spa ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Resistono con controricorso I. V. e la Cassa di Risparmio di Savona Spa, incorporante la Ligure Leasing Spa) che ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato. La ricorrente ha altresì depositato memoria difensiva a norma dell’art. 378 cod. proc. civ.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, vanno riuniti il ricorso principale proposto dalla Nuova Tirrena Spa e quello incidentale condizionato proposto dalla CA.RI.SA, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

La prima doglianza, svolta dalla ricorrente principale, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione di legge (D.P.R. n. 449 del 1959, art. 88, D.L. n. 857 del 1976, art. 8 convertito in L. n. 39 del 1977, L. n. 990 del 1969, art. 19, D.M. 31 maggio 1993, D.M. 30 luglio 1993 e D.M. 30 settembre 1994), si fonda sulla considerazione che la Corte di Appello avrebbe sbagliato quando ha affermato che per i sinistri avvenuti prima del 30 luglio 1993 spetta alla cessionaria pagare gli importi eccedenti i massimali di legge, entro i quali risponde il Fondo di Garanzia. Ed invero, ai sensi del D.P.R. n. 449 del 1959, art. 88 al risarcimento deve provvedere l’impresa designata, alla quale spetta anche la legittimazione passiva in giudizio, mentre solo per i sinistri avvenuti successivamente le azioni vanno proposte nei confronti dell’impresa cessionaria.

Inoltre – ed in tale rilievo si sostanzia la seconda doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione di legge (D.P.R. n. 449 del 1959, art. 88, D.L. n. 576 del 1978, artt. 3 e 4 convertito nella L. n. 738 del 1978, L. n. 990 del 1969, artt. 19, 20 e 21 D.M. 31 maggio 1993, D.M. 30 luglio 1993 e D.M. 30 settembre 1994, art. 112 c.p.c.) la Corte territoriale avrebbe comunque sbagliato quando ha affermato che l’impresa cessionaria sia tenuta a farsi carico in proprio dei sinistri avvenuti prima del 30.7.93, riguardo agli importi eccedenti i massimali di legge, e non invece solo in nome e per conto del F.G.V.S.. Sia l’una che l’altra censura, che vanno esaminate congiuntamente in quanto, anche se sotto profili diversi, prospettano un’unica censura, concernente la legittimazione passiva della ricorrente, sono infondate. Ed invero, premesso che il trasferimento, in favore di Praevidentia Spa (ora Nuova Tirrena), del portafoglio danni, facente capo alla Tirrena Assicurazioni in lca, è avvenuto in forza della convenzione 29 luglio 1993 tra il Commissario liquidatore della Tirrena e la Praevidentia Assicurazioni, a fronte di un preciso corrispettivo economico, appare utile richiamare l’attenzione sull’art. 4b di tale convenzione che recita testualmente ” per i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, si applica il D.L. 23 dicembre 1976, art. 8 convertito con modificazioni nella L. 26 febbraio 1977, n. 39; sono a carico dell’impresa cessionaria, nei limiti dei massimali di polizza, gli importi eccedenti i massimali di legge; l’impresa cessionaria è surrogata nei crediti degli assicurati verso l’impresa posta in liquidazione coatta per le frazioni di premio relative ai rischi per i quali non sia operante l’intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Ora, per come risulta dalla lettera della clausola convenzionale in esame, appare evidente che, ferma restando l’applicazione della normativa di legge di cui al D.L. 23 dicembre 1976, art. 8 convertito con modificazione nella L. n. 39 del 1977 per i sinistri rientranti nei termini di cui ai contratti di assicurazione obbligatoria della r.c., i contraenti provvidero nel comma 2 a regolare tra loro l’obbligo del pagamento, nei limiti dei massimali di polizza, della quota eccedente i massimali di legge, che erano a carico del Fondo di garanzia vittime della strada, convenendo espressamente, come emerge dal chiarissimo tenore del comma 2 dell’articolo riportato, che sarebbe spettato all’impresa cessionaria l’obbligo di provvedere al pagamento degli importi eccedenti i massimali di legge, naturalmente nei limiti dei massimali di polizza. Con la conseguenza che nel caso di specie, avendo il danneggiato percepito il massimale di legge direttamente dal Fondo di garanzia in sede transattiva, la domanda, rivolta ad ottenere la differenza tra il massimale di legge ed il massimale di polizza, non poteva che essere rivolta alla impresa cessionaria, vale a dire alla Praevidentia Assicurazioni (Nuova Tirrena), da ritenersi unica legittimata sia sotto il profilo sostanziale che processuale, in forza della convenzione approvata con D.M. 30 luglio 1993 (in G.U. n. 178/93).

Nè alcun elemento di segno contrario può essere tratto dalla c.d.

interpretazione autentica dell’art. 4b, fornita successivamente dalle stesse parti contraenti con convenzione del 22 marzo 1994, approvata con D.M. 30 settembre 1994 (in G.U. n. 239/94), giacchè quest’ultima convenzione provvede a chiarire le modalità dell’esercizio della rivalsa della cessionaria nei confronti del Fondo di Garanzia, relativamente ai sinistri avvenuti successivamente al 31.7.1993, senza riferirsi pero, in alcun modo, a quelli antecedenti a detta data, come quello che riguarda la vicenda de qua. Giova aggiungere che questa Corte in una controversia, di contenuto parzialmente difforme ma ugualmente riguardante il trasferimento, in favore della Nuova Tirrena, del portafoglio danni, facente capo alla Tirrena Assicurazioni in lca, ha già avuto modo di statuire che “In tema di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione di veicoli a motore o di natanti l’impresa designata ai sensi della L. n. 990, artt. 19 e 20 provvede alla liquidazione dei sinistri soltanto se il portafoglio della società in liquidazione non sia stato ceduto od altra impresa a norma dell’art. 1 del D.L. n. 576 (convertito dalla L. n. 738), giacchè ove tale cessione abbia, invece, avuto luogo, la funzione dell’impresa designata viene svolta esclusivamente dall’impresa cessionaria. Questa, a termini dell’art. 4 del Decreto, provvede, in deroga alla L. n. 990, art. 19, comma 3 e per conto dell’INA – gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, alla liquidazione dei sinistri verificatisi anteriormente alla messa in liquidazione della società assicuratrice ed, ai sensi dell’art. 3 del Decreto, assume a proprio carico i sinistri verificatisi successivamente, acquisendo il diritto di rivalersi nei confronti dell’INA Fondo di garanzia entro i limiti delle somme che avrebbero fatto carico al Fondo qualora non si fosse fatto luogo al trasferimento del portafoglio”. (Cass. n. 3966/99 in motivazione).

Alla stregua di tutte le pregresse considerazioni, deve pertanto affermarsi il principio di diritto secondo cui “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nell’ipotesi di sottoposizione dell’impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa, con trasferimento del portafoglio ad altra impresa, qualora nella convenzione di trasferimento del portafoglio, le parti contraenti abbiano espressamente convenuto che sono a carico dell’impresa cessionaria, nei limiti dei massimali di polizza, gli importi eccedenti i massimali di legge, la legittimazione passiva nel giudizio instaurato dal danneggiato per conseguire il risarcimento del danno oltre i limiti dei massimali di legge spetta all’impresa cessionaria e non all’impresa designata”.

Resta da esaminare l’ultima censura, articolata dalla ricorrente principale sotto il profilo della violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la quale, premesso che il giudice di primo grado aveva sbagliato nel ritenere che impresa “designata” per la Liguria fosse la Nuova Tirrena Spa e non già la Toro Assicurazioni e che era stato proposto a riguardo uno specifico motivo di impugnazione, lamenta che su tale motivo la Corte non si sarebbe affatto pronunciata. La censura è inammissibile. Ed invero, deve rilevarsi a riguardo che nel secondo capo del dispositivo la Corte di Appello si è pronunciata statuendo che a parziale modifica della sentenza impugnata, condannava la Nuova Tirrena (in luogo della Praevidentia) quale “cessionaria” in solido con gli altri soggetti indicati al punto 2 del dispositivo. Del resto, anche in motivazione, i giudici di seconde cure avevano evidenziato che la Nuova Tirrena era legittimata passivamente quale “cessionaria” del portafoglio della Tirrena senza alcun accenno al ruolo di impresa “designata” per la Liguria erroneamente attribuitole dal giudice di primo grado. Ne deriva l’inammissibilità della doglianza in esame per carenza di interesse ad impugnare il quale, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, può ritenersi sussistente solo quando con l’utile esperimento dell’impugnazione si miri ad eliminare un pregiudizio concreto e giuridicamente rilevante. Infatti, l’interesse a impugnare una sentenza o un capo di essa va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone mentre è irrilevante il mero interesse ad una pronuncia priva di rilievo pratico (Cass. 933/09, Sez. Un. 12367/08,Cass. 3646/09), come sarebbe invece nel caso di specie. Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle doglianze dedotte, ne consegue che il ricorso principale, siccome infondato, deve essere rigettato, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dalla Cassa di Risparmio di Savona.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente principale alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, a favore dei controricorrenti Cassa di Risparmio e I.V., senza che occorra provvedere sulle spese, a favore delle altre parti, in quanto, non essendosi costituite, non ne hanno sopportate.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, in favore dei controricorrenti.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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