Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19979 del 10/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 10/08/2017, (ud. 06/04/2017, dep.10/08/2017),  n. 19979

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28201/2011 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato GIANDOMENICO

CATALANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LORELLA FRASCONA’, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ACQUEDOTTO PUGLIESE AQP S.P.A. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

nonchè da:

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e

difesa dall’Avvocato GIUSEPPE LUIGI POLITO, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato GIANDOMENICO

CATALANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LORELLA FRASCONA’, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1846/2011 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 12/07/2011 R.G.N. 8317/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbimento del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato CATALANO GIANDOMENICO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Si controverte della decorrenza degli effetti prodotti dalla rettifica dell’inquadramento dell’Acquedotto Pugliese s.p.a. comunicata dall’Inail a tale ente con missiva allo stesso pervenuta il 13.3.2007, ai sensi dell’art. 14, dell’allegato 1 al D.M. 12 dicembre 2000, in conseguenza della quale la gestione delle relative tariffe passava dalla categoria denominata “altri” a quella classificata come “industria”.

L’Inail faceva decorrere retroattivamente tale variazione dall’1.1.2002 e rivendicava le conseguenti differenze economiche sui premi (nei limiti della prescrizione quinquennale) per un importo complessivo di Euro 1.476.954,24, il tutto sulla scorta di una denunzia presentata dalla stessa società il 14.1.2002 e dopo che l’Inail, con atto di “rettifica di inquadramento d’ufficio” adottato il 23.2.2007 (e pervenuto alla predetta società il 13.3.2007), aveva comunicato il nuovo inquadramento.

Il giudice del lavoro del Tribunale di Bari accolse la domanda e dichiarò illegittima la decorrenza operata dall’Inail, nonchè la richiesta di pagamento delle differenze economiche dovute al maggior premio conseguente alla predetta riclassificazione.

Tale decisione, impugnata dall’Inail, è stata confermata dalla Corte d’appello di Bari, con sentenza del 4.4. – 3.6.2011, sulla scorta del rilievo che non ricorreva alcuna delle deroghe previste dalle norme di cui al D.M. 12 dicembre 2000, artt. 14 e 16, alla regola della irretroattività della rettifica di inquadramento che, pertanto, decorreva dall’1.4.2007, ossia dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione della variazione.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inail con due motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso l’Acquedotto Pugliese s.p.a. che propone, a sua volta, ricorso incidentale in via subordinata affidato a due motivi, al quale si oppone l’Inail.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo del ricorso principale l’Inail denunzia la violazione e falsa applicazione del D.M. 12 dicembre 2000, art. 14, comma 3, norma delegata in forza del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 39,40 e 41 (T.U. assicurazione infortuni sul lavoro), anche con riferimento alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 8 e alla L. n. 88 del 1989, art. 49, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Andando di opposto avviso alle conclusioni della Corte d’appello di Bari, la difesa dell’istituto assicuratore assume che quest’ultimo, proprio in ossequio al disposto del D.M. 12 dicembre 2000 e della circolare Inail n. 9 dell’11.2.2002, aveva provveduto a retrodatare, sia pure con il limite della prescrizione quinquennale, gli effetti del provvedimento di riclassificazione all’1.7.1999, data in cui l’Inps, quale ente competente in materia di inquadramento dei datori di lavoro nelle diverse gestioni tariffarie ai fini previdenziali, aveva adottato la nuova classificazione dell’azienda ai sensi della L. n. 88 del 1989, art. 49. Quindi la difesa del ricorrente in via principale contesta l’esattezza della decorrenza riferita dalla Corte d’appello all’adozione nel 2007 del consequenziale provvedimento di rettifica dello stesso Inail. A sostegno di tale tesi si assume che la chiave di lettura della normativa sarebbe data del D.M. 12 dicembre 2000, art. 14, comma 3, ove si richiamano le L. n. 88 del 1989 e L. n. 335 del 1995, che prevedono espressamente la competenza dell’Inps in materia di inquadramento dei datori di lavoro nelle diverse gestioni tariffarie ai fini previdenziali, per cui agli effetti della decorrenza che qui interessa il riferimento non può che essere al provvedimento dell’Inps.

2. Col secondo motivo del ricorso principale viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.M. 12 dicembre 2000, art. 11, commi 1-3, norma delegata in forza del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 39,40 e 41, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5. Si contesta, in sostanza, che la Corte d’appello ha ritenuto rilevanti circostanze non dedotte dalle parti in causa, quali l’esistenza di un inquadramento provvisorio e l’eventuale responsabilità della ditta assicurata per omessa o ritardata denuncia, e travisando anche circostanze di fatto, quali la denuncia di variazione presentata dall’acquedotto pugliese in data 14.1.2002 che nulla aveva a che vedere con la rettifica di inquadramento disposta dall’Inps.

3. Col primo motivo del ricorso incidentale, proposto in via subordinata, l’Acquedotto Pugliese s.p.a. deduce la violazione dell’art. 11 preleggi e della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 8, assumendo che l’Inali non avrebbe potuto disporre “ex officio” il nuovo inquadramento con efficacia dall’1.1.2002, rettificando retroattivamente un proprio precedente atto formale, non provvisorio, autonomamente emesso e ribadito con atto del 15.12.2006 fino alla rettifica, sia in mancanza di una norma che autorizzasse tale pretesa, sia in mancanza di un comportamento omissivo, elusivo od ostativo posto in essere dalla società e tenendo presente che il principio di irretroattività era derogabile solo da una legge e non da un decreto ministeriale.

4. Col secondo motivo del ricorso incidentale subordinato l’acquedotto Pugliese ribadisce l’eccezione di avvenuta prescrizione di ogni pretesa attinente al periodo 1.1.2002 – 13.3.2002 a norma della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b).

5. Osserva la Corte che il primo motivo del ricorso principale è infondato.

La difesa dell’Inail basa sostanzialmente la propria tesi sul tentativo di ricondurre l’operazione di riclassificazione aziendale di cui trattasi nell’alveo dell’ipotesi contemplata dal terzo comma del D.M. 12 dicembre 2000, art. 14 (Nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione), ma nell’eseguire l’esegesi di tale disposizione opera una ricostruzione che, da un lato, trascura il dato letterale della norma nel suo complesso e, dall’altro, non tiene conto del principio di irretroattività enucleabile sia dello stesso D.M. 12 dicembre 2000, artt. 14 e 16, che prevedono espressamente quali sono i casi di deroga a tale principio -, sia dalla fonte primaria legislativa di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 8.

In effetti, allorquando il comma 3 del citato art. 14 fa riferimento alla diversa classificazione aziendale adottata ai sensi della L. n. 88 del 1989, art. 49 e della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 8, vale a dire quella di competenza dell’Inps, precisa anche che essa ha effetto dalla data di decorrenza del “provvedimento adottato” ai sensi delle citate disposizioni, laddove l’adozione del provvedimento che nel nostro caso rileva ai sensi delle citate disposizioni è quella eseguita da ultimo dall’Inail.

Invero, nella fattispecie vi era stata un’originaria classificazione dell’Inps nel 1999, poi modificata in via provvisoria dall’Inail nel 2002, confermata nel 2006 e seguita nel 2007 dall’ultima riclassificazione attuata unilateralmente dall’Inail con effetto retroattivo, per cui a stretto rigore è solo dall’adozione del provvedimento che ha inciso da ultimo sulla classificazione che si possono far decorrere, in ossequio al principio della irretroattività, gli effetti della variazione d’ufficio sulla quale si basa la rivendicazione delle differenze economiche connesse al nuovo premio individuato dall’Inail.

6. E’, quindi, il riferimento al fondamentale principio generale di irretroattività della legge, dettato dall’art. 11 preleggi, in assenza di diverse ipotesi di deroga normativamente previste, a condurre verso la logica conclusione che il provvedimento di esatta classificazione di un’impresa in base al D.M. 12 dicembre 2000, a fini contributivi e di rettifica della relativa tassazione errata, ha effetto dal mese successivo a quello della comunicazione (nella fattispecie dall’1.4.2007, trattandosi di provvedimento ricevuto dall’Acquedotto Pugliese il 13.3.2007, come posto bene in evidenza nell’impugnata sentenza).

D’altronde, in coerenza con il principio di civiltà giuridica introdotto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 8 (secondo cui i provvedimenti adottati d’ufficio di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l’inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro), l’art. 16 (per la rettifica d’ufficio) e art. 17 (per quella su istanza) del D.M. 12 dicembre 2000, dispongono che i provvedimenti di variazione hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvo che il datore di lavoro abbia dato causa all’errata classificazione.

7. D’altra parte soccorre il dato testuale inequivocabile delle disposizioni di cui all’art. 14 (Rettifica d’ufficio dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie) e art. 16 (Rettifica d’ufficio della classificazione delle lavorazioni) del citato D.M. 12 dicembre 2000. Infatti, in entrambe le disposizioni, al secondo comma, è previsto che il provvedimento comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi i seguenti casi nei quali esso decorre dalla data in cui l’esatto inquadramento (nell’ipotesi dell’art. 14) e l’esatta classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione (nell’ipotesi di cui all’art. 16) dovevano essere applicati: (a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto; (b) erroneo inquadramento ed erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabili al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto.

Analoga disposizione è prevista dalle norme di cui dello stesso D.M. 12 dicembre 2000, artt. 15 e 17, rispettivamente per l’ipotesi di rettifica dell’inquadramento e di rettifica della classificazione delle lavorazioni nelle gestioni tariffarie su domanda del datore di lavoro, ove è stabilito che in caso di accoglimento dell’istanza, il relativo provvedimento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata inoltrata l’istanza, salvi i casi di (a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto e (b) di erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto.

8. Anche il secondo motivo del ricorso principale è infondato.

Invero, la considerazione del ricorrente secondo il quale i giudici d’appello avrebbero travisato anche circostanze di fatto, quali la denuncia di variazione presentata dall’acquedotto pugliese in data 14.1.2002 che nulla aveva a che vedere, secondo tale tesi difensiva, con la rettifica di inquadramento disposta dall’Inps, in quanto non si trattava di variazione dell’attività di tutti i dipendenti, bensì della segnalazione di una nuova attività e di un nuovo collaboratore senza alcun riferimento alla modifica di inquadramento settoriale operata dall’Inps, non è decisiva ai fini della soluzione offerta dalla Corte territoriale che è incentrata sulla riscontrata lesione del principio della irretroattività in conseguenza della retrodatazione degli effetti dell’atto di inquadramento adottato dall’Inail in data 13.3.2007.

Pertanto il ricorso principale va rigettato, mentre rimane assorbito il ricorso incidentale che è stato proposto dall’acquedotto pugliese solo in via subordinata nell’ipotesi di accoglimento di quello principale dell’Inail.

Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente principale e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale subordinato e condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 5200,00, di cui Euro 5000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA