Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19981 del 23/09/2014


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Civile Ord. Sez. U Num. 19981 Anno 2014
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso 13732-2013 proposto da:
BUREAU VERITAS S.A., BUREAU VERITAS INTERNATIONAL
S.A.S., BUREAU VERITAS GOZETIM HIZMETLERI LTD SIRKETI,
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-

2014

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA

399

GIUNONE REGINA

1,

presso lo studio dell’avvocato

ANSELMO CARLEVARO, che le rappresenta e difende
unitamente agli avvocati CECILIA CAVANNA, MICHELE
MORDIGLIA, ENRICO MORDIGLIA, MASSIMO MORDIGLIA, FILIPPO

Data pubblicazione: 23/09/2014

Elji.~~12 .ffil/POINIMP~

BRUNO, per procure speciali, in atti;
– ricorrenti –

FALLIMENTO SMTV – G. MESSINA S.P.A., in persona del
Curatore pro-tempore, elettivamente domiciliato in

dell’avvocato MARIO CONTALDI, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati PAOLO CANEPA, VINCENZO
ROPPO, per delega in calce al controricorso e ricorso
incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale contro

BUREAU VERITAS GOZETIM HIZMETLERI LTD SIRKETI, BUREAU
VERITAS SA, BUREAU VERITAS INTERNATIONAL S.A.S.,
elettivamente domiciliate e difese come sopra;
controricorrenti all’incidentale non chè contro

NORBULK ENTERPRISE SHIP MANAGEMENT S.R.L., S.M.T.V. G. MESSINA S.P.A., BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A.;
– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al
giudizio pendente n. 822/2012 del TRIBUNALE di GENOVA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 15/07/2014 dal Consigliere Dott. RAFFAELE
FRASCA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Ignazio PATRONE, il quale chiede alla

ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio

Corte di

rigettare

il

ricorso,

affermando

la

giurisdizione della AG italiana.

-c,)>_

R.g.n. 13732-13 (c.c. 15.7.2014)

Ritenuto quanto segue:
§1. Le società Bureau Veritas SA (di seguito BV SA), Bureau Veritas International
SAS (di seguito BV SAS) e Bureau Veritas Gozetm Hizmetleri Ltd Sirketi (di seguito BV
Gozetim), le prime due aventi sede in Francia e la terza in Turchia, hanno proposto istanza
di regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente davanti al
Tribunale di Genova ed introdotto nei loro confronti e nei confronti della Bureau Veritas
Italia s.p.a. (di seguito BV Italia) e della Norbulk Enterpreise Ship Managment s.r.l. (di

seguito NESMA) dalla S.M.T.V. — G. Messina s.p.a. (di seguito SMTV) nel gennaio del
2012. In tale giudizio la NESMA, costituendosi, aveva a sua volta svolto domanda di
garanzia dalla responsabilità addebitatale nei riguardi di tutte e quattro le società Bureau
Veritas.
§2. Con la citazione introduttiva del giudizio la SMTV aveva convento le dette
società proponendo distinte domande.
§2.1. Nei confronti delle società Bureau, tutte facenti capo al gruppo Bureau Veritas,
l’attrice svolgeva:
a) una prima domanda, che qualificava fondata su “responsabilità da contatto
sociale”, per la loro condanna in solido al risarcimento del danno da essa sofferto per avere
colpevolmente ingenerato, con l’attività separatamente svolta, il suo affidamento circa
l’essere stata costruita la nave bitumiera “Rapallo” – la cui costruzione in Turchia (ad
Istanbul) era stata commissionata dall’attrice alla società di diritto turco Dora Denizcilik
Ve Tasimacilik Ticaret A.S. di Istanbul —in conformità a una serie di norme internazionali
di sicurezza, mentre invece ciò non era, a suo dire, risultato;
b) una seconda domanda cumulativa o alternativa per il risarcimento dello stesso
danno a titolo di responsabilità extracontrattuale.
In relazione a tali domande nella parte espositiva della citazione la BV Italia veniva
evocata con specifico riferimento allo svolgimento, nel periodo compreso fra il 28 maggio
2010 ed 4 giugno 2010, di un’ispezione della nave (sempre nel cantiere di Istanbul) in
funzione del cambio di bandiera e del passaggio dalla bandiera turca che aveva assunto
all’atto della costruzione della vendita a quella italiana.
§2.2. Nei confronti della NESMA veniva invocata invece in via solidale una
responsabilità di natura contrattuale per gli stessi danni, basata sulla cattiva esecuzione da
parte di essa degli obblighi di sorveglianza della costruzione della nave assunti in forza di
un contratto stipulato allorquando la costruzione della nave era nella fase iniziale

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Est. CoJ RIffaele Frasca

R.g.n. 13732-13 (c.c. 15.7.2014)

dell’impostazione dello scafo, in esecuzione del quale essa assumeva l’incarico di
supervisore della costruzione e di rappresentante tecnico in loco dell’attrice.
§2.3. In ordine alla verificazione dei danni l’attrice deduceva:
aa) che dopo che nel corso della costruzione, a seguito della messa in mare si erano
verificati problemi al timone e, quindi, in occasione del rientro in bacino della nave, erano
state rilevate corrosioni alle lamiere dello scafo che avevano occasionato riparazioni,
peraltro, risultate male eseguite come da perizia di parte, il Bureau Veritas aveva rilasciato

alla società costruttrice il certificato di classificazione e la stessa aveva invitato a prendere
in consegna la nave, il che era avvenuto il 27 maggio 2010, sulla base anche di altre
attestazioni della Bureau Veritas, di un set di disegni da essa approvato e dei verbali delle
ispezioni eseguite;
bb) che la NESMA aveva esaminato la documentazione e non aveva sollevato
contestazioni;
cc) che nel periodo compreso fra il 28 maggio ed il 4 giugno 2010 la nave era stata
sottoposta ad ulteriori visite da personale della BV Italia in funzione del cambio di
bandiera e nell’occasione erano state rilasciate certificazioni;
dd) che il 14 giugno 2010 la nave salpava da Istanbul e, quindi, dopo uno scalo in
Italia presso Punta Alice, vicino Crotone, navigava verso il Portogallo;
ee) che in prossimità delle coste portoghesi, a seguito dell’innalzamento della
temperatura delle cisterne di carico per il programmato carico del bitume nel porto
d’approdo, si scatenava, il 28 giugno 2010, terzo giorno di innalzamento della temperatura
un incendio, che cagionava gravi danni, per la cui riparazione, dopo il rimorchio della
nave, rimasta alla deriva, in Setubal, essa nave veniva, poi, trasferita a rimorchio a Tuzia,
in Turchia;
ff) che lo scatenarsi dell’incendio era dipeso da gravi difetti di costruzione, che
venivano elencati e che non erano stati rilevati dal Bureau Veritas e dalla NESMA;
gg) che la nave veniva riparata con un esborso di € 5.587,060,71 coperto in parte
dalla società assicuratrice dell’attrice, salvo per l’importo di € 535.805,09 e di €75.000,00
per la franchigia;
hh) che durante la riparazione si evidenziavano anche altri difetti relativi al
funzionamento del timone, che risultava costruito da una società diversa da quella indicata
nel contratto con la costruttrice, senza che la Bureau Veritas e la NESMA l’avessero
rilevato;

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Est. Coni. Raffaele Frasca

R.g.n. 13732-13 (c.c. 15.7.2014)

ii) che il 24 aprile 2011, mentre la nave, tornata in navigazione, si trovava nel porto
di Hamilton (Canada), il timone cessava di funzionare ed essa veniva messa fuori nolo dal
noleggiatore e doveva essere riparata con un ulteriore esborso.
§2.4. 1 danni venivano individuati nell’esborso sostenuto per i costi di riparazione
dell’incendio non indennizzati dall’assicurazione dell’attrice, in altro importo per la perdita
di profitti per il nolo della nave durante il periodo di riparazione del danno conseguito
all’incendio e del timone, in un ulteriore importo per i danni derivati dall’avaria del timone

nel porto canadese, in altro importo per l’incremento dei premi assicurativi sofferto dalle
tre navi della flotta dell’attrice e in un importo determinando per la diminuzione di valore
di mercato della nave “Rapallo” a causa delle corrosioni della carena e dell’avaria del
timone.
§3. Le quattro società Bureau Veritas, costituendosi, eccepivano in via pregiudiziale
il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana e contestavano la fondatezza nel
merito della domanda.
§4. La NESMA a sua volta, costituendosi, oltre a contestare la propria responsabilità,
instava la chiamata in causa delle quattro società convenute per essere tenuta indenne
dall’eventuale soccombenza nei confronti dell’attrice.
§5. Il Tribunale dava sfogo alla chiamata con concessione di termini per scambio di
memorie nella stessa prima udienza e, quindi, con ordinanza del 30 aprile 2013, reputava
in via interlocutoria (ai sensi del terzo comma dell’art. 187 c.p.c.) allo stato non fondata e,
quindi, decidibile unitamente al merito, l’eccezione di difetto di giurisdizione e disponeva
c.t.u., rimettendo le parti all’udienza del 30 maggio 2013
§6. Il ricorso per regolamento preventivo è stato notificato il 23 maggio 2013
all’attrice e alla NESMA e, quindi, il 3 giugno 2013 alla Curatela Fallimentare della stessa
società attrice.
Esso propone due motivi, il primo afferente alla contestazione della giurisdizione
sulla domanda principale (con un primo profilo che la riguarda in quanto proposta contro le
BS SA e BV SAS ed un secondo in quanto proposta contro la BV Gozetim), il secondo
afferente invece a quella sulla chiamata in garanzia.
§7. Al ricorso ha resistito con atto qualificato “controricorso e ricorso incidentale” la
Curatela della società attrice, dando atto nella comparsa che all’udienza del 30 maggio
2013 il Tribunale di Genova, a seguito di dichiarazione del difensore della SMTV che tale
società era stata dichiarata fallita con sentenza n. 63 del 23 maggio 2013 dallo stesso

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Est. Uons. Raffaele Frasca

R.g.n. 13732-13 (c.c. 15.7.2014)

Tribunale, dichiarava l’interruzione del processo, disponendo non darsi luogo
all’affidamento della c.t.u.
§7.1. Al ricorso incidentale hanno resistito con atto qualificato “controricorso al
ricorso incidentale” le società ricorrenti.
§8. La NESMA non ha svolto attività difensiva.
§9. Richieste le conclusioni al Pubblico Ministero presso la Corte a norma dell’art.
380-ter c.p.c., all’esito del loro deposito è stata fissata l’odierna adunanza della Corte e del

relativo decreto è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti costituite.
Esse hanno depositato memoria.
Considerato quanto segue:
§1. Preliminarmente va rilevato che, essendo stato il ricorso notificato alla società
attrice ed alla terza chiamata prima della dichiarazione di interruzione del processo, si deve
considerare che esso risulta proposto ritualmente ai sensi dell’art. 298 c.p.c., richiamato
dall’alt 304 c.p.c., in quanto la sua proposizione è avvenuta prima del verificarsi degli
effetti dell’interruzione.
V’è da domandarsi se la sopravvenienza della dichiarazione di interruzione nel
giudizio di merito abbia effetti in ordine al procedimento di regolamento preventivo di
giurisdizione.
Poiché risulta che il ricorso, dopo la notifica alla società attrice prima della
dichiarazione di interruzione, è stato notificato, successivamente a tale dichiarazione alla
Curatela Fallimentare, si deve, tuttavia, rilevare, in disparte ogni approfondimento sul
problema appena accennato, che comunque la detta seconda notificazione avrebbe avuto il
sostanziale valore di riassunzione nei confronti della Curatela della controversia nello stato
in cui essa si trovava nel presente procedimento di regolamento.
Per effetto di tale sostanziale riassunzione, la trattazione del regolamento deve,
dunque, aver corso.
§2. In via sempre preliminare, con riguardo al rilievo del Pubblico Ministero circa la
irricevibilità e comunque del ricorso incidentale si deve ricordare che queste Sezioni Unite
hanno statuito che «Ancorché il regolamento di giurisdizione non costituisca mezzo di
impugnazione, esso comporta nondimeno la necessità di concentrare in un unico giudizio
tutte le questioni attinenti alla giurisdizione, con la conseguenza che l’intimato, il quale
intenda proporre a sua volta tale regolamento, deve farlo nelle forme e nel termine
del ricorso incidentale ai sensi dell’art. 371 cod. proc. civ., al quale rinvia l’art. 41 dello
stesso codice.» (Cass. sez. un. n. 19667 del 2003). 11 principio di diritto implica che, nella
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Est. Uons. Raffaele Frasca

R.g.n. 13732-13 (c.c. 15.7.2014)

logica del regolamento preventivo non v’è spazio per un ricorso incidentale secondo il
profilo formale che caratterizza tale istituto con riferimento al ricorso ordinario quale
mezzo di impugnazione, atteso che anche per chi resista al ricorso per regolamento
preventivo non v’è decisione da impugnare, ma v’è spazio perché nel controricorso si
prospettino ragioni di individuazione della giurisdizione anche diverse da quelle addotte
dal ricorrente e, quindi, ogni considerazione su quale sia il diritto in base al quale quella
individuazione deve avvenire.

Ne segue che alla considerazione delle ragioni del formale ricorso incidentale
deve’essere dato rilievo in base a tale principio di diritto, integrando la sua qualificazione
in detto senso mero problema di denominazione di un contenuto dell’atto difensivo
pienamente legittimo.
§3. Con un primo motivo le tre società istanti prospettano “difetto di giurisdizione
dell’autorità giudiziaria italiana ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 5 del
Regolamento (CE) n. 44/2001 (con riferimento alle convenute BV SA e I3V SAS) ed ai
sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui agli artt. 3 della Legge 31/5/1995 n.
218 e 5 della Convenzione di Bruxelles 27/9/1968 (con riferimento alla convenuta BV
Gozetim), concernenti la competenza giurisdizionale, per insussistenza dei motivi di
connessione di cui agli artt. 6.1. del Regolamento (CE) n. 44/2001 e 6.1. della
Convenzione di Bruxelles 27/9/1968”.
Dopo il rilievo che le società ricorrenti sono state convenute in giudizio in via
alternativa sia a titolo di responsabilità contrattuale che a extracontrattuale e dopo quello
che la BV SA e la BV SAS hanno sede in un paese comunitario e che invece non vi ha
sede la BV Gozetirn, con la conseguenza che la giurisdizione nei confronti delle prime due
è regolata dal Reg. CE n. 44 del 2001 e nei confronti della terza dalla 1. n. 218 del 1995 (in
quanto evocativa della citata Convenzione di Bruxelles: art. 3, comma 2), si prospetta che
la società attrice nel giudizio di merito, consapevole dell’inesistenza alla stregua di dette
fonti con riferimento a dette società di criteri di radicazione diretta della giurisdizione
italiana tanto in materia di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, avrebbe
ritenuto di evocare dette società in giudizio davanti alla giurisdizione nazionale italiana in
ragione del cumulo fra le domanda contro di esse proposte e le domande rispettivamente
proposto contro la BV Italia e la NESMA, società entrambe aventi sede in Italia e, quindi,
evocabili per ciò solo in Italia.
La società attrice, secondo le ricorrenti, lo avrebbe fatto allo scopo di giustificare la
giurisdizione italiana, altrimenti inesistente per le domande contro di esse, sulla base di
7
Est.

ffaele Frasca

R.g.n. 13732-13 (c.c. 15.7.2014)
,

quello che viene indicato come “il principio” di cui all’ari 6.1. del Regolamento CE n. 44
del 2001 e all’art. 6 della Convenzione di Bruxelles e, quindi, invocando l’esistenza di
ragioni di connessione ai sensi di tale norma.
§3.1. L’illustrazione dell’assunto è, peraltro, svolta con argomenti che non si
preoccupando di spiegare come e perché le formulazioni delle due norme, la prima
rilevante per due delle ricorrenti e la seconda per la terza, cioè la società di diritto turco,
determinerebbero l’individuazione di un unico principio. Si assume, infatti, a premessa

dell’argomentazione, solo la formulazione circa il “nesso così stretto” fra le domande
contro più convenuti, che si rinviene nell’art. 6.1. del citato regolamento.
Dopo di che l’argomentazione viene svolta in primo luogo riguardo alla connessione
fra le domande proposte contro le ricorrenti e quella contro la BV Italia e, in secondo
luogo, con riferimento alla connessione fra esse e la domanda contro la NESMA. Nessun
riferimento viene fatto alla formulazione dell’ari 6 della citata Convenzione, mentre,
conforme alla premessa, si svolgono rilievi che vorrebbero dimostrare l’assenza del
presupposto di cui all’art. 6.1. del Regolamento in punto di esistenza di «un nesso così
stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il
rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili».
In pratica, l’argomentazione illustrativa del motivo finisce per essere del tutto carente
di riferimenti al paradigma normativo dell’ari 6 della Convenzione di Bruxelles, riguardo
alla posizione della ricorrente BV Gozetim.
L’assenza di motivi in proposito non determina, tuttavia, inammissibilità dell’istanza
di regolamento per la posizione di detta ricorrente, giusta i consolidati principi di questa
Corte in ordine all’irrilevanza dell’articolazione dei motivi nel regolamento preventivo (da
ultimo si veda Cass. sez. un. (ord.) n. 11826 del 2013).
§3.2. Tanto chiarito, va premesso che, ai fini dell’affermazione della giurisdizione
italiana è sufficiente che si accerti la ricorrenza delle ragioni di connessione
indifferentemente rispetto alla domanda contro la BV Italia e contro la NESMA, dato che
la constatazione dello “stretto nesso”, ai sensi dell’ari 6.1. del Regolamento, fra le
domande proposte BV SA e BV SAS ed anche una sola fra dette due domande, e del
presupposto dell’ari 6 della Convenzione fra la domanda contro la BV Gozetim ed una
sola di esse, varrebbe comunque a giustificare la giurisdizione nazionale, rispettivamente
contro BV SA e BVSAS e contro BV Gozetim, atteso che sia la BV Italia, sia la NESMA
bene sarebbero state citate davanti ad essa.

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Est. aons.AffaeIe Frasca

R.g.n. 13732-13 (c.c. 15.7.2014)

Si rileva, peraltro, che sia con riferimento alla domanda contro la BV Italia sia con
riferimento alla domanda contro la NESMA la vis actractiva della connessione secondo le
due diverse fonti regolatrici sussiste senza alcun dubbio.
Queste le ragioni.
§3.3. Con riferimento alle due società ricorrenti BV SA e BV SAS, per le quali opera
la norma dell’art. 6.1 del regolamento CE n. 44 del 2001, va verificato se, come dice tale
norma, fra la domanda proposta contro la BV Italia e quelle contro di esse esista «un

nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde
evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata di giungere a decisioni
incompatibili».
Trattandosi di applicare una norma regolamentare comunitaria è preliminare
considerare l’ esegesi che di essa ha fornito la Corte di Giustizia CE.
Come esattamente ha rilevato il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni, la Corte di
Giustizia ha, da ultimo, ribadito i termini dell’esegesi della norma con sentenza dell’Il
aprile 2013, resa nella causa C-645/11, Land Berlin, sebbene richiamando sue decisioni
precedenti.
In particolare quella Corte, si è così espressa:
«(40) La norma sulla competenza di cui all’articolo 6, punto 1, del regolamento
n. 44/2001 prevede che una persona possa essere convenuta, in caso di pluralità di
convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le
domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una
decisione unica onde evitare, in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni
incompatibili (v. sentenza del 1° dicembre 2011, Painer, C-145/10, Racc. pag. I-12533,
punto 73). (41) Tale norma speciale, poiché deroga al principio della competenza del foro
del domicilio del convenuto enunciato all’articolo 2 di detto regolamento, è di stretta
interpretazione, nel senso che non consente un’interpretazione che vada oltre le ipotesi
prese in considerazione esplicitamente dal citato regolamento (v. sentenza Painer, cit.,
punto 74 e giurisprudenza ivi citata). (42) Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6, punto 1,
del regolamento n. 44/2001, occorre verificare se fra le varie domande, promosse da uno
stesso attore nei confronti di più convenuti, sussista un vincolo di connessione tale da
rendere opportuna una decisione unica per evitare soluzioni che potrebbero essere tra di
loro incompatibili se le cause fossero decise separatamente (v. sentenza dell’ 11 ottobre
2007, Freeport, C-98/06, Racc. pag. 1-8319, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). (43) Con
riferimento a tale vincolo di connessione, la Corte ha affermato che, affinché due o più
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Est. C4ns4Zffae1e Frasca

R.g.n. 13732-13 (c.c. 15.7.2014)

decisioni possano essere considerate incompatibili, non è sufficiente che sussista una
divergenza nella soluzione della controversia, essendo inoltre necessario che tale
divergenza si collochi nel contesto di una stessa fattispecie di fatto e di diritto (v. citate
sentenze Freeport, punto 40, e Painer, punto 79). (44) Al riguardo, occorre precisare che
dal tenore dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 4412001 non risulta che l’identità del
fondamento giuridico delle azioni proposte contro i vari convenuti rientri fra i requisiti
stabiliti per l’applicazione di tale disposizione. Tale identità costituisce soltanto un fattore

pertinente tra gli altri (v. sentenza Painer, cit., punti 76 e 80).».
Va, poi, ricordato, ad esplicitazione dei riferimenti contenuti nella sentenza ora
ricordata, che la sentenza dell’Il ottobre 2007, resa in causa, C-98/06, Freeport, nel punto
41 ebbe a precisare che «Spetta al giudice nazionale valutare la sussistenza di un vincolo
di connessione fra le varie domande ad esso presentate, vale a dire del rischio di soluzioni
incompatibili se le cause di cui trattasi fossero decise separatamente e, a tale riguardo,
prendere in considerazione tutti gli elementi del fascicolo occorrenti, il che, eventualmente
e senza che ciò sia necessario ai fini della valutazione, può condurlo a tenere conto dei
fondamenti normativi delle azioni promosse dinanzi a detto giudice.». Concetto questo
ribadito nel punto 83 dalla sentenza 1° dicembre 2011, resa in causa C-145/10, Painer
(pure citata dalla sentenza sopra richiamata), dove è scritto che «Spetta, peraltro, al
giudice nazionale valutare, alla luce di tutti gli elementi del fascicolo, la
sussistenza del nesso di collegamento tra le diverse domande sottopostegli, vale a dire del
rischio di soluzioni incompatibili se dette domande fossero decise separatamente»: in tale
decisione si soggiunge immediatamente di seguito, con riguardo a fattispecie nella quale si
erano convenuti diversi soggetti addebitando loro identiche violazioni del contenuto del
diritto di autore, che «in tale ambito, può essere pertinente il fatto che i convenuti, ai
quali il titolare del diritto d’autore contesta violazioni di contenuto identico al suo diritto,
abbiano agito o meno in modo indipendente.».
§3.3.1. Va precisato che, come rivela quanto appena ricordato in ordine alla
spettanza al giudice nazionale della valutazione della incompatibilità, la Corte di Giustizia
non si è spinta a specificare espressamente in che cosa consista la «divergenza che si
collochi nel contesto di una stessa fattispecie di fatto e di diritto». Tuttavia, sia il riferire
la divergenza al “contesto” di una stessa fattispecie, sia l’affermazione che fra i presupposti
dell’art. 6.1. del regolamento non rientri la c.d. identità del fondamento giuridico delle
azioni proposte, forniscono al giudice nazionale elementi sufficienti per spiegare e
applicare il criterio esegetico della lettura del Regolamento enunciato dalla giurisprudenza
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Est.Raffaele Frasca

.R.g.n. 13732-13 (c.c. 15.7.2014)

della Corte comunitaria, idoneo alla concreta valutazione dell’esistenza o meno della
connessione rilevante ai sensi della norma.
In tanto, il riferimento non già alla stessa fattispecie di fatto e di diritto, bensì ad un
“contesto” di una stessa fattispecie di fatto e di diritto, poiché il termine “contesto” implica
chiaramente che si è voluto alludere alla relazione e, dunque, alla “connessione” fra le
domande riguardo alle quali si debba stabilire se può o non può operare la vis actractiva,
giustifica la conclusione che non si ha riguardo a domande concernenti fattispecie di fatto

identiche, bensì a domande relative a fattispecie di fatto soltanto parzialmente coincidenti:
è tale parziale coincidenza quella che realizza “il contesto di una stessa fattispecie di fatto”.
Ne segue che le possibili soluzioni fra loro incompatibili concernenti le domande
debbono riguardare i fatti comuni posti a base di esse, perché l’art. 6.1. del Regolamento,
come, del resto, confermano i costanti riferimenti della giurisprudenza comunitaria al
fenomeno della connessione fra domande. Detti fatti comuni sono quelli che integrano la
stessa fattispecie di fatto che fa sì che emerga il contesto di cui dice la Corte di Giustizia.
Dunque, il riferimento al “contesto” risulta evocativo del concetto di connessione e lo
evoca non già che nel senso che sia necessario che tutti i fatti storici sui quali si fonda la
domanda contro ciascuno dei convenuti debbano essere identici (dato che altrimenti si
sarebbe parlato della stessa fattispecie di fatto e non del “contesto” di essa), bensì nel senso
che vi debba essere una loro identità parziale. Non avrebbe altrimenti senso, lo si ripete, il
riferimento alla collocazione «nel contesto», perché altrimenti la Corte di Giustizia
avrebbe fatto riferimento alla «divergenza riguardo alla stessa fattispecie di fatto».
La precisazione in ordine alla non essenzialità dell’identità del fondamento giuridico
fornisce a sua volta la chiave di lettura del riferimento al “contesto … della stessa
fattispecie di diritto”, poiché implica necessariamente che la qualificazione giuridica di
ciascuna delle domande proposte contro i vari convenuti nel contesto di una stessa
fattispecie di fatto, cioè con riferimento a fattispecie di fatto parzialmente comune, non è
necessario che sia identica, cioè si esprima con una figura giuridica che presenti in iure le
stesse caratteristiche e gli stessi elementi, ma può anche esprimersi con figure giuridiche
aventi caratteristiche ed elementi differenti.
Tale ricostruzione, essendo frutto di mera lettura coordinata delle affermazioni della
Corte di Giustizia, non suppone un’attività interpretativa del Regolamento, ma solo
l’applicazione di quanto, interpretandolo, ha detto la Corte comunitaria.
Detta ricostruzione appare ancora più giustificata se si considera che la stessa
sentenza sulla causa Freeport, prima di affermare la spettanza al giudice nazionale della
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. Cons. Raffaele Frasca

R.g.n. 13732-13 (c.c. 15.7.2014)

valutazione del vincolo di connessione, si è così espressa: «(38) Dal tenore dell’art. 6,
punto I, del regolamento n. 44/2001 non risulta che l’identità del fondamento normativo
delle azioni proposte contro i vari convenuti rientri fra i requisiti stabiliti per l’applicazione
della disposizione stessa. (39) Così come è stato deciso relativamente all’applicazione
dell’art. 6, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, occorre verificare se le varie domande,
promosse da uno stesso attore nei confronti di più convenuti, hanno tra di loro un vincolo
di connessione tale da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare

soluzioni che potrebbero essere tra di loro incompatibili se le cause fossero decise
separatamente (v. sentenza Kalfelis, cit., punto 13). (40) La Corte ha avuto occasione di
precisare che, affinché due decisioni possano essere considerate contraddittorie, non è
sufficiente che sussista una divergenza nella soluzione della controversia, essendo inoltre
necessario che tale divergenza si collochi nel contesto di una stessa fattispecie di fatto e di
diritto (sentenza 13 luglio 2006, causa C-539103, Roche Nederland e a., Racc. pag. 1-6535,
punto 26).».
Il riferimento alla trattazione unica, evocante la sentenza 27 settembre 1988, resa
nella causa 189/87, Kalfelis, sottende anche che l’unicità di trattazione si correli alla
sussistenza «di un interesse ad un’istruttoria» unica, cui faceva riferimento quella
sentenza.
Dunque, l’art. 6.1. suppone che si debba valutare se la connessione nel detto senso
esistente fra le domande consigli il simultaneus processus allo scopo di evitare che sui fatti
comuni alle diverse domande si abbiano decisioni fra loro incompatibili, cioè di segno
opposto.
§3.4. Esaminando ora sulla base di questi principi la fattispecie e, in particolare, la
prospettazione delle ricorrenti, non possono sussistere dubbi sul fatto che la società
danneggiata abbia evocato tutte le parti convenute e fra esse le società ricorrenti in
presenza di una situazione nella quale, ove avesse introdotto separate controversie per
titoli di responsabilità invocati per ognuna, i diversi giudici aditi si sarebbero trovati a
giudicare una materia controversa con la possibilità di deciderla in modo incompatibile
«nel contesto di una stessa fattispecie di fatto e di diritto», cioè in presenza di una
connessione idonea ad evidenziare un simile contesto. Le domande, infatti, avrebbero
presentato come presentano un nucleo di fatti comuni, riguardo ai quali era ed è opportuna
una decisione unitaria, al fine di evitare che fossero accertati in modo incompatibile. Tale
nucleo di fatti comuni è rappresentato dai vizi che si sarebbero verificati nell’attività di

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Est. O) s. Raffaele Frasca

R.g.n. 13732-13 (c.c. 15.7.2014)

costruzione e dalle cause di essi. Questo nucleo di fatti comuni ineriva ad un accertamento
di fatto necessario in relazione a tutte le domande proposte.
§3.4.1. Con riferimento all’azione esercitata nei confronti della BV Italia va
considerato che, nella prospettazione della società attrice quest’ultima avrebbe, nello
svolgimento della sua attività di controllo in funzione del cambio di bandiera da turca ad
italiana, omesso di rilevare i pretesi vizi di costruzione dai quali sarebbe stata affetta la
nave.

Ora, che lo scopo dell’attività eseguita comprendesse un simile controllo, oppure,
non lo comprendesse, come sostengono nel loro ricorso le ricorrenti, peraltro in modo
generico, inerisce al fondamento della domanda, ma non rileva ai fini di stabilire se
l’azione per come esercitata si collochi nel contesto di una stessa fattispecie di fatto e di
diritto, essendo tale collocazione indubbia, in quanto nei fatti costitutivi dell’azione contro
BV Italia rientrava la sussistenza dei vizi di costruzione della nave così come essa rientrava
come rientra nelle azioni contro le altre società BV, variando invece i comportamenti
addebitati ad ognuna in relazione all’esistenza dei vizi.
Vi è, dunque, una identità parziale dei fatti storici posti a fondamento di dette
domande e, quindi, sussiste il «contesto di una stessa fattispecie di fatto e di diritto» cui
allude la giurisprudenza comunitaria e sussiste in conseguenza il «contesto di una stessa
fattispecie di diritto», nel senso che in iure occorrerà qualificare con riferimento a
ciascuna domanda anche i detti fatti identici, cioè chiarire se i comportamenti e le
situazioni fattuali che li avrebbero integrato si verificarono, chi tenne detti comportamenti
e quali effetti se ne originarono.
Ne segue allora che, poiché per stabilire la responsabilità della BV Italia e delle tre
società ricorrenti il giudice italiano adito è chiamato ad accertare l’esistenza di una stessa
situazione fattuale, quella o quelle evidenziatrici dei vizi di costruzione, ed a svolgere
conseguentemente la stessa attività di qualificazione giuridica quanto ad essa, tanto è
sufficiente ad evidenziare il «contesto di una stessa fattispecie di fatto e di diritto». Né
può rilevare che eventualmente l’attività di qualificazione in iure dei fatti storici denunciati
come vizi, se eseguita con riferimento alla posizione di ciascuna società anche nell’ambito
dell’ordinamento interno (di ambito comunitario) in cui da sola avrebbe potuto essere
convenuta e comunque in quello italiano, debba svolgersi secondo parametri diversi, sì da
dare a ciascuna azione, nel suo complesso, un diverso fondamento giuridico.
Nemmeno può avere rilievo che, come sostengono le ricorrenti l’attività delle stesse
fosse avvenuta «su incarico del cantiere e non di SMTV», mentre quella di BV Italia
13
Est. Con. Raffaele Frasca

R.g.n. 13732-13 (c.c. 15.7.2014)

sulla base di un contratto fra la stessa e SMTV. In dispare che nei confronti di tutte e
quattro le società BV è stata invocata sia responsabilità contrattuale che extracontrattuale,
che possa essere diverso il fondamento giuridico della stessa responsabilità di ognuna è
irrilevante, giusta la sopra richiamata giurisprudenza comunitaria.
§3.4.2. Va avvertito che, una volta considerato che alla stregua di essa sussiste una
connessione idonea ai sensi dell’art. 6.1. del Regolamento, è del tutto ininfluente che la
parte attrice abbia ritenuto in concreto di scegliere la giurisdizione italiana perché per essa

oggettivamente più conveniente
Nella citata sentenza 11 ottobre 2007, Freeport, è stato, infatti, affermato che
«L’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 si applica qualora le domande promosse
nei confronti di più convenuti siano connesse al momento del loro esperimento, vale a dire
qualora sussista un interesse ad un’istruttoria e ad una pronuncia uniche per evitare il
fischio di soluzioni eventualmente incompatibili se le cause fossero decise separatamente,
senza che sia inoltre necessario verificare ulteriormente che dette domande non siano state
presentate esclusivamente allo scopo di sottrarre uno di tali convenuti ai giudici dello Stato
membro in cui egli ha il suo domicilio.».
Dunque, l’eventuale maggiore convenienza per la società attrice del foro italiano
rispetto agli altri possibili per il cumulo di domande proposto, una volta ritenuto sussistente
il presupposto della connessione ai sensi dell’art. 6.1., diventa irrilevante, perché
l’esistenza della connessione nei termini evidenziati dalla giurisprudenza comunitaria
esclude ogni rilievo di quella convenienza.
§3.4.3. In pratica, il cumulo di domande proposte dalla SMTV contro le quattro
società 13V nel nostro ordinamento interno evidenzia un fenomeno di connessione fra esse
per parziale identità del titolo, posto che la fattispecie costitutiva della responsabilità delle
quattro società BV ha un nucleo comune rappresentato dall’esistenza dei vizi di
costruzione della nave, la quale rileva come fatto riguardo al quale ciascuna delle società
avrebbero tenuto condotte che determinerebbero una loro responsabilità contrattuale o
extracontrattuale, in quanto alla stregua dell’una o dell’altra dette condotte non avrebbero
rilevato in favore della SMTV l’esistenza dei vizi.
La connessione si configura, poi, secondo i parametri dell’ordinamento italiano
anche per l’oggetto dato che si assume da parte della società attrice che il danno derivato
dall’esistenza dei vizi e del quale si chiede il risarcimento dovrebbero rispondere tutte le
società convenute, avendo contribuito con i loro distinti comportamenti a cagionarlo.

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Est. Cohs. Raffaele Frasca

R.g.n. 13732-13 (c.c. 15.7.2014)

La connessione così esistente per il titolo e l’oggetto nell’ordinamento italiano
sarebbe, in buona sostanza, riconducibile all’art. 33 c.p.c.
§3.4.4. Si rileva a questo punto che, per quanto concerne la posizione della BV
Gozetim, il dovere di questa Corte di esaminare l’istanza di regolamento di giurisdizione
ancorché non argomentata in iure quanto alla sua posizione, che non è regolata, come s’è
detto, dal Regolamento n. 44 del 2001, bensì dalla Convenzione di Bruxelles e
precisamente dall’art. 6.1 di essa, impone la constatazione che la giurisprudenza della

Corte di Giustizia ha finito per intendere i principi di cui a tale norma in modo non
dissimile da quanto poi è stato scritto nell’art. 6.1. del detto Regolamento.
In particolare, ciò si coglie nella già citata sentenza 13 luglio 2006, in causa C539/03, Roche Nederland, dove si legge, a proposito dell’esegesi dell’art. 6.1. della
Convenzione quanto segue: «(19) In deroga alla regola fondamentale enunciata nell’art. 2
della Convenzione di Bruxelles, secondo cui il convenuto domiciliato in uno Stato
contraente deve essere citato dinanzi ai giudici di tale Stato, il successivo art. 6, punto 1,
consente, in caso di pluralità di convenuti, di citare un convenuto, domiciliato in uno Stato
contraente, in un altro Stato contraente in cui sia situato il domicilio di uno dei convenuti.
(20) Nella sentenza 27 settembre 1988, causa C-189/87, Kalfelis (Racc. pag. 5565,
punto 12), la Corte ha affermato che, ai fini dell’applicazione dell’art. 6, punto 1, della
Convenzione di Bruxelles, tra le varie domande proposte da uno stesso attore nei confronti
di più convenuti deve sussistere un vincolo di connessione tale da rendere opportuna una
trattazione e una decisione unica per evitare soluzioni che potrebbero essere tra loro
incompatibili se le cause fossero decise separatamente. (21) Dal tenore dell’art. 6, punto 1,
della Convenzione di Bruxelles non emerge l’esigenza di un vincolo di connessione. Tale
esigenza è stata dedotta dalla detta disposizione da parte della Corte al fine di evitare che la
deroga al principio della giurisdizione dei giudici dello Stato del domicilio del convenuto,
prevista dalla disposizione medesima, possa rimettere in discussione l’esistenza stessa di
questo principio (sentenza Kalfelis, cit. supra, punto 8). Tale esigenza è stata
successivamente confermata nella sentenza 27 ottobre 1998, causa C-51197, Réunion
européenne e a., (Racc. pag. 1-6511, punto 48), nonché dalla redazione dell’art. 6, punto 1,
del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), normativa che è succeduta alla Convenzione
di Bruxelles. [omissis] (26) Come rilevato dall’avvocato generale al punto 113 delle
conclusioni, affinché due decisioni possano essere considerate contraddittorie, non è
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Est. Ccis. Raffaele Frasca

R.g.n. 13732-13 (c.c. 15.7.2014)

sufficiente che sussista una divergenza nella soluzione della controversia, essendo inoltre
necessario che tale divergenza si collochi nel contesto di una stessa fattispecie di fatto e di
diritto.»
Dalla considerazione di questa giurisprudenza emerge che le stesse ragioni svolte
sopra per affermare la legittimità della scelta da parte della società SMTV della
giurisdizione italiana per la BV SA e per la BV SAS si attagliano anche alla BV Gozetim.
E la giurisprudenza di questa Corte evocata dal Pubblico Ministero, cioè Cass. Sez.

Un. nn. 5765 del 2012 26937 del 2013, non fa che confermarlo.
§3.5. Nell’istanza di regolamento si prospetta, inoltre, che nei confronti della BV
Italia nel contratto con la SMTV era stata pattuita una clausola si arbitrato straniero da
svolgesi in Londra, ma è palese che, non essendo stata formulata la relativa eccezione nel
rispetto dell’art. 819-ter, primo comma, terzo e quarto inciso dalla BV Italia, com’è
pacifico, ogni problema di sottrazione delle domanda contro di essa alla giurisdizione
italiana sotto tale profilo è precluso, come correttamente ha anche eccepito la resistente.
§4. Venendo all’esame della sussistenza della giurisdizione ai sensi dell’art. 6.1 del
regolamento quanto alla domanda proposta dalla SMTV contro la NESMA, a questo punto
se ne potrebbe omettere la valutazione, dato che, una vota rilevato che la domanda contro
la BV Italia bene ha attratto per connessione ai sensi di detta norma quelle contro le
ricorrenti, sarebbe del tutto irrilevante l’ipotetica inidoneità a svolgere vis actractiva
sempre alla stregua della stessa norma della domanda contro la NESMA, nei cui riguardi la
giurisdizione italiana è certamente sussistente trattandosi di società avente sede in Italia.
Peraltro, in base ai criteri di applicazione emergenti dalla giurisprudenza comunitaria
a proposito dell’art. 6.1. non sarebbe in alcun modo dubitabile che — in disparte l’ acclarata
sussistenza dei presupposti della giurisdizione italiana in riferimento alla connessione con
la domanda contro BV Italia – anche fra le domande contro le ricorrenti e quella contro la
NESMA (come pure quella contro BV Italia) vi sia la stretta connessione nei termini sopra
indicati.
Ferma l’irrilevanza della diversità dei titoli di responsabilità (id est di fondamento
giuridico), posto che, ad avviso delle ricorrenti il titolo sarebbe contrattuale nei confronti
della NESMA ed extracontrattuale nei loro confronti (il che, peraltro, trascura che la
SMTV ha anche invocato la responsabilità da c.d. contatto nei loro riguardi), è sufficiente
osservare, giusta gli insegnamenti della ricordata giurisprudenza, che è innegabile che fra i
fatti costitutivi della responsabilità addebitata alle ricorrenti, riguardo ai doveri inerenti la
prestazione di controllo della conformità della nave alle regole ed agli standards di
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Est. Uons. Raffaele Frasca

R.g.n. 13732-13 (c.c. 15.7.2014)

classifica, ed i fatti costitutivi della responsabilità addebitata ala NESMA nel quadro
. dell’incarico conferitole dalla SMTV di supervisore e rappresentante tecnico in loco in
relazione ai lavori di costruzione, di cui si dice nella citazione introduttiva, vi è sempre una
parziale coincidenza per il titolo, in quanto presupposto comune da accertarsi è — come, del
resto, s’è già detto – l’esistenza dei vizi, mentre l’oggetto delle domande è sempre lo stesso
danno, cagionato da distinti comportamenti in ragione di quel presupposto comune.
Che, poi, possa darsi, all’esito del giudizio di merito, che la responsabilità della

NESMA potrebbe essere affermata senza che sia affermata quella delle ricorrenti, come
viene adombrato alle p. 13-15 del ricorso, ipotizzando che la responsabilità
extracontrattuale delle ricorrenti potrebbe risultare esclusa in quanto potrebbe risultare che
esse abbiano esercitato bene i loro compiti di controllo di conformità alle regole di
classifica, ipoteticamente ravvisando c.d. “equivalenze” desunte dal Regolamento interno
di Bureau Veritas, mentre la NESMA comunque dovrebbe rispondere per non avere
segnalato la difformità rispetto a quanto pattuito per la costruzione, proprio perché
rappresenta mera eventualità che si potrà o non si potrà ipoteticamente verificare solo
all’esito dello svolgimento del giudizio nel merito, palesa che ex ante ed allo stato tale
incertezza è del tutto ininfluente ai fini della ricorrenza della fattispecie dell’alt 6.1. del
Regolamento. Poiché si tratta solo di un possibile esito del giudizio contro le ricorrenti,
mentre se non si verificasse i vizi rileverebbero come fatti costitutivi della responsabilità
sia della NESMA che delle Bureau Veritas, è palese che il pericolo di decisioni
incompatibili sussiste.
Ciò si osserva, in disparte il rilievo che le c.d. equivalenze, in quanto evidentemente
rilevanti nel rapporto fra le ricorrenti e chi loro conferì l’incarico, non potrebbero assumere
rilievo in riferimento alla responsabilità extracontrattuale invocata, a torto o a ragione,
dalla SMTV nei confronti delle società BV.
§5. A questo punto acclarata l’esistenza della giurisdizione italiana ai sensi dell’art.
6.1 del Regolamento per le BV SA e SAS e ai sensi dell’art. 6.1. della Convenzione di
Bruxeles per la 13V Gozetim, in dipendenza della sussistenza della vis actractiva ai sensi di
dette norme sia della domanda contro la BV Italia sia della domanda contro la NESMA, la
questione posta con il secondo motivo — che afferisce al difetto di giurisdizione della
domanda di garanzia della NESMA contro le ricorrenti, in quanto, ad avviso delle
ricorrenti, la domanda principale contro la NESMA sarebbe stata proposta per distogliere
colui che è chiamato in causa dal suo giudice naturale — risulta priva di fondamento, atteso
che si basa sul presupposto che la domanda di SMTV contro la NESMA sia stata proposta

,

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Est. Coni. Raffaele Frasca

,
.
,

R.g.n. 13732-13 (c.c. 15.7.2014)

a quel fine, cioè al fine di distogliere le ricorrenti dal loro giudice naturale: poiché tale
presupposto è errato, in quanto, come s’è veduto, la NESMA e le ricorrenti sono state
citate ritualmente davanti alla giurisdizione italiana ai sensi dell’art. 6.1. del Regolamento,
detto secondo motivo si evidenzia infondato per l’infondatezza del suo presupposto,
emergente dalle considerazioni svolte a proposito del primo motivo.
§6. Conclusivamente l’istanza di regolamento è rigettata ed è dichiarata la

§7. Al giudice di merito è rimesso di regolare le spese di questo procedimento di
regolamento.
P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione sulla controversia dell’Autorità
Giudiziaria Italiana Ordinaria, cui rimette la decisione sulle spese del procedimento di
regolamento.

SeDòsw: LU
Così deciso nella Camera di consiglio delleTeeza-Scziefte Civild il 15 luglio 2014.

giurisdizione italiana sulla controversia.

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