Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19980 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. III, 30/09/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 30/09/2011), n.19980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato MONZINI

MARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato OSSORIO STEFANO giusto

mandato in atti;

– ricorrente –

contro

A.P., TORO ASSICURAZIONI S.P.A., WINTERTHUR ASSICURAZIONI

S.P.A. ORA UGF ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS), C.

L., B.L., L.L.;

– intimati –

Nonchè da:

UGF ASSICURAZIONI S.P.A. (già WINTERTHUR ASSICURAZIONI S.P.A.)

(OMISSIS) in persona del suo procuratore ad negotia Dott.ssa

G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C.

MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato CONSOLO GIUSEPPE, che

la rappresenta e difende giusto mandato in atti;

– ricorrenti Incidentali –

contro

A.P., TORO ASSICURAZIONI S.P.A., C.L.,

B.L., L.L.;

– Intimati –

avverso la sentenza n. 1462/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 18/09/2008 R.G.N. 616/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato RUGGIERI GIANFRANCO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso con l’estinzione del

ricorso per rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il 16 aprile 2002 il Tribunale di Bologna condannava in solido L.L. e la Toro Assicurazioni s.p.a., come proprietario il primo e responsabile civile la seconda, al risarcimento dei danni, determinati in Euro 57.386,26, oltre interessi legali, subiti da B.G., quale terzo trasportato sulla autovettura condotta dal B. che veniva tamponata da autocarro con rimorchio di proprietà di A.P. e condotto da L. C., assicurato per la R.C.A, con la Winterthur Assicurazioni s.p.a., poi divenuta Aurora Assicurazioni s.p.a.

Su gravami delle due Compagnie assicuratrici la Corte di appello di Bologna il 18 settembre 2008 dichiarava la prescrizione dell’azione proposta dal B. e rigettava l’appello incidentale dell’Aurora Assicurazioni.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il B., affidandosi a sei motivi.

Resiste e ha proposto ricorso incidentale la UGF Assicurazioni s.p.a., incorporante l’Aurora.

All’udienza dell’11 luglio 2007 il difensore di B.G. ha depositato atto di formale rinuncia al giudizio con adesione della resistente, che, a sua volta, ha rinunciato al controricorso e al ricorso incidentale.

Al Collegio, su conforme parere del P.G., non resta altro che prendere atto della rinuncia e, per l’effetto, dichiarare la estinzione del presente giudizio e nulla disporre per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio. Nulla dispone per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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