Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1998 del 26/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/01/2017, (ud. 02/11/2016, dep.26/01/2017),  n. 1998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16258-2011 proposto da:

VITAKRAFT ITALIA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANAPO 20, presso lo studio dell’avvocato CARLA RIZZO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABRIZIO DOMENICO

MASTRANGELI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.V. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

RICCARDO GRAZIOLI LANTE 76, presso lo studio dell’avvocato PIETRO

SCIUBBA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIOVANNI CAMPAGNA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 516/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 18/02/2011 R.G.N. 188/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/11/2016 dal Consigliere Dott. BALESTRIERI FEDERICO;

uditi gli Avvocati MASTRANGELI FABRIZIO DOMENICO e NICCOLINI

FRANCESCO per delega Avvocato RIZZO CARLA;

udito l’Avvocato SCIUBBA PIETRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo,

assorbiti i restanti; rigetto del settimo e dell’ottavo motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Treviso, il signor T.V. ha esposto: – di avere svolto attività di agente plurimandatario in favore della Pe Company s.r.l. dal mese di ottobre 2005, poi proseguito, a seguito di cessione d’azienda, in favore di Vitakraft Italia s.p.a.; – che con lettera del 15.12.04, la società mandante aveva comunicato una riduzione superiore al 20% del valore delle provvigioni riferite all’anno precedente la variazione; – che con lettera del 3.1.05 egli aveva comunicato di non accettare tale variazione; – che, in applicazione dell’art. 2 AEC Industria, applicabile al contratto individuale di agenzia, la comunicazione della mandante costituiva preavviso di recesso da parte della stessa mandante; – che egli aveva maturato un credito per indennità suppletiva di clientela e per indennità di risoluzione del contratto ex art. 1751 c.c.; – di avere svolto nel corso del rapporto attività di “merchandising”, che non gli era stata remunerata e per la quale non aveva ricevuto alcun rimborso delle spese sostenute.

Ha quindi chiesto la condanna della società al pagamento della indennità di risoluzione del rapporto o, in alternativa, dell’indennità suppletiva di clientela, nonchè del compenso per l’attività di “merchandising” per il periodo dal 2000 al 2005 ed a titolo di ingiustificato arricchimento per il periodo dal 1996 al 1999. La società resistente si costituiva contestando in fatto le avverse deduzioni; che, quanto all’attività di “merchandising”, essa faceva parte del mandato di agenzia, essendo funzionale all’attività di promozione degli affari; che le richieste relative agli anni fino al 2001 dovevano ritenersi estinte per prescrizione quinquennale; che, in occasione della sottoscrizione della lettera di incarico dell’11.5.2000, il ricorrente aveva dichiarato di non avere nulla a pretendere per il periodo anteriore; che, quanto alle spese sostenute con imprese terze, i contratti individuali escludevano che potessero fare carico alla mandante i rapporti intrattenuti dall’agente con terzi nello svolgimento della sua attività; che lo stesso ricorrente, in una comunicazione del 20.1.2003, aveva dichiarato di avere acquisito un collaboratore per lo svolgimento di questa specifica attività; che, in ogni caso, vi erano state proteste di clienti della grande distribuzione per l’inadeguatezza da parte del ricorrente nello svolgimento di tale attività; la società deduceva ancora, in via riconvenzionale, che il ricorrente doveva considerarsi debitore della indennità sostitutiva del preavviso, considerando che il recesso era del 18.4.05 e il ricorrente aveva cessato di svolgere la propria attività il 17.6.05; che il comportamento del ricorrente con i clienti della grande distribuzione aveva cagionato un danno all’immagine e patrimoniale, nella misura indicata in Euro 100.000,00; che il ricorrente era tenuto a restituire alla mandante quanto ricevuto a titolo di provvigioni calcolate sul prezzo di listino e non su quello al netto degli sconti praticati al cliente, per la somma di Euro 39.974,13.

Il Tribunale, con sentenza del 19.2.09, respinse le domande proposte dal ricorrente, ad esclusione di quella relativa all’attività di “merchandising”, per la quale la società resistente venne condannata al pagamento della somma di Euro 55.405,06, respingendo altresì le domande riconvenzionali.

Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la Vitakraft Italia s.p.a.. Resisteva il T., proponendo altresì appello incidentale.

Con sentenza depositata il 18 febbraio 2011, la Corte d’appello di Venezia, in parziale accoglimento dell’appello principale, condannava il T. al pagamento, in favore della società, di Euro 2.956,51, oltre accessori, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società, affidato ad otto motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste il T. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della presente sentenza.

1. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1742 c.c., art. 1748 c.c., comma 1, artt. 1372 e 1375 c.c..

Lamenta che la sentenza impugnata non considerò che l’attività di “merchandising” doveva ritenersi ricompresa in quella di agente per cui il T. venne adeguatamente compensato.

La censura presenta profili di inammissibilità ove si limita ad inserire nel ricorso, in copia, il contratto di agenzia ed una serie di lettere e documenti intervenuti tra le parti, affidando a questa Corte la selezione delle parti rilevanti ai fini dl decidere, e così una individuazione e valutazione dei fatti, preclusa al giudice di legittimità (Cass. 7 febbraio 2012 n. 1716).

Per il resto il motivo è infondato.

L’attività di merchandising è la pratica di utilizzare un “brand” o l’immagine di un prodotto noto per venderne un altro, ovvero consiste nell’insieme di attività e di azioni aventi lo scopo di promuovere la vendita di una determinata linea di prodotti, o anche di un solo prodotto, una volta che lo stesso sia stato inserito nell’assortimento di un altro punto vendita.

Si tratta dunque di attività ben distinte dal contratto di agenzia e dunque, salva diversa pattuizione (nella specie neppure dedotta), da remunerarsi separatamente.

Questa Corte (Cass. 8.4.2004 n. 6896, Cass. n. 8409/98) ha già osservato che il merchandising è un contratto avente ad oggetto la esposizione di prodotti negli spazi e sugli appositi banchi di vendita di un grande magazzino o centro commerciale, al fine di rendere i prodotti stessi più appetibili per i consumatori, ad opera di una impresa specializzata nella promozione commerciale (cosiddetta “agenzia”), su incarico di una impresa che fornisce i prodotti al grande magazzino o al centro commerciale.

Stante l’autonomia dei rapporti, non può dunque ritenersi che tale specifica attività possa considerarsi in via generale ricompresa nell’attività dell’agente e remunerata, salvo specifiche diverse pattuizioni (nella specie neppure dedotte), attraverso le provvigioni percepite da quest’ultimo.

2. – Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la falsa applicazione dell’art. 2041 c.c..

Lamenta che la sentenza impugnata aveva sostanzialmente confermato la pronuncia di prime cure con la quale la società era stata condannata al pagamento dei compensi per l’attività di “merchandising” in base al principio dell’arricchimento senza causa.

Il motivo è inammissibile.

Deve infatti considerarsi che, nulla risultando al riguardo nella motivazione della sentenza impugnata, era onere della parte odierna ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice d’appello, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale specifico atto del giudizio (ed in quali termini) ciò sarebbe avvenuto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (cfr. Cass. n. 7149/2015, Cass. n. 23675/2013).

3. – Con il terzo motivo la ricorrente denuncia una omessa o contraddittoria motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sempre con riferimento all’arricchimento senza causa, fondando la censura sul carteggio intervenuto tra le parti, ed inserito in copia nell’odierno ricorso. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., e vizio di ultrapetizione, sempre con riferimento all’indebito arricchimento.

I motivi, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione, sono, come si è precedentemente notato, inammissibili, demandando a questa Corte di estrarre, dai numerosi documenti allegati allo scopo, gli elementi fattuali rilevanti al fine del decidere (Cass. 7 febbraio 2012, n. 1716).

4. – In ordine ai motivi 2, 3 e 4, deve comunque rimarcarsi che il fatto che la sentenza d’appello abbia confermato, in dispositivo, la sentenza impugnata “per il resto”, non significa, come pretende la società appellante, che la corte veneziana abbia esaminato ed accertato quanto “per il resto” statuito dalla sentenza di primo grado, ma solo che, in mancanza di allegazione di specifiche censure al riguardo proposte, su tali questioni non vi è stata impugnazione.

5. – Con il quinto la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2948 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., lamentando l’erronea applicazione delle norme in materia di prescrizione, sempre basata sull’autonomia dei rapporti (per il “merchandising”, i cui corrispettivi non potevano comunque considerarsi periodici), continuando a sostenere, come visto inammissibilmente, che il T. avanzò la sua pretesa non in base all’autonomia dei rapporti ma ex art. 2041 c.c..

Il motivo è infondato. Occorre infatti evidenziare che, sottoposta al giudice d’appello la questione della prescrizione, ed accertata la distinzione ed autonomia dei due rapporti, ben può questi accertare il regime prescrizionale applicabile ed in particolare se esso dovesse coincidere o meno con quello applicabile ai crediti derivanti dal diverso rapporto di agenzia. Quanto alle doglianze inerenti l’applicazione dell’istituto di cui all’art. 2041 c.c., si rinvia alle precedenti considerazioni.

6. – Con il sesto motivo la società ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1362, 1372 e 2113 c.c..

Lamenta che la sentenza impugnata omise di valutare il contenuto delle clausole contrattuali e delle rinunzie sottoscritte dall’agente. Evidenzia in particolare che nella nuova lettera di incarico dell’11.5.2000, sottoscritta dal T., questi aveva dichiarato di “non avere nulla a pretendere per qualsiasi titolo” nei confronti della preponente. Risultava pertanto erronea la sentenza impugnata laddove aveva ritenuto che tale rinunzia riguardasse solo i compensi provvigionali, anche perchè con lettere del 13.1.05 e del 20.1.03 egli parlava dell’attività di merchandising (che risultava peraltro svolta da un soggetto terzo) come facente parte di quella di agente.

Il motivo è inammissibile in quanto diretto ad un riesame delle circostanze di causa accertate dal giudice di merito.

Inoltre deve rimarcarsi che la società ricorrente, in contrasto col principio dell’autosufficienza e dell’art. 369 c.p.c., non produce le missive citate, limitandosi a menzionarle, riportandone alcuni brani, affidando inammissibilmente a questa Corte la selezione delle parti rilevanti e così una individuazione e valutazione dei fatti, preclusa al giudice di legittimità (Cass. 7 febbraio 2012 n. 1716).

7. – Con il settimo motivo la ricorrente denuncia una insufficiente motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ed in particolare laddove la sentenza aveva confermato la pronuncia di primo grado relativamente al rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla società circa le provvigioni corrisposte al T. in misura superiore al dovuto.

Lamenta che la corte di merito, “appiattendosi sulle immotivate statuizioni del primo giudice” limitò il periodo in esame dal 1.2.05 sulla base dell’erroneo presupposto che la lettera della società del 15.12.04 avesse modificato la base di calcolo delle provvigioni.

Anche tale motivo è inammissibile in quanto diretto ad un riesame e ad una nuova valutazione delle circostanze di fatto accertate dal giudice di merito, ivi compresa l’interpretazione della predetta lettera 15.12.04 (che peraltro non risulta prodotta).

8. – Con l’ottavo motivo si denuncia la sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 c.p.c., nonchè degli artt. 1218 e 2697 c.c., con riferimento al rigetto dell’ulteriore domanda riconvenzionale avanzata (in primo grado) dalla società, relativa al risarcimento del danno patrimoniale ed all’immagine derivati dagli inadempimenti del T..

Lamenta che la corte di merito aveva erroneamente valutato la documentazione in atti ed in particolare talune “emails”, che la ricorrente introduce in copia nel ricorso.

Il motivo è inammissibile perchè diretto ad una nuova valutazione delle circostanze di fatto, demandando a questa Corte una diretta valutazione dei documenti, col compito, inammissibile, di selezionarne le parti rilevanti in base all’assunto della ricorrente (cfr. Cass. 7 febbraio 2012, n. 1716).

9. – Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi, Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2017

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