Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19980 del 13/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 13/07/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 13/07/2021), n.19980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1622-2020 proposto da:

M.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato difeso

dall’avvocato MARIAGRAZIA STIGLIANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della protezione Internazionale di Bari, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffizi domicilia ex lege in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 6551/2019 del TRIBUNALE di BARI,

depositato il 27/12/2019 R.G.N. 17182/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con decreto n. 6551/2019 il Tribunale di Bari ha respinto il ricorso proposto da M.A., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione sussidiaria e umanitaria;

1.1. dal decreto si evince che il richiedente ha motivato l’allontanamento dal Paese di origine con il timore di essere ucciso da uomini inviati dal noto politico, A.R.K., presso il quale era stato assunto come addetto alla sicurezza; dopo circa due mesi dall’assunzione, infatti, gli era stato richiesto di recarsi in Belucistan ma avendo appreso che il trasferimento era finalizzato alla commissione di omicidi aveva deciso di rifiutare la proposta e fuggire a Karachi dove era stato assunto presso un negozio di alimentari; colà individuato dagli uomini del deputato e temendo per la propria incolumità aveva deciso di lasciare il paese giungendo in Italia in data 30.3.2018;

1.2. il Tribunale, esclusa la credibilità del racconto, ha ritenuto insussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda di protezione internazionale in tutte le sue articolazioni osservando che: non emergeva, alla stregua delle medesime allegazioni del ricorrente, alcuna situazione riconducibile al rischio di persecuzione al fine del riconoscimento dello status di rifugiato; analogamente quanto alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), dovendosi escludere il “danno grave” in caso di rientro; in (OMISSIS) il partito di governo è il partito rivale di quello di appartenenza del deputato temuto dall’istante e tanto rendeva poco verosimile il timore di essere ucciso e di non potere ottenere protezione dalle autorità locali; le fonti consultate escludevano nel distretto di (OMISSIS), area di provenienza del ricorrente, la presenza di un radicamento del fenomeno terroristico tale da ingenerare una situazione di violenza generalizzata da conflitto armato interno rilevante ai fini dell’art. 14, lett. c) D.Lgs. cit.; non vi era pericolo di effettiva lesione di diritti fondamentali in caso di rientro nel paese di origine; non era stata infine comprovata alcuna specifica situazione denotante vulnerabilità; la documentazione prodotta relativa ad un contratto di lavoro presso una cooperativa sociale corredato di buste paga, in quanto circoscritta ad un limitato arco temporale non era idonea a comprovare integrazione; ciò anche alla luce della indagine comparativa con la situazione del paese di origine posto che il ricorrente lavorava come cameriere presso una struttura alberghiera e non aveva addotto tra i motivi di espatrio ragioni economiche;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso M.A. sulla base di tre motivi; il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva;

3. parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis; censura in sintesi la decisione per avere omesso la puntuale verifica d’ufficio con riguardo a fonti aggiornate della situazione del (OMISSIS);

2. con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 2 Cost., in combinato con l’art. 8 CEDUD.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nonché violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 167 c.p.c.; premesso di avere prodotto copiosa documentazione attinente al fratello del ricorrente, titolare di permesso di soggiorno di lunga durata UE, ed a un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la medesima cooperativa invoca il diritto alla tutela dell’unità familiare e denunzia apparenza di motivazione su un fatto decisivo;

3. con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 denunziando motivazione apparente; infatti l’avere ritenuto che il ricorrente avesse comunque la possibilità di lavoro nel paese di origine si poneva in contrasto con la ribadita non credibilità del narrato;

4. il primo motivo di ricorso è inammissibile. La valutazione del giudice di merito in ordine alla insussistenza di una situazione di violenza generalizzata nella regione di provenienza del ricorrente è stata fondata su una pluralità di fonti delle quali l’ultima in senso temporale costituita da un rapporto EASO del novembre 2018;

4.1. la condivisibile giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass. 26728/2019). Questa Corte infatti non può spingersi sino alla valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito, laddove nel motivo di censura non vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il giudice territoriale ha deciso siano state superate da altre e più aggiornate fonti qualificate. Solo laddove dalla censura emerga la precisa dimostrazione di quanto precede potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede;

tale è la situazione verificatasi nel caso specifico; escluso che possa tenersi conto delle fonti riportate in lingua inglese stante la prescrizione dell’art. 122 c.p.c. di obbligatorietà dell’uso della lingua italiana riferito agli atti processuali (ex plurimis Cass. 6093/2013), dai pertinenti brani delle fonti riportate in lingua italiana dal ricorrente non emergono elementi fattuali di contrasto con l’accertamento alla base della valutazione del giudice di merito ma, piuttosto, informazioni, essenzialmente incentrate su violenze perpetrate da gruppi terroristici e tra fazioni islamiche (queste ultime riferite alle aree centrali e meridionali della provincia del (OMISSIS) laddove il giudice di merito aveva fatto riferimento all’area nord, indicata come come di provenienza del richiedente), informazioni intrinsecamente inidonee ad evidenziare il carattere non attuale e aggiornato delle fonti consultate dal giudice di merito;

5. il secondo motivo di ricorso è inammissibile per la assorbente considerazione che esso, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, non è sorretto dalla esposizione del fatto processuale onde chiarire se ed in che termini ed in quale atto del giudizio di merito era stata formulata la allegazione relativa al fratello del richiedente e la richiesta intesa a far valere il diritto alla tutela del legame familiare; la documentazione richiamata a sostegno delle censure non è stata trascritta o esposta per riassunto in violazione del dovere di specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6; tanto assorbe la necessità di esame della denunzia di motivazione apparente con riguardo al profilo dedotto;

6. il terzo motivo di ricorso è da respingere. Parte ricorrente, in violazione della esigenza di specificità dei motivi di impugnazione, mescola e sovrappone censure fra loro incompatibili (Cass. n. 26874/2018), appartenendo ad ambiti concettualmente diversi la denunzia di apparenza di motivazione e quella di omesso esame di fatto controverso e decisivo, formalmente enunziata nella rubrica del motivo, dovendo ulteriormente evidenziarsi che la non credibilità del narrato è stata dal giudice di merito ancorata essenzialmente alle ragioni indicate a giustificazione dell’allontanamento e tanto esclude la pretesa incongruenza del riferimento all’attività di cameriere presso una struttura alberghiera riferita dall’interessato, attività valorizzata al fine di escludere in caso di rientro in patria l’esposizione del ricorrente al rischio di indigenza;

7. non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo il Ministero dell’Interno svolto in concreto attività difensiva;

8. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535/2019, in motivazione).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021

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