Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19979 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19979 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: MENGONI ENRICO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28384/2011 R.G. proposto da

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale
dello Stato, che la rappresenta e difende
Ricorrente
contro
Gesip Servizi s.r.I., in persone del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avv. Guido Cacopardo, come da procura speciale
in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Nicola Ricciotti n.
11, presso lo studio dell’Avv. Michele Sinibaldi
Controricorrente

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo n.
287/10/10, depositata il 6/10/2010
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/6/2018
dal consigliere Enrico Mengoni;

Data pubblicazione: 27/07/2018

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza del 30/9/2010, la Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la
pronuncia n. 102/01/2009 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di
Pescara, così ulteriormente ribadendo che il contributo ottenuto dalla Gesip
Servizi s.r.l. non poteva soggiacere alla regola “de minimis” di cui all’art. 7,
comma 10, I. 23 dicembre 2000, n. 388, risultando un incentivo volto a tutelare i

che tende a ristabilire condizioni di concorrenza sul costo del lavoro, una volta
che le suddette categorie di lavoratori entrano nel ciclo produttivo”.
2.

Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, deducendo i

seguenti motivi:
– violazione e falsa applicazione degli artt. 7, I. n. 388 del 2000, 63, I. n.
289 del 2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. ed all’art.
62, comma 1, I. n. 289 del 2002. La decisione della Commissione regionale
risulterebbe illegittima per aver indebitamente disapplicato gli artt. 7 e 63
appena citati, che imporrebbero espressamente un limite quantitativo alla
concessione dell’ulteriore credito di imposta per l’incremento dell’occupazione
nelle aree svantaggiate. Tale disapplicazione non sarebbe giustificata dal fatto
che nella normativa comunitaria non si ravviserebbe un limite analogo, atteso
che l’asserita mancanza di questo non equivarrebbe al divieto della sua
introduzione nella normativa interna e, dunque, non comporterebbe un contrasto
tra quest’ultima e quella comunitaria;
– violazione e falsa applicazione degli artt. 7, I. n. 388 del 2000, 63, I. n.
289 del 2002, in relazione agli artt. 87-88 del Trattato CE, nonché al
Regolamento CE del 12/1/2001, n. 69, ed al Regolamento UE n. 2204 del 2202
(art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ; art. 62, comma 1, d. Igs. n. 546 del
1992). La sentenza sarebbe illegittima per aver erroneamente ritenuto che il
beneficio di cui alle norme citate configuri un aiuto ai lavoratori piuttosto che un
“aiuto di Stato”, e per aver comunque escluso che nella fattispecie trovino
applicazione le disposizioni dettate dal diritto comunitario in tale materia,
secondo le disposizioni di cui all’art. 87 del Trattato e del Regolamento n.
69/2001 (che ammette di concedere, senza onere di notifica, solo aiuti di minimo
importo, ritenuti inidonei ad incidere sostanzialmente sugli scambi tra Stati
membri).
3. Propone controricorso la Gesip Servizi s.r.I., eccependo preliminarmente
l’inammissibilità del ricorso per decadenza, ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ.,
con violazione degli artt. 360, 366 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3 e 4. Di

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lavoratori per l’occupazione in aree svantaggiate, non l’impresa, ossia un “bonus


seguito, la contribuente lamenta la violazione delle citate norme processuali,
atteso che il fatto processuale sarebbe stato descritto mediante riproduzione di
copia fotostatica della sentenza, “in forma confusionaria ed i violazione del
principio di autosufficienza del ricorso per cassazione”. Ancora, si contesta che il
ricorso non individuerebbe i capi della pronuncia impugnata che si vorrebbero
contestare, difettando l’esposizione delle ragioni che illustrino in modo
intellegibile le violazioni di norme o di principi di diritto. Da ultimo, si lamentano
nel merito le deduzioni della ricorrente, specie in punto di qualificazione del

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso merita accoglimento.
Con riguardo, innanzitutto, all’eccezione di inammissibilità sollevata dalla
controricorrente, osserva la Corte che – come da costante e condivisa
giurisprudenza in materia – l’art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009, che
ha abbreviato in sei mesi il termine di proposizione delle impugnazioni ex art.
327 cod. proc. civ., trova applicazione, ai sensi dell’art. 58, comma primo, della
stessa legge ai soli giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (per tutte, Sez. 1, n.
17060 del 5/10/2012, Rv. 624680-01; Sez. 2, n. 6007 del 17/4/2012, Rv.
622286). Orbene, il presente giudizio è stato di certo instaurato prima di questa
data, atteso che la sentenza di primo grado è stata emessa il 19-23 marzo 2009.
L’eccezione, pertanto, deve essere rigettata.
4. Con riguardo, di seguito, al merito del ricorso, occorre premettere – in
fatto – che la Gesip Servizi s.r.l. aveva chiesto ed ottenuto il riconoscimento del
maggior credito di imposta di cui all’art. 7, comma 10, I. n. 388 del 2000, per
nuove assunzioni di lavoratori negli anni dal 2003 al 2006, per l’importo
complessivo di 282.900,00 euro; accertamenti successivi avevano permesso di
verificare che, attraverso la presentazione di istanze diverse, ciascuna di importo
inferiore ai limiti consentiti, era stata aggirata la regola secondo la quale il
beneficio non può eccedere l’importo complessivo di 100.000,00 euro in un
triennio (cd. regola de minimis, superato il cui limite gli “aiuti di Stato” incorrono
in violazione comunitaria). L’ammontare del credito effettivamente spettante era
stato così rideterminato, con revoca dello stesso nella misura di 182.900,00
euro; ne era sorto il presente contenzioso tributario.
5. Tanto premesso, l’Agenzia delle Entrate censura la decisione di merito per
aver ritenuto che l’incentivo riconosciuto alla Gesip Servizi per gli anni di
interesse non configurasse un aiuto di Stato, ma soltanto un “bonus” per i singoli

credito di imposta in esame quale aiuto di Stato.

lavoratori, sì da non dover sottostare alla citata regola de minimis; orbene, la
doglianza risulta fondata.
6. Come già più volte affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. 5, n.
15688 del 23/6/2017, Rv. 644696-01; Sez. 5, n. 12662 del 20/7/2012, Rv.
624064-01; Sez. 5, n. 21594 del 23/1072015, Rv. 637016-01; Sez. 5, n. 21797
del 20/10/2011, Rv. 619586-01), infatti, nel rinnovare il regime degli incentivi
alle assunzioni, già disposto con la I. n. 388 del 2000, art. 7, la I. n. 289 del
2002, art. 63, comma 1, ha mantenuto esplicitamente ferme, per quanto

relativamente all'”ulteriore” credito d’imposta per assunzione di lavoratori
disoccupati in aree svantaggiate, testualmente dispone (al comma 10 ultima
parte): “All’ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la
regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità
europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente
concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il
limite massimo di L. 180 milioni (ogi, 100.000,00 euro, n.d.e.) nel triennio”.
7. In questa prospettiva, dunque, e nel riconoscere il beneficio in oggetto, il
legislatore nazionale ha fatto proprio – in via di rinvio alla relativa fonte
normativa – il criterio comunitario c.d.

“de minimis”,

che, nell’ambito

dell’ordinamento sopranazionale, fissa, nell’importo di Euro 100.000 nel triennio,
il limite quantitativo al di sotto del quale “aiuti di Stato” non incorrono nel divieto
di cui all’art. 92 (poi 87), par. 1 Trattato CE. Anche tale modalità di delimitazione
della agevolazione accordata (qualunque ne sia la natura) rientra, allora, nel
legittimo esercizio delle scelte discrezionali del legislatore, essendo consentito
normare con la tecnica del rinvio (recettizio o formale) a norme di altro
ordinamento e non riscontrandosi violazioni della disciplina comunitaria, atteso
che questa, se pone agli Stati membri il divieto di concedere “aiuti di stato” in
misura eccedente la citata regola “de minimis”, non impedisce comunque loro di
circoscrivere benefici fiscali entro soglie predefinite.
8. Alla luce di quanto precede, dunque, deve ribadirsi (con Sez. 5, n. 14574
del 12/6/2017, Rv. 644684-01) che, in tema di sgravi contributivi fruiti per
assunzioni con contratti di formazione lavoro, la regola “de minimis” costituisce
un’eccezione alla generale disciplina relativa al divieto degli aiuti di Stato,
stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale la normativa restrittiva
contenuta nel trattato CE è inapplicabile; ne consegue che le specifiche
condizioni concretizzanti l’applicabilità di tale regola costituiscono elementi
costitutivi del diritto a beneficiare dello sgravio contributivo, che, come tale,
deve essere provato dal soggetto che lo invoca, il quale è tenuto a dimostrare,

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non diversamente regolato, le disposizioni di cui all’altra disciplina, che,

per un verso, che l’importo chiesto in recupero ed oggetto del singolo
procedimento sia inferiore a tale soglia, e, per altro verso, che l’ammontare
massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria “de minimis” si “sviluppi” su
un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto, comprendendovi
qualsiasi aiuto pubblico accordato, sotto qualunque forma.
9. Tanto premesso, emerge dunque evidente l’errore nel quale è incorsa la
sentenza impugnata, laddove ha qualificato l’incentivo in esame come aiuto al
lavoratore, anziché alla impresa. Come correttamente affermato nel

una rinuncia dello Stato alla riscossione di una parte delle imposte ad esso
dovute; b) il credito di imposta è concesso ai datori di lavoro che offrono
occupazione, non ai lavoratori in quanto tali (l’art. 63, I. n. 289 del 2002
richiama ben quattro volte il “datore di lavoro”; c) il beneficio si risolve nel
regolamento degli obblighi tributari del solo datore di lavoro; d) il credito di
imposta medesimo è ulteriore rispetto a quello concesso in via generale a tutti i
datori di lavoro, ma qui non a tutte le imprese, ma soltanto a quelle situate in
alcune regioni italiane. Si realizza, dunque, un aiuto specifico, selettivo, tale da
integrare la qualifica di aiuto di Stato di cui all’art. 87, Trattato CE (a mente del
quale salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il
mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli
aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma
che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare
la concorrenza).

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata con rinvio, anche
per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo in diversa
composizione.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione
tributaria regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2018

controricorso, infatti: 1) il beneficio è attribuito con risorse statali, consistendo in

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