Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19981 del 13/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 13/07/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 13/07/2021), n.19981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1719-2020 proposto da:

U.O., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ELISABETTA STRUMIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1598/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 15/05/2019 R.G.N. 180/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 1598/2019 la Corte di appello di Bologna, in accoglimento dell’appello del Ministero dell’Interno, ha revocato la protezione umanitaria riconosciuta in favore di U.O., cittadino della (OMISSIS), dal giudice di primo grado;

1.1. dal provvedimento impugnato si evince che il richiedente ha motivato le ragioni dell’allontanamento dal paese di origine – dove lavorava come autista e dove aveva lasciato quattro figli, tutti minorenni – con il fatto che i parenti della moglie lo avevano accusato di averne cagionato la morte per avvelenamento; gli stessi gli avevano sottratto i figli che non aveva più rivisto, né si era rivolto alla polizia per denunziare l’accaduto;

1.2. la Corte di merito, premessa la complessiva non credibilità del racconto, ha escluso i presupposti per la concessione della protezione umanitaria per il fatto che in concreto non emergevano ragioni di tutela temporanea dello straniero e precisato che “la concessione della protezione umanitaria realizzerebbe un effetto equivalente alla protezione principale o sussidiaria, tenuto conto che la ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese dall’appellato le rende inidonee a suffragare il riconoscimento di una qualunque forma di protezione…. il riconoscimento della protezione internazionale si fonda su un dovere di reciproca collaborazione tra lo Stato che concede il beneficio e il richiedente, che deve compiere ” ogni ragionevole sforzo” per circostanziare la propria domanda…”;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso U.O. sulla base di tre motivi; il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto in riferimento al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8, 10, 2, 13, e D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 3, violazione dell’art. 16 Direttiva 32/2013; denunzia in particolare la violazione delle norme di dettaglio della procedura di audizione del richiedente e sostiene che nel corso dell’udienza non era stata data la possibilità all’interessato di chiarire, rispondendo a precise domande sul punto, gli aspetti asseritamente dubbi della vicenda;

2. con il secondo motivo (per errore di numerazione indicato come terzo) parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b) e c) – violazione della Direttiva 2008/115/CE (cd. direttiva rimpatri) art. 6, p. 4- violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, commi 8 e 9 omessa motivazione, nullità della sentenza in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4 ed all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5; censura la sentenza di merito per avere escluso il rischio per l’appellato di essere sottoposto a pena capitale tortura o trattamenti inumani in caso di rientro nel paese di origine senza acquisire informazioni sulla generale situazione della (OMISSIS); denunzia apparenza di motivazione in particolare in relazione alla ipotesi di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) ed in questa prospettiva lamenta la mancata considerazione delle fonti circa l’intensificarsi delle violenze in (OMISSIS) ad opera di (OMISSIS);

3. con il terzo motivo deduce violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 186 del 1998, art. 5, comma 6 nonché omessa motivazione e nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4; censura la sentenza impugnata per non avere indagato sull’eventuale sussistenza del fattore di vulnerabilità evidenziando che il difetto di credibilità non comporta l’automatica reiezione della domanda di protezione umanitaria;

4. il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità e per violazione del divieto di novum. Le censure articolate si risolvono, infatti, nella enunciazione di una serie di principi in tema di procedura di audizione del richiedente e di considerazioni circa le possibili difficoltà del colloquio ma nulla chiariscono in relazione alla specifica fattispecie con riferimento agli aspetti che avrebbero potuto essere approfonditi dal giudice di merito; inoltre, la questione della violazione delle procedure di audizione non è stata specificamente affrontata dal giudice di appello di talché, a fronte di ciò, onde impedire una valutazione di novità della questione, era onere del ricorrente quello di allegare l’avvenuta deduzione di esso innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, quello di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito (Cass. 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013), come viceversa non è avvenuto;

5. il secondo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse ad impugnare. Dallo storico di lite della sentenza di appello, non specificamente contrastato dall’odierno ricorrente, emerge che l’ambito devoluto al giudice di secondo grado aveva ad oggetto la protezione umanitaria – unica riconosciuta in prime cure – in quanto la relativa statuizione era stata impugnata dal Ministero dell’Interno; l’appellato U.O. non aveva, infatti, a sua volta, proposto appello incidentale in relazione ai capi rispetto ai quali era rimasto soccombente ma si era limitato a chiedere la conferma dell’ordinanza di primo grado; tanto ha determinato il passaggio in giudicato delle statuizioni non impugnate conseguendone, per la preclusione scaturente dal giudicato, l’inidoneità delle censure articolate con il motivo in esame a rimettere in discussione una statuizione divenuta definitiva;

6. il terzo motivo di ricorso è fondato. Le affermazioni della sentenza impugnata che mostra in concreto di ritenere preclusa dalla non credibilità del richiedente e dall’assenza da parte di questi di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda di protezione internazionale, la verifica di profili di vulnerabilità giustificativi della protezione umanitaria, non sono corrette in diritto in quanto in contrasto con la condivisibile giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente, relativo alla specifica situazione dedotta a sostegno di una domanda di protezione internazionale, non preclude al giudice di valutare altre circostanze che integrino una situazione di “vulnerabilità” ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, poiché la statuizione su questa domanda è frutto di una valutazione autonoma e non può conseguire automaticamente al rigetto di quella concernente la protezione internazionale (Cass. 8020/202, 21123/2019, 10922/20190);

7. in base alle considerazioni che precedono si impone pertanto la cassazione in parte qua della sentenza impugnata per un riesame della situazione del richiedente ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, alla luce del principio sopra indicato;

8. al giudice del rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo e dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche ai fini delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021

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