Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19980 del 27/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 19980 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: GIUDICEPIETRO ANDREINA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22281/2011 R.G. proposto da
Ettore Cavinato, rappresentato e difeso dall’avv. Loris Tosi e dall’avv.
Giuseppe Marini, presso cui è elettivamente domiciliato in Roma, via Monti
Parioli n.48;
ricorrente contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore;
-intimataavverso la sentenza n.19/16/11 della Commissione Tributaria Regionale del
Veneto, emessa in data 2/12/2010, depositata in data 28/2/2011 e non
notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2018 dal
Consigliere Andreina Giudicepietro;
lette le conclusioni del P.G.;

1

Data pubblicazione: 27/07/2018

RILEVATO CHE:
1. Ettore Cavinato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Commissione tributaria regionale del Veneto indicata in epigrafe, con
la quale, rigettando l’appello del contribuente, ex dirigente dell’ENEL s.p.a.,
gli è stato negato il diritto al rimborso di quanto trattenuto, in misura
superiore al 12,50 per cento, sulle somme corrispostegli a seguito della

aziendale;
2. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata;
3. il ricorso, affidato a cinque motivi, è stato fissato per la camera di
consiglio del 15 giugno 2018, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380
bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal
d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;

CONSIDERATO CHE:
1.1. Con i cinque motivi di ricorso, che vanno trattati congiuntamente in
quanto strettamente connessi, viene riproposta la questione del regime
fiscale delle somme corrisposte ai dirigenti dell’ENEL S.p.A. a titolo di
liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale
erogato da apposito fondo;
con i primi due motivi, il ricorrente denuncia l’insufficiente motivazione
in ordine alla natura dell’erogazione di Fondenel a suo favore, mentre con il
terzo e quarto deduce numerose violazioni di legge (art.13, comma 9, d.lgs.
n. 124/93; art.1 comma 5 d.l. n. 669/96; art. 6 I. n. 482/85; artt. 16 e 17 ,
comma 2, art. 42, comma 4, d.p.r. n.917/86; accordo Enel Fndai del 16
aprile 1986) e con il quinto chiede l’applicazione alla fattispecie in esame dei
principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite n.13642/2011;
1.2. il ricorso è fondato nei termini che seguono;
1.3. la questione è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con
la sentenza n. 13642 del 2011, resa in controversia analoga, che ha
affermato il seguente principio: ;
in particolare, è stato chiarito che “è da escludere che tale requisito
possa considerarsi soddisfatto dall’essere il rendimento ottenuto
corrispondente alla redditività ottenuta sul mercato dell’intero patrimonio
dell’Enel (rapporto tra il margine operativo lordo e il capitale investito). Tale
coerenza (del rendimento ottenuto dal capitale accantonato con quello
ottenuto dal patrimonio dell’Enel) costituisce infatti comunque un dato
estrinseco e non causale, nel senso che il primo non può comunque
considerarsi frutto dell’investimento di quegli accantonamenti nel libero
mercato, come richiesto perché abbia a configurarsi il reddito da capitale
della specie richiesta, essendo al contrario esso stesso dipeso da un
predeterminato calcolo di matematica attuariale. Può in conclusione
enunciarsi il seguente principio di diritto: in tema di fondi previdenziali
integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che
risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile
1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a
capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono
soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati a
decorrere dal 10gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione
separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 d.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917 (nel testo vigente ratione temporis); b) per gli importi
maturati fino al 31 dicembre 2000, invece, la prestazione è assoggettata a

3

conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme

detto regime di tassazione separata solo per quanto riguarda la sorte
capitale, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal
datore di lavoro e dal lavoratore e corrispondente all’attribuzione
patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre si
applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall’art. 6 legge 26 settembre 1985,
n. 482, alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento. Sono

sul mercato — non necessariamente finanziario — non anche quelle
calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnicoattuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle
prestazioni previdenziali concordate” (Cass. sent. n.24525 /2017);
alla stregua di tale principio, il meccanismo impositivo di cui all’art. 6
della legge n. 482 del 1985 (aliquota del 12,50 % sulla differenza tra
l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del
2% per ogni anno successivo al decimo) si applica a coloro che siano iscritti
al fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL/P.I.A. da epoca
antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, sulle somme
percepite a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza
integrativa aziendale, solo limitatamente agli importi maturati entro il
31.12.2000 che provengano dalla liquidazione del rendimento del capitale
(cfr., tra le tante, Cass. nn. 287 e 5376 del 2012, 3785 del 2013; nn. 13723
e 15627 del 2015; nn. 2600 e 11941 del 2016; n.24525 del 2017 già
ampiamente citata);
in conclusione, il ricorso va accolto nei sensi indicati e la sentenza
impugnata, che non si è uniformata ai principi sopra richiamati, rigettando
completamente il ricorso del contribuente, senza distinguere relativamente
agli importi maturati entro il 31.12.2000 che provengano dalla liquidazione
del rendimento del capitale, deve essere cassata, con rinvio della causa, per
nuovo esame, alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa
composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente
giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la

4

tali le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato

causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto,
in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 15 giugno 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA