Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19980 del 10/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 10/08/2017, (ud. 06/04/2017, dep.10/08/2017),  n. 19980

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28353/2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati VINCENZO TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE,

VINCENZO STUMPO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

N.L. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato GIOVANNI GALLO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

BANCO DI NAPOLI S.P.A. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

nonchè da:

BANCO DI NAPOLI S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BARBERINI 47, presso lo studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, N.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 598/2011 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 14/07/2011 R.G.N. 185/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per raccoglimento del ricorso

principale assorbito l’incidentale;

udito l’Avvocato STUMPO VINCENZO;

udito l’Avvocato TURCO MARIA LUCREZIA per delega

verbale Avvocato PANDOLFO ANGELO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Si controverte della corretta determinazione dell’importo lordo dell’assegno straordinario di sostegno al reddito previsto per i dipendenti del Banco di Napoli che, come l’odierno controricorrente N.L., hanno risolto anticipatamente il rapporto di lavoro ai sensi del D.M. 28 aprile 2000, n. 158, art. 54, lett. B.

Nel confermare la sentenza di primo grado, che aveva accolto per quanto di ragione la domanda del N., il quale aveva lamentato di percepire il predetto assegno in misura non corrispondente ai criteri fissati nel citato decreto ministeriale all’art. 10, comma 9, la Corte d’appello di Salerno ha respinto l’impugnazione dell’Inps, evidenziando l’errore di calcolo dell’istituto di previdenza nella determinazione dell’emolumento in questione.

In particolare la Corte di merito ha spiegato che il metodo di calcolo seguito dall’Inps finiva col tassare gli assegni straordinari – assegnati a categorie con età superiore ai 50 e 55 anni – col regime ordinario di tassazione, anzichè con quello separato, per cui un tale sistema di computo si rivelava discriminante proprio nei confronti della categoria di lavoratori che la normativa fiscale aveva, invece, inteso agevolare.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con un motivo, illustrato da memoria.

Resistono con controricorso il N. ed il Banco di Napoli. Quest’ultimo propone ricorso incidentale affidato a due motivi ed illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con un solo motivo l’Inps censura l’impugnata sentenza per violazione del D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 28 aprile 2000, n. 158, art. 10, comma 9, dell’art. 19, commi 2 e 4 bis, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare l’Inps, nel contestare la decisione della Corte di merito, rileva che la funzione di sommare all’importo netto della pensione, che sarebbe spettata all’esodato (D.M. n. 158 del 2000, art. 10, comma 9, n. 1, sopra richiamato), l’importo delle ritenute di legge sull’assegno non può che essere quella di rendere neutro, ai fini fiscali, l’assegno stesso in favore del percipiente, in quanto mediante tale operazione è il Fondo stesso a conferire al beneficiario un importo corrispondente alle ritenute, poi effettuate dal sostituto d’imposta e versate all’erario in modo da favorire l’esodo, incentivandolo mediante la neutralizzazione del prelievo fiscale. Nè è ravvisabile, secondo l’Inps, il temuto peggioramento, in quanto a quei lavoratori non viene che riconosciuto in sede di calcolo dell’assegno un importo uguale a quello che deve poi essere trattenuto ai fini fiscali, con la conseguente neutralizzazione dell’imposta. In pratica, tale particolare meccanismo si presenta favorevole per il lavoratore esodato, in quanto l’inclusione dell’importo pari alle ritenute correnti sull’assegno nella base di calcolo della prestazione comporta una traslazione dell’onere dell’imposta dal beneficiario dell’assegno al Fondo erogatore.

Aggiunge la difesa dell’Inps che la ratio della disposizione del D.M. n. 158 del 2000, art. 10, è quella di offrire al lavoratore esodato, il quale non ha ancora maturato il diritto alla pensione, un trattamento di sostegno del reddito che lo accompagnerà sino alla maturazione della pensione stessa, conseguita anche sulla scorta della contribuzione che il Fondo continua ad erogare nelle more della percezione dell’assegno. In tal senso si giustifica, secondo l’Inps, il criterio di calcolo dell’importo dell’assegno previsto dal citato decreto ministeriale, che vede aggiungere sull’importo pari al trattamento pensionistico netto le somme rappresentative delle ritenute di legge sull’assegno straordinario che verranno successivamente detratte a titolo di ritenuta. In definitiva, secondo tale assunto difensivo, nel calcolo dell’importo dell’assegno straordinario di sostegno per il reddito – di cui del D.M. n. 158 del 2000, art. 10, comma 9 – costituito dalla sommatoria dell’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale obbligatoria, con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione, e l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario, tali ritenute, nel caso di assegno in favore di ex dipendenti del Banco di Napoli ultracinquantacinquenni, devono essere considerate quelle di cui del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 4 bis (Testo unico delle imposte sui redditi) e non quelle di cui al comma 2 della stessa norma (tassazione separata).

2. Col primo motivo del ricorso incidentale il Banco di Napoli rinnova l’eccezione della carenza di giurisdizione del giudice adito assumendo che, in realtà, la domanda proposta dal ricorrente ha ad oggetto l’accertamento della disciplina sotto il profilo fiscale, per cui la Corte d’appello ha erroneamente confermato la giurisdizione del giudice ordinario sancita dal Tribunale.

3. Col secondo motivo di ricorso incidentale il Banco di Napoli ribadisce la sua completa estraneità al processo spiegando di non essere succeduto ad alcun titolo – nè universale, nè particolare – nelle posizioni debitorie dell’ex Banco di Napoli s.p.a. e di non aver assunto alcuna obbligazione già gravante su tale società, la quale era stata incorporata nel San Paolo Imi s.p.a., oggi Intesa San Paolo s.p.a..

4. Osserva la Corte che il ricorso principale è fondato.

Invero, questa Corte ha già avuto modo di statuire (Cass. Sez. Lav., n. 4425 del 20/3/2012) che “in tema di cosiddetto prepensionamento, gli incentivi all’esodo vanno determinati in conformità agli scopi perseguiti dalla singola disciplina. Ne consegue che, nel caso dell’assegno straordinario di sostegno al reddito di cui del D.M. n. 158 del 2000, art. 5, comma 1, lett. b), mirandosi ad incentivare l’esodo con l’erogazione di un reddito pari al trattamento pensionistico netto, virtualmente determinato col computo dell’anzianità contributiva mancante, l’importo delle “ritenute di legge”, che il successivo art. 10, comma 9, impone di sommare all’importo netto del trattamento pensionistico, quale componente dell’assegno straordinario, va calcolato con lo stesso criterio applicabile all’intero assegno, e cioè con l’aliquota agevolata ex art. 17, comma 4-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, anzichè con l’aliquota ordinaria di cui all’art. 17, comma 2. (Principio affermato in fattispecie relativa ai dipendenti del Banco di Napoli)” (in senso conf. v. anche Cass. sez. lav. n. 26926 del 23.12.2016)

In pratica, la questione in esame riguarda la determinazione dell’importo dell’assegno straordinario di sostegno al reddito, previsto, fra l’altro, per i dipendenti del Banco di Napoli che risolvono anticipatamente il rapporto di lavoro ai sensi del D.M. 28 aprile 2000, n. 158, art. 54, lett. B).

5. L’art. 10, comma 9, di tale decreto dispone che la misura lorda dell’assegno è computata sommando: l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia; l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario.

Orbene, la determinazione di incentivi nell’ambito di procedure di prepensionamento va fissata in relazione alla singola disciplina, dato che ognuna di tali procedure, distintamente attivata, persegue proprie e contingenti finalità, corrispondenti ai singoli provvedimenti di prepensionamento, dettati volta per volta per fronteggiare situazioni di crisi settoriali od anche per consentire il pensionamento a particolari categorie di lavoratori.

Di tale varietà della legislazione in materia di prepensionamenti (pure successivamente alla disciplina organica dettata dalla L. n. 223 del 1991, art. 27) ha dato conto anche la dottrina, che ha puntualmente rilevato come in alcuni casi di prepensionamento miri a tutelare anche l’interesse dell’imprenditore a disporre di uno strumento di riduzione del personale, applicabile senza generare le conflittualità connesse con l’ordinario ricorso al licenziamento. In tale pluralità di intenti e di interessi tutelati, è evidente che il riconoscimento di un determinato beneficio – sub specie di emolumento economico incentivante – è legato alla particolare situazione che il provvedimento di prepensionamento intende tutelare.

6. Nella specie qui in esame, l’erogazione dell’assegno straordinario risponde all’esigenza di incentivare l’esodo anticipato mediante il pensionamento di dipendenti che non abbiano ancora maturato i relativi requisiti, ai quali viene riconosciuto, nel periodo intermedio, un reddito che corrisponde al trattamento pensionistico netto, virtualmente determinato con il computo dell’anzianità contributiva mancante.

Come l’Istituto esattamente rileva, l’esigenza viene realizzata mediante la corresponsione di un assegno straordinario che corrisponde esattamente al trattamento pensionistico così determinato, e ciò spiega la previsione che a tale importo venga aggiunto quello delle ritenute che per legge sono dovute sull’assegno, secondo un meccanismo che vale ad assicurare ai beneficiari la percezione, anticipata, di un reddito uguale all’importo della pensione.

In base a questa finalità, è coerente calcolare le suddette ritenute secondo il criterio previsto dall’art. 17, comma 4 bis, del Testo Unico delle imposte sui redditi, cioè secondo lo stesso criterio che deve essere applicato all’intero assegno, poichè questa modalità di calcolo consente di neutralizzare l’incidenza delle ritenute e di garantire ai dipendenti “prepensionati” la percezione di un importo netto pari al trattamento pensionistico anticipato.

7. Pertanto, il ricorso principale va accolto. Resta, invece, assorbito l’esame dei motivi del ricorso incidentale del Banco di Napoli sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario e sulla carenza di legittimazione passiva, atteso che dall’accoglimento del ricorso principale non deriva alcun effetto negativo per la posizione di tale ente che, di conseguenza, non ha più alcun interesse alla sorte della lite.

Ne consegue che l’impugnata sentenza va cassata e,non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda del N..

Si compensano le spese dell’intero processo in ragione della difficoltà delle questioni esaminate.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA