Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1998 del 26/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1998 Anno 2018
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso 2320-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

MILANO
2017
3228

EST

SPA

IN

LIQUIDAZIONE,

elettivamente

domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 146, presso lo
studio dell’avvocato ERNESTO MOCCI, rappresentato e
difeso dagli avvocati GIANLUCA BOCCALATTE, EUGENIO
BRIGUGLIO;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 13/2012 della COMM.TRIB.REG. di

Data pubblicazione: 26/01/2018

MILANO, depositata il 24/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 12/12/2017 dal Consigliere Dott.

GIOVANNI DIOTALLEVI.

ì

R.G.N,. 23206/12

La Commissione tributaria regionale della Lombardia,
con sentenza n. 13/07/12, depositata il 24.2.2012, a
conferma, seppur con diversa motivazione, della
sentenza della Commissione tributaria provinciale di
Milano n. 209/41/2010, accoglieva l’originario ricorso
del contribuente avverso l’avviso di liquidazione
dell’imposta di registro a seguito di originario
contratto verbale di transazione intercorso tra la
Immobiliare Saudade e la Cascina Rossa s.r.1., e poi,
enunciato nella sentenza del tribunale di Milano r.g n.
16050/2008, nella causa intestata dalla Stilo
Immobiliare Finanziaria s.r.1., socia della Cascina
Rossa, per ottenere l’accertamento dell’indebito
arricchimento in capo alla Cascina Rossa e alla Milano
Est spa, poiché avrebbero incassato la somma ricevuta a
titolo di indennizzo senza trasferirne il netto ricavo
a favore dei nuovi soci della Cascina Rossa, tra cui
appunto la Stilo Immobiliare. Questo contenzioso aveva
portato all’emissione di una sentenza, citata
nell’avviso di liquidazione impugnato nell’anno 2008.
L’Agenzia delle Entrate nell’analizzare in sede di
registrazione la sentenza del Tribunale di Milano del
2008, aveva concluso che la transazione sopra ricordata
costituirebbe una scrittura privata tra le parti e
quindi sarebbe un atto soggetto a “registrazione in
termine fisso”, con la conseguenza che l’omessa
registrazione avrebbe comportato oltre il pagamento
della tassa anche le relative sanzioni per l’atto mai
sottoposto a registrazione.
Distaccandosi dalla motivazione della sentenza della
CTP, la CTR ha ritenuto che l’atto in questione poteva
essere ripreso a tassazione solo in caso d’uso,
trattandosi di transazione avvenuta per corrispondenza,
che non è tassabile in termine fisso, ma soltanto in
caso d’uso, con esclusione delle relative sanzioni e
nella
avutone
“dell’uso”,
limiti
appunto
nei
controversia . Poiché l’Agenzia avrebbe emesso l’atto su
presupposti errati che ne inficiano la validità e ne
alterano i calcoli, l’appello della stessa è stato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle
Entrate deducendo il seguente motivo:
a) violazione dell’art. 65, coma 6 D.P.R. n. 131 del
1986, in combinato disposto con l’art. 6D.P.R. n. 131
del 1986,nonché artt. 85 d.p.R. n. 917/1986 e artt. 4 e
5 d.lgs. n. 446/97 in relazione all’art. 360, comma 1
3,c.p.c., ritenendo errato considerare il
n.
contribuente tenuto al pagamento dell’imposta di
registro per la transazione medesima nel momento in cui
l’avviso di liquidazione sarebbe stato emesso per un
atto soggetto a tassazione in termine fisso, e non come
in effetti era, come atto soggetto a tassazione solo in
caso d’uso;in realtà la CTR avrebbe adottato una
pronuncia illegittima poiché non ha fatto uso del potere
che le riconosce la legge di esatta determinazione
della pretesa tributaria, così violando gli artt. 85
d.P.R. n. 917/1986 e gli artt. 4 e 5 del d.lgs. n.
446/97
La Milano est s.p.a. in liquidazione si è costituita
con controricorso nel giudizio di legittimità. Il
contribuente ha presentato memoria.
Il ricorso è stato discusso nell’udienza camerale del
12.12.2017.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che il ricorso è fondato e deve
essere accolto.
22 prevede:
1986,
art.
131
del
Il D.P.R.
n.
1. “Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute
in atti scritti o contratti verbali non registrati e
posti in essere fra le stesse parti intervenute
nell’atto che contiene la enunciazione, l’imposta si
applica anche alle disposizioni enunciate. Se l’atto
enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso
è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all’art. 69.
L’enunciazione di contratti verbali non soggetti a
registrazione in termine fisso non dà luogo
all’applicazione dell’imposta quando gli effetti delle
disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in

respinto, con la conferma, pur se sotto diverso profilo
di diritto, della sentenza impugnata.

Nella fattispecie in esame trova applicazione il terzo
comma della disposizione enunciata, in quanto è
pacifico, per averlo affermato la stessa sentenza
impugnata, che la transazione era stata conclusa per
corrispondenza e che, in ragione di ciò, l’atto era
soggetto a tassazione solo “in caso d’uso”.
Il potere impositivo dell’Agenzia di sottoporre a
registrazione contratti enunciati in atti giudiziali e
soggetti a registrazione in caso d’uso è, infatti,
limitato alle prestazioni ancora da eseguire.
La CTR tuttavia avrebbe dovuto, sulla base di queste
premesse, procedere a calcolare nuovamente l’imposta
dovuta, e non annullare, per ciò solo, l’avviso di
liquidazione, in quanto, a seguito dell’allegazione del
documento nel giudizio, la parte ne ha fatto “uso”,
concretizzando la situazione in presenza della quale
l’atto è soggetto a tassazione (v. anche Corte cost. n.
7/1999).D’altra parte, nell’atto di appello e nella
stessa sentenza della CTR, emerge chiaramente che
nell’avviso di liquidazione l’Agenzia ha richiamato
effettivamente l’art. 65 del d.P.R. n. 131 /86, con la
conseguente tassazione della “scrittura privata
prodotta in giudizio”, secondo il seguente principio di
diritto: – In tema di imposta di registro, il potere
dell’Amministrazione finanziaria di sottoporre a
registrazione contratti (nella specie, una transazione)
enunciati in atti giudiziari e soggetti a registrazione
in caso di uso, è limitato alle sole prestazioni che
siano ancora da eseguire. (Sez. 5, Sentenza n. 24102
del 12/11/2014, Rv. 633552 – 01)
Alla luce delle suesposte considerazioni va cassata
senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo
necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384
c.p.c.,l’avviso di liquidazione deve essere ricalcolato
nei sensi di cui in motivazione da parte
dell’Amministrazione finanziaria.

l’enunciazione.
contiene
che
dell’atto
virtù
Se l’enunciazione di un atto non soggetto a
registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli
atti dell’autorità giudiziaria indicati nell’art. 37,
l’imposta si applica sulla parte dell’atto enunciato
non ancora eseguita”.

La peculiarità della questione costituisce giusto
motivo per la compensazione delle spese dell’intero
giudizio.
P.Q.M.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2017.

Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta il ricorso originario. Dichiara
compensate le spese dell’intero giudizio.

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