Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1998 del 29/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1998 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

ORDINANZA
sul ricorso 19196-2012 proposto da:
NOBILI BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
VELLETRI, 10, presso lo studio del Dott. GORI FEDERICO,
rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO GORI giusta procura
a margine del ricorso;
– ricorrente contro
INA ASSITALIA SPA, in persona del suo procuratore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA MACEDONIA 68 C/0 STUDIO DE
MEO, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BUQUICCHIO,
rappresentata
e difesa dall’avvocato SILVIA GERMINI giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –

q5S

Data pubblicazione: 29/01/2014

avverso la sentenza n. 296/2012 della CORTE D’APPELLO di
PERUGIA del 21/06/2012, depositata il 10/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;

agli scritti;
udito l’Avvocato Germini Silvia difensore della controricorrente che si
riporta agli scritti,
è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che
nulla osserva.

Ric. 2012 n. 19196 sez. M3 – ud. 04-12-2013
-2-

udito l’Avvocato Gori Stefano difensore del ricorrente che si riporta

RITENUTO
che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui
agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;
che la relazione ha il seguente contenuto:
<<1. Bruno Nobili, danneggiato in un sinistro stradale, ricorre per luglio 2012) e deduce - con l'unico motivo di ricorso - la violazione dell'art. 92 cod. proc. civ. Censura la sentenza nella parte in cui, all'esito della conferma della sentenza di primo grado (portante condanna solidale del danneggiante e dell'assicurazione al risarcimento del danno), mediante il rigetto dell'impugnazione principale e incidentale rivolta anche alla disposta compensazione delle spese in primo grado, ha disposto la integrale compensazione delle spese di primo grado, unitamente a quelle di secondo grado. L'assicurazione resiste con controricorso. L'intimata Gaggioli non svolge difese. E' applicabile ratione temporis la legge 18 giugno 2009, n. 69. Proposta di decisione 1. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile. 1.1. La Corte di appello ha confermato la statuizione di primo grado quanto al merito della controversia, concernente il risarcimento in esito a un sinistro stradale, rigettando l'appello principale del danneggiato e quello incidentale dell'assicurazione e della danneggiante. Quanto alle spese processuali, ha affermato che la pronuncia di compensazione delle spese in primo grado — impugnata con appello da entrambe le parti — andava riesaminata alla luce dello svolgimento del processo nei due gradi. Ha aggiunto che, l'infondatezza di entrambi gli appelli, la mancata soddisfazione integrale del danno prima della pronuncia giudiziale, la pretestuosità degli argomenti dell'appello 3 cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia (del 10 principale e la sua manifesta infondatezza, <>.
1.2. Il ricorrente, invocando la violazione dell’art. 92 cod. proc. civ., si
duole solo della compensazione delle spese di primo grado e sostiene
l’illegittimità di una valutazione unitaria dei due gradi di giudizio,
dovendo i due gradi essere valutati separatamente.

sentenza impugnata, non ha pregio perché è conforme a diritto; con la
conseguenza che la sentenza va confermata con correzione della
motivazione ex art. 384 cod. proc. civ.
Secondo la giurisprudenza consolidata, la valutazione unitaria del
processo di primo e secondo grado ai fini delle spese processuali spetta
al giudice dell’impugnazione quando riforma nel merito la sentenza
impugnata. Quando conferma la sentenza impugnata nel merito ha il
potere di statuire sulle spese del primo grado solo se la statuizione sulle
spese era stata oggetto di impugnazione (ex ~kis, Cass. 22 dicembre
2009, n. 26985).
Nella specie, ha correttamente deciso sulla statuizione di integrale
compensazione delle spese contenuta nella sentenza di primo grado,
essendo stata investita con le impugnazioni di entrambe le parti.
Ha argomentato, contestualmente, sulle ragioni che giustificherebbero la
compensazione integrale in primo e secondo grado, inserendo
argomentazioni — quali la mancata soddisfazione integrale del danno
prima della pronuncia giudiziale — chiaramente riferibili al primo grado.
In questa parte l’argomentazione non è corretta perché la Corte di
merito avrebbe dovuto valutare il processo di primo grado.
Ma, il ricorrente — in tale direzione rilevando il profilo di inammissibilità
– non dimostra, richiamando le reciproche posizioni processuali del
primo grado e in particolare raccoglimento o meno della domanda
nell’importo chiesto dal danneggiato, che non vi fosse la reciproca
4

1.3. La censura, che pure coglie una imprecisione nella motivazione della

soccombenza; soccombenza reciproca che emerge implicitamente quale
fondamento della sentenza impugnata, comune alla fase di appello,
risultante dal rigetto di entrambi gli appelli.
In conclusione, il ricorso va rigettato.>>;
che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti
costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le
conclusioni in diritto della relazione;
che i rilievi, mossi dal ricorrente, con memoria, non sono idonei ad
inficiare le argomentazioni della relazione;
che, infatti, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., – nella
formulazione originaria e in quella novellata, prima dalla legge 28
dicembre 2005, n. 263, poi dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 – quando
sussiste <> il giudice può compensare,
parzialmente o per intero, le spese tra le parti;
che, secondo la Corte <> (Cass. 21 ottobre
2009, n.22381);
che, inoltre, era onere del ricorrente, per rispettare il requisito di
specificità che i motivi di ricorso devono avere, dimostrare —

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CONSIDERATO

riproducendo e richiamando gli atti rilevanti — che in primo grado non vi
era stata soccombenza reciproca;
che, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese processiiali seguono la soccombenza.
P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della
controricorrente, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che
liquida in Euro 2.800,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese
generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile
– 3, il 4 dicembre 2013.

LA CORTE DI CASSAZIONE

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