Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19980 del 06/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 06/10/2016, (ud. 13/01/2016, dep. 06/10/2016), n.19980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23133/2013 proposto da:

B.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato MARIO

CONTALDI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FABRIZIO GAIDANO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 23,

presso lo studio dell’avvocato CINZIA DE MICHELI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIAN MARIO CIVALLERO giusta

procura speciale a margine del controricorso;

COMUNE SALUZZO, in persona del Sindaco p.t. Dottor A.P.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo

studio dell’avvocato GOFFREDO GOBBI, che lo rappresenta e difende

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 382/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 25/02/2013, R.G.N. 2175/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato STEFANIA CONTALDI per delega;

udito l’Avvocato GOFFREDO GOBBI;

udito l’Avvocato CLAUDIO MACIOCI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

I FATTI

Nel luglio del 2009 B.M. convenne dinanzi al Tribunale di Saluzzo M.M., lamentando, quale proprietaria di fondo confinante, la violazione del proprio diritto di prelazione agraria ex lege n. 590 del 1965, e per l’effetto esercitando banco iudicis il proprio diritto di riscatto del fondo alienato alla convenuta dal comune di Saluzzo, a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

Il giudice di primo grado respinse la domanda.

La corte di appello di Torino, investita dell’impugnazione proposta dall’attrice in prime cure, la rigettò, sia pur con motivazione diversa da quella adottata dal Tribunale.

Per la cassazione della sentenza della Corte piemontese B.M. ha proposto ricorso sulla base di 4 motivi di censura. Resistono con controricorso il comune di Saluzzo e M.M..

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge con particolare riferimento alla L. n. 590 del 1965, art. 8; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge con riferimento agli artt. 1350 e 1326 c.c., della L. n. 590 del 1965, art. 8, comma 4 e art. 18; Omessa valutazione di fatti decisivi della controversia che sono stati oggetto di discussione tra le parti.

Con il terzo motivo, si denuncia omessa valutazione di fatti decisivi della controversia che sono stati oggetto di discussione tra le parti.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, attesane la intrinseca connessione, e che ripropongono, nella sostanza, le medesime censure già rappresentate dinanzi al giudice dell’appello, sono manifestamente infondati.

Essi si infrangono, nel loro complesso, sul corretto impianto argomentativo adottato dalla Corte territoriale, che, con motivazione scevra da vizi logico-giuridici, ha ritenuto che la procedura per la quale è ancor oggi processo si fosse dipanata secondo le previsioni di legge, con riferimento tanto alla tempestività e all’efficacia della denuntiatio da parte del comune (ritenuta dalla Corte torinese, del tutto condivisibilmente, “formalmente impeccabile”: f. 10 della sentenza impugnata), quanto al mancato avveramento della condicio iuris per l’esercizio del diritto di prelazione (i.e. il pagamento del prezzo di vendita da parte del proprietario confinante nei termini previsti della L. n. 590 del 1965, art. 8, comma 6), non potendo il relativo termine (giusta missiva inviata dalla B. al comune in data 19.10.2007) decorrere da un momento diverso rispetto a quello previsto ex lege (così, ancora condivisibilmente, la Corte territoriale ai ff. 11.12 della sentenza), mentre il verbale di aggiudicazione provvisoria in favore dell’odierna controricorrente risultava già vincolante per la medesima, avendo efficacia equivalente a quella di un contratto preliminare di alienazione.

Tutti le censure oggi mosse alla sentenza impugnata sono, pertanto, irrimediabilmente destinate ad infrangersi sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello dianzi descritto, dacchè essi, nel loro complesso, pur formalmente abbigliati in veste di denuncia di una (peraltro del tutto generica) violazione di legge e un di decisivo difetto di motivazione (a sua volta generato dalla pretesa violazione di norme di interpretazione negoziale), si risolvono, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito.

La ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto inaccoglibili, perchè la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

E’ principio di diritto ormai consolidato, quanto alle reiterate denunce di pretesi vizi motivazionali contenute nei motivi in esame, quello per cui l’art. 360 c.p.c., n. 5, non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile).

La ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) sl come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

In particolare, poi, quanto all’interpretazione adottata dai giudici di merito con riferimento al contenuto della convenzione negoziale per la quale è processo, alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice va nuovamente riaffermato che, in tema di ermeneutica contrattuale, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma esclusivamente il rispetto dei canoni normativi di interpretazione (sì come dettati dal legislatore agli artt. 1362 c.c. e segg.) e la coerenza e logicità della motivazione addotta (così, tra le tante, funditus, Cass. n. 2074/2002): l’indagine ermeneutica, è, in fatto, riservata esclusivamente al giudice di merito, e può essere censurata in sede di legittimità solo per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle relative regole di interpretazione (vizi entrambi impredicabili, con riguardo alla sentenza oggi impugnata), con la conseguenza che deve essere ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella sola prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto da quegli esaminati.

Il quarto motivo, con il quale si denuncia un preteso malgoverno dei principi posti a presidio del regolamento delle spese di causa, è assorbito, quanto al suo rigetto, nella reiezione delle precedenti censure.

Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza.

Liquidazione come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in complessivi Euro 10200, di cui Euro 200 per spese.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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