Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1998 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. I, 28/01/2010, (ud. 19/10/2009, dep. 28/01/2010), n.1998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.V., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. MARRA Maria Teresa, per

legge domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di

cassazione, Piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore;

– intimata –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma depositato il 20

luglio 2006.

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19 ottobre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il relatore designato, nella relazione depositata il 30 marzo 2009, ha formulato la seguente proposta di definizione:

“La Corte d’appello di Roma, con decreto in data 20 luglio 2006, ha respinto la domanda di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, proposta da P.V. nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione all’ulteriore ritardo di cinque mesi di un processo, definito dal Consiglio di Stato con sentenza del 27 dicembre 2004, in relazione al quale, con riferimento alla prima frazione temporale, la stessa Corte d’appello aveva emesso decreto di condanna in data 14 febbraio 2005 al pagamento della somma di Euro 2.250,00.

La Corte ha motivato il rigetto sul rilievo che il lasso di tempo per il quale è chiesto il risarcimento, pari a cinque mesi appena, lascerebbe fondatamente ritenere che l’istante, sotto il profilo del patema esistenziale scaturito dal suo ritardo, non abbia patito un ulteriore ed apprezzabile pregiudizio, rispetto a quello già riparato con il decreto emesso il 14 febbraio 2005.

Ricorre per cassazione la P., con atto notificato il 18 luglio 2007, sulla base di un unico motivo.

Il motivo (con cui si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e degli artt. 6 e 41 della CEDU) è manifestamente fondato. Posto che il danno non patrimoniale si verifica di regola per effetto della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, deve affermarsi che – una volta che il giudice abbia accertato che il processo ha avuto una durata irragionevole – la parte ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, indipendentemente dal fatto che la stessa parte abbia già avuto, in relazione ad una diversa frazione del medesimo processo presupposto (all’epoca ancora in corso), un parziale indennizzo del danno non patrimoniale”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici, sono condivisi dal Collegio;

che, quindi, accolto, per quanto di ragione, il ricorso e cassato, in relazione alle censure accolte, il decreto impugnato, ben può procedersi alla decisione nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto;

che, pertanto, considerato il periodo di irragionevole durata del giudizio del giudizio presupposto in cinque mesi e determinato, in applicazione dello standard minimo CEDU – che nessun argomento del ricorso impone di derogare in melius -, il parametro annuo per indennizzare la parte del danno non patrimoniale riportato nel processo presupposto secondo quanto statuito da Cass., Sez. 1^, 8 luglio 2009, n. 16086, devesi riconoscere all’istante l’indennizzo forfettario complessivo di Euro 400,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

che ricorrono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio, sia per la novità della questione trattata, sia perchè la parte ricorrente ha proceduto ad una frammentazione della propria domanda di indennizzo, azionando il primo giudizio quando ormai la causa era prossima alla definizione dinanzi al Consiglio di Stato e poi ulteriormente azionando la pretesa indennitaria in relazione alla rimanente durata del medesimo processo nello stesso grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa, il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri a corrispondere a P.V. la somma di Euro 400,00 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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