Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19978 del 30/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19978 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

SENTENZA

sul ricorso 5885-2010 proposto da:
MARSELLA PIETRO MRSPTR60B01H163Y, MARSELLA PASQUALE
MRSPQL31L01I712W, MARS ELLA BRUNO LUCIANO
MRSBNL61T13H163H in proprio e in qualita’ di eredi
della de cuius GENOVESI SARINA, DI TOPPA LUCIA MARIA
DTPLMR64L42I712I,elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA GREGORIO VII 466, presso lo studio dell’avvocato
FLOCCO MARINA, che li rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 30/08/2013

BANCA POPOLARE DI APRILIA S.P.A. (gia’ Soc. COOP. A
R.L.) 00089400592, in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante
p.t. Rag. EMILIO VESCOVI, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA ACCIAIOLI 7, presso lo studio dell’avvocato

delega in atti;
TREVI FINANCE n. 3 S.R.L. 03527590263 e per essa
UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A. (gia’ U.G.C.
BANCA S.P.A.) quale creditrice di cessione tra BANCA
ROMA S.P.A., MCC S.P.A. e LEASING ROMA S.P.A., in
persona del Sig. GIANCARLO CAVAROCCHI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA TACITO 7, presso lo studio
dell’avvocato CORONATI RODOLFO, rappresentata e difesa
dall’avvocato TASCIOTTI FAUSTO giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro

BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A. , INTESABCI GESTIONE
CREDITI S.P.A. ;
– intimati –

avverso la sentenza n. 292/2009 del TRIBUNALE di
LATINA, depositata il 24/02/2009 R.G.N. 4495/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/07/2013 dal Consigliere Dott. FRANCO DE
STEFANO;
udito l’Avvocato MARINA FLOCCO;

TAMIETTI PAOLO, che la rappresenta e difende giusta

udito l’Avvocato PAOLO TAMIETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per

il rigetto del ricorso.

3

Svolgimento del processo

1. All’esecuzione immobiliare promossa ai loro danni ad
impulso della Banca Popolare di Aprilia spa presso il
tribunale di Latina si opposero, con ricorso dep. il
7.8.01, Bruno Luciano, Pietro e Pasquale Marsella, nonché

Genovesi, nelle rispettive qualità: i primi due, di
mutuatari in forza di due distinti contratti del 6.9.90 e
del 16.1.91 con l’esecutante; l’ultima ed il terzo, di
un’ipoteca e da una fideiussione a garanzia di tali mutui;
il primo, altresì, di altro mutuo del 31.3.05; il secondo e
l’ultima, di un’ulteriore ipoteca concessa a garanzia di
questo terzo mutuo; il terzo e la quarta, di fideiussione a
garanzia di quest’ultimo.
Intervenute nella procedura esecutiva anche la Comit e
la Banca di Roma, gli opponenti si dolsero, tra l’altro,
della nullità della clausola di determinazione degli
interessi dei primi due contratti di mutuo, della
violazione dei limiti posti dalla legge 108/96,
dell’illegittimità dell’anatocismo quanto all’intervento
successivo della procedente ed a quello della Banca di
Roma; invocando le relative declaratorie e la condanna
della procedente al risarcimento dei danni patrimoniali e
non. Contestate dalla procedente, dalla succeditrice della
Banca Commerciale Italiana e dalla Banca di Roma le domande
proposte nei loro rispettivi confronti, la causa, istruita
con consulenza tecnica contabile di ufficio, fu decisa dal
tribunale di Latina con sentenza 24.2.09, n. 292.

36,5

Lucia Maria Di Toppa, in proprio e quali eredi di Sarina

Con quest’ultima, per quel che qui ancora interessa:
quanto al procedente, fu esclusa l’applicabilità della
legge 108/96, ma riconosciuta la nullità del tasso pattuito
in misura ultralegale – e disposta l’applicazione di quello
legale fino all’entrata in vigore della L. 154/92 e poi di

capitalizzazione di interessi; quanto agli interventori,
dichiarata inammissibile ogni contestazione dell’entità del
credito, riservandola alla fase distributiva.
Per

la

cassazione

di

tale

sentenza

ricorrono,

affidandosi a quattro motivi, Bruno Luciano Marsella,
Pietro Marsella e Pasquale Marsella, in proprio e quali
eredi di Sarina Genovesi, nonché Lucia Maria Di Toppa;
resistono con separati controricorsi la Banca Popolare di
Aprilia spa (già scarl) e la Unicredit Credit Management
Bank spa, quale mandataria di Trevi Finance n. 3 srl,
succeditrice della Banca di Roma; e, per la pubblica
udienza del 4.7.13, i ricorrenti depositano memoria – di
aggiornamento anche sullo stato della procedura esecutiva
in cui si inscrive la vicenda per cui è causa – a cui
allegano documenti non relativi, però, all’ammissibilità
del ricorso, mentre Trevi Finance 3, adducendo costituirsi
a mezzo di nuovo difensore, deposita a sua volta memoria.
Motivi della decisione

2. Bruno Luciano Marsella, Pietro Marsella e Pasquale
Marsella, in proprio e quali eredi di Sarina Genovesi,
nonché Lucia Maria Di Toppa, si dolgono:
– col primo motivo, di “illegittimità della sentenza
impugnata ex art. 360 c.p.c. n. 3 per erronea e falsa
4

quello sostitutivo da essa previsto – e della

applicazione dell’art. 117 d.lgs. 385/93 in luogo del tasso
sostitutivo ex art. 1284 3 c.c. – omessa applicazione della
norma transitoria di cui all’art. 161 p. 6) del d.lgs.
385/93 – omessa applicazione dell’art. 1 2 dlgs. 394/00
siccome recepito dalla 1. 24/2001 per il contratto

Latina, con rep. n. 19621 e racc. n. 1875″; e concludono
col seguente plurimo quesito:

dica l’Ecc.ma Corte adita se

in riferimento al tasso sostitutivo di cui all’art. 117 p.
7 lett. a) del Dlgs 385/93 – determinato tenuto conto dei
tassi minimi o di quelli massimi nominali dei buoni
ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari
eventualmente indicati dal ministro del tesoro – la
locuzione ‘emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione
del contratto’, debba intendersi al momento in cui il
contratto è stato stipulato (con ciò riferendosi, n caso di
contratto stipulato nel 1960 ai tassi dell’epoca ben più
onerosi di quelli del 1994) oppure al momento in cui il
rapporto si è concluso; dica l’Ecc.ma Corte adita se 11
tasso sostitutivo determinato ex art. 117 p.

7 lett. a) del

dlgs 385/93 tenuto conto dei tassi minimi o di quelli
massimi nominali del buoni ordinari del tesoro annuali o di
altri titoli similari eventualmente indicati dal ministro
del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la
conclusione del contratto, possa ritenersi in misura fissa
o debba, comunque, essere soggetto a condizione di
variabilità esattamente come previsto nel contratto, nullo
nella sola parte relativa alla clausola determinativa
dell’interesse; dica l’Ecc.ma Corte adita se il tasso

5

31/03/1995 a rogito del notaio Pasquale Cante fu Carmine in

sostitutivo determinato ex art. 1 comma 2 del dlgs 394/00
sia comunque applicabile per determinare l’interesse di
mora in un rapporto contrattuale per il quale è in corso
l’escussione della garanzia ipotecaria mediante esecuzione
forzata”;

impugnata ex art. 360 c.p.c. n. 3 per erronea e falsa
applicazione della 1. 7/3/96 n. 108 e dell’art. 1815 2 c.c.
ai contratti di cui alla fattispecie”; e concludono col
seguente quesito di diritto:

“dica l’Ecc.ma Corte adita se

il saggio di interesse lecitamente pattuito nell’anno 1995
dal 14% al 18,50% annuo possa ritenersi legittimo ed
efficace con un limite di legge al 13% rispetto al tasso
pattuito in un contratto del maggio 1997 nella medesima
misura dal 14% al 18,50% che invece è illecito ab origine”;
– col terzo motivo, di “illegittimità della sentenza
impugnata ex art. 360 c.p.c. n. 3 e 5 per omessa
insufficiente o contraddittoria motivazione sul rigetto
della domanda dell’opponente per la declaratoria di
inefficacia del precetto”; e concludono col seguente
quesito:

“dica l’Ecc.ma Corte adita se l’indeterminatezza

dell’oggetto del contratto, e quindi la sua nullità
parziale ex art. 1419 2 c.c., determini nullità e/o
inefficacia del precetto che ne ha intimato il pagamento”;
– col quarto motivo, di “illegittimità della sentenza
impugnata ex art. 360 c.p.c. n. 5 per omessa, insufficiente
o contraddittoria motivazione sul rigetto della domanda
dell’opponente in relazione ai rapporti di conto corrente

6

– col secondo motivo, di “illegittimità della sentenza

della Banca Popolare di Aprilia e della Banca Commerciale
Italiana”.
Dal canto suo, la controricorrente Banca Popolare di
Aprilia: quanto al primo motivo,

argomenta per la

correttezza della soluzione adottata dalla gravata

legale, del tasso sostitutivo ai sensi degli artt. 4 legge
154/92 e 117, co. 6 e 7, t.u. 385/93, dovendo applicarsi la
disciplina previgente ai rapporti sorti antecedentemente
all’entrata in vigore della prima di tali leggi, ma non
ancora esauriti; del secondo motivo deduce l’infondatezza,
per la chiarezza della norma interpretativa
sull’applicabilità della normativa antiusura solo al
momento della pattuizione; del terzo motivo nega la
fondatezza, non comportando alcun vizio del precetto la
rideterminazione, anche mediante inserzione automatica di
clausole, del quantum realmente dovuto; ricalca, quanto al
quarto motivo, la motivazione della gravata sentenza a
sostegno della pronuncia di inammissibilità delle
contestazioni avverso gli interventi.
Infine, la Trevi Finance 3, come rappresentata, deduce
l’intervenuta transazione delle controversie con gli
opponenti originari e richiama la declaratoria di
cessazione della materia del contendere nei rapporti tra
costoro e la Banca di Roma.
3.

Ciò posto,

va esclusa l’ammissibilità della

documentazione prodotta dai ricorrenti in uno alla memoria
di cui all’art. 378 cod. proc. civ., perché non relativa
alla stessa ammissibilità del ricorso. D’altra parte, non è

7

sentenza, in ordine all’applicazione, in luogo di quello

rituale – mantenendo peraltro validità la costituzione del
difensore originario – la costituzione di nuovo difensore
in forza di mandato

ad litem non autenticato per notaio,

non potendosi applicare al presente giudizio, siccome non
iniziato in primo grado dopo la data di entrata in vigore

cod. proc. civ.
Ancora, va premesso che, essendo la sentenza impugnata
stata pubblicata tra il 2.3.06 ed il 4.7.09, alla
fattispecie continua ad applicarsi, nonostante la sua
abrogazione (ed in virtù della disciplina transitoria di
cui all’art. 58, comma quinto, della legge 18 giugno 2009,
n. 69) l’art. 366-bis cod. proc. civ. e, di tale norma, la
rigorosa interpretazione elaborata da questa Corte (Cass.
27 gennaio 2012, n. 1194; Cass. 24 luglio 2012, n. 12887;
Cass. 8 febbraio 2013, n. 3079). Pertanto:
3.1. i motivi riconducibili ai nn. 3 e 4 dell’art. 360
cod. proc. civ. vanno corredati, a pena di inammissibilità,
da quesiti che devono compendiare: a) la riassuntiva
esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice
di merito; b) la sintetica indicazione della regola di
diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di
diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta
applicare al caso di specie (tra le molte, v.: Cass. Sez.
Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio
2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8
novembre 2010, n. 22704); d) questioni pertinenti alla
ratio decidendi,

perché, in contrario, difetterebbero di

decisività (sulla necessità della pertinenza del quesito,

8

della legge 18 giugno 2009, n. 69, la novella dell’art. 83

per tutte, v.: Cass. Sez. Un., 18 novembre 2008, n. 27347;
Cass., ord. 19 febbraio 2009, n. 4044; Cass. 28 settembre
2011, n. 19792; Cass. 21 dicembre 2011, n. 27901);
3.2. a corredo dei motivi di vizio motivazionale vanno
formulati momenti di sintesi o di riepilogo, che devono

del ricorso, il quale indichi in modo sintetico, evidente
ed autonomo rispetto al tenore testuale del motivo,
chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure se non soprattutto – le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la rende inidonea a
giustificare la decisione (Cass. 18 luglio 2007, ord. n.
16002; Cass. Sez. Un., l ° ottobre 2007, n. 20603; Cass. 30
dicembre 2009, ord. n. 27680);
3.3. infine, è consentita la contemporanea formulazione,
nel medesimo motivo, di doglianze di violazione di norme di
diritto e vizio motivazionale, ma solo all’imprescindibile
condizione che ciascuna sia accompagnata dai rispettivi
quesiti e momenti di sintesi (per tutte: Cass. sez. un., 31
marzo 2009, n. 7770; Cass. 20 dicembre 2011, n. 27649).
4. Vanno applicati i criteri di cui al paragrafo
precedente ai singoli motivi di ricorso.
4.1. Il primo motivo è inammissibile, perché assistito
da un quesito plurimo, nel quale tuttavia manca ogni

quand’anche solo sommario – riferimento alle peculiarità
della fattispecie concreta ed anzi articolato – quanto alle
prime due questioni – su di una prospettazione alternativa
e quindi su di un diretto interpello alla Corte.
9

consistere in uno specifico e separato passaggio espositivo

Tanto esime dal rilevare che non vi è indicazione, nel
ricorso e a dispetto dell’integrale trascrizione di
amplissimi stralci degli atti del giudizio di merito (e
lasciata impregiudicata la questione di inammissibilità per
tale modalità di redazione del ricorso), del tenore
con indicazione puntuale della

relativa sede processuale – con cui, negli specifici esatti
termini,

le tre distinte questioni di diritto qui

sviluppate sarebbero state sottoposte al giudice del merito
(e quindi con violazione dei principi sul contenuto del
ricorso elaborati, per la verifica dell’ammissibilità per
non novità della questione lamentata come non esaminata dal
giudice del merito, da: Cass. 2 aprile 2004, n. 6542; Cass.
10 maggio 2005, n. 9765; Cass. 12 luglio 2005, n. 14599;
Cass. 11 gennaio 2006, n. 230; Cass. 20 ottobre 2006, n.
22540; Cass. 27 maggio 2010, n. 12992; Cass. 25 maggio
2011, n. 11471; Cass. 11 maggio 2012, n. 7295; Cass. 5
giugno 2012, n. 8992; Cass. 22 gennaio 2013, n. 1435).
Del resto, poiché in claris non fit interpretati°,
potrebbe osservarsi che la locuzione

ben

‘emessi nei dodici

mesi precedenti la conclusione del contratto’,

rilevante ai

fini dell’art. 117, co. 7, lett. a), d.lgs. 1 settembre
1993, n. 385, non tollera interpretazioni estensive o
abrogative, che consentano di ancorare il tempo di
riferimento ad un’epoca diversa dalla conclusione del
contratto; la stessa conclusione cioè la medesima
chiarezza dell’espressione testuale – elide ogni rilevanza
alla pattuizione, in contratto, della variabilità del ,
tasso, visto che la disposizione suddetta richiama solo
10

testuale degli atti

l’entità del tasso riferita ad un tempo ben determinato e
quindi unitariamente fissato.
4.2. Il secondo motivo è inammissibile, perché il
quesito che lo correda si articola su dati numerici il cui
collegamento con la fattispecie concreta e quella legale

generico, senza consentire neppure di identificare la

regula iuris astratta che si assume malamente applicata e
quella concreta in effetti applicata. Tanto esime dal
rilevare che il medesimo tenore testuale del quesito
impedisce, anzi, di cogliere una qualsivoglia questione: la
quale non può essere estrapolata dalla disamina del motivo
nel suo complesso, pena la vanificazione della previsione
legislativa sulla necessità della separatezza e funzione
sintetica del quesito.
4.3. Il terzo motivo è inammissibile:
– quanto alla doglianza di vizio motivazionale, perché,
al riguardo, privo del momento di sintesi o di riepilogo
previsto dal capoverso dell’art. 366-bis cod. proc. civ. e
dai rigorosi requisiti di cui sub 3.2;
– quanto alla doglianza di violazione di norme di
diritto, perché il quesito a suo corredo è apodittico,
astratto e generico quanto alla formulazione della

regula

iuris astratta che si assume violata, nonché – soprattutto
– privo di riferimenti alla fattispecie concreta, nella
quale si è fatta questione di inserzione automatica di
clausole in luogo di quelle nulle, ma in rapporto a ben
determinate e circoscritte fattispecie, normativamente e
specificamente disciplinate.

11

che si assume violata è addotto in modo apodittico e

D’altra parte, già in astratto e per giurisprudenza
consolidata, la non spettanza dell’intero credito azionato
con il precetto non comporta mai un vizio di quest’ultimo e
tanto meno nella sua interezza, ma soltanto la
rideterminazione del

quantum

per il quale sono stati

(per tutte e tra le più recenti: Cass. 26 luglio 2012, n.
13205; Cass. 3 maggio 2011, n. 9698; Cass. 17 novembre
2009, n. 24215; Cass. 13 novembre 2009, n. 24047; Cass. 18
febbraio 2008, n. 4022; Cass. 20 maggio 2003, n. 7886).
4.4. 2, infine inammissibile la doglianza di vizio
motivazionale, di cui al quarto motivo, perché del tutto
priva di alcun momento di sintesi o di riepilogo previsto
dal capoverso dell’art. 366-bis cod. proc. civ. e quindi
tanto meno dai rigorosi requisiti di cui sub 3.2.
5.

In

conclusione,

il

ricorso

va

dichiarato

inammissibile – nella relativa declaratoria assorbita ogni
questione, quand’anche preliminare, della controricorrente
succeditrice della Banca di Roma spa – ed i soccombenti
ricorrenti, tra loro in solido per la comunanza di
posizione processuale, condannati alle spese del presente
giudizio di legittimità in favore di ciascuna delle due
controricorrenti (sussistendo la soccombenza dei
.

ricorrenti, nei rapporti con la Banca di Roma, per non
avere essi chiaramente limitato, in ricorso, la richiesta
di pronuncia di questa Corte ai soli rapporti con le altre
parti, così costringendo pure detta intimata a difendersi).
P. Q. M.

12

legittimi l’avvio e la prosecuzione del processo esecutivo

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna
Bruno Luciano Marsella, Pietro Marsella e Pasquale
Marsella, in proprio e quali eredi di Sarina Genovesi,
nonché Lucia Maria Di Toppa, tra loro in solido, al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità,

in pers. del leg. rappr.nte p.t., in C 3.200,00, di cui C
200,00 per esborsi; in favore della Trevi Finance 3 srl,
come rappresentata, in pers del leg. rappr.nte p.t., in

e

3.200,00, di cui C 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
terza sezione civile della Corte suprema di cassazione,
addì 4 luglio 2013.

liquidate: in favore della Banca Popolare di Aprilia spa,

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