Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19979 del 06/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 06/10/2016, (ud. 13/01/2016, dep. 06/10/2016), n.19979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20320/2013 proposto da:

V.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DONATELLO 23, presso lo studio dell’avvocato PIERGIORGIO VILLA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FIORENZO

PRINCIPI giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE MOGLIANO, in persona del Sindaco pro tempore Dott.

Z.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 40, presso lo

studio dell’avvocato MARIA GRANILLO, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUCA FORTE giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 181/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA –

Sezione Specializzata Agraria, depositata il 08/04/2013, R.G.N.

1131/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato PIERGIORGIO VILLA;

udito l’Avvocato LUCA FORTE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

I FATTI

Il Tribunale di Macerata, dinanzi al quale il Comune di Mogliano aveva convenuto V.E. intimandogli lo sfratto per intervenuta cessazione di un rapporto di affitto della durata annuale – giusta deroga apposta al relativo contratto in presenza del rappresentante di categoria dell’affittuario, Dott. A. respinse la domanda, ritenendo che la sottoscrizione del detto rappresentante fosse stata apposta in un momento successivo alla stipula, onde la nullità del contratto e la sua trasformazione, quoad tempus, in affitto di durata legale, pari a 15 anni.

La corte di appello di Ancona, investita dell’impugnazione proposta dall’ente territoriale, la accolse, ritenendo provata l’effettiva e diligente assistenza prestata al convenuto dall’esponente della categoria professionale al momento della stipula della convenzione negoziale in deroga, sì come espressamente attestata nel testo contrattuale onde l’irrilevanza della diacronia dell’apposizione della firma da parte dell’ A..

Per la cassazione della sentenza della Corte marchigiana V.E. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo di censura.

Resiste il comune di Mogliano con controricorso.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato.

Con il primo ed unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 203 del 1982 e dell’art. 1419 c.c..

Il motivo è privo di pregio.

Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che le stesse dichiarazioni del V., di natura confessoria, in ordine al fattivo ed esaustivo intervento dell’ A. nel corso dell’intera trattativa, deponessero inequivocamente nel senso della piena consapevolezza dell’affittuario in ordine alla concordata scadenza in deroga del contratto agrario – tanto che lo stesso V. ebbe a proporre al comune una proroga o una rinnovazione del contratto prima della relativa scadenza -, di tal che la mera irregolarità formale della non contestualità della sottoscrizione da parte del rappresentante di categoria non ne inficiava affatto la validità.

Tutte le censure mosse alla sentenza impugnata, relative alla pretesa nullità del contratto, così come prospettate dal ricorrente, appaiono, pertanto, del tutto fuori fuoco, poichè volte, nella loro più intima sostanza, ad ottenere un riesame del merito della controversia, ciò che risulta istituzionalmente precluso nei giudizi dinanzi alla Corte di legittimità.

Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza.

Liquidazione come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 3200, di cui Euro 200 per spese.

Rilevato che, dagli atti, il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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