Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19978 del 29/09/2011
Cassazione civile sez. trib., 29/09/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 29/09/2011), n.19978
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
C.P., CA.ED.AL.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 335/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 23/04/08, depositata il
30/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA.
La Corte:
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“Con sentenza n. 335/39/08, la CTR del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di prime cure, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da Ca.
E.A. e C.P. avverso l’avviso di accertamento in rettifica del loro reddito di partecipazione alla società CE.DA.CON. s.a.s. Il giudice di appello si limitava a fare riferimento ad altra decisione concernente l’accertamento di un maggior reddito in capo alla predetta società, ritenendo di adottare – per tale ragione soltanto – un’identica decisione nei confronti dei soci.
Avverso la sentenza n. 335/39/08 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate articolando tre motivi, con i quali deduce la nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione e per violazione del disposto dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 295 c.p.c., attesa l’evidente pregiudizialità del giudizio relativo all’accertamento del reddito della società rispetto all’altro giudizio instaurato dai soci. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
I tre motivi di ricorso – da trattare congiuntamente, attesa la loro evidente connessione – appaiono manifestamente fondati.
Va osservato, infatti, che entrambi i giudizi – concernenti rispettivamente l’accertamento unitario del reddito della società di persone de qua ed il reddito di partecipazione dei singoli soci – avrebbe richiesto l’integrazione del contraddittorio tra tutti i soggetti interessati, quali litisconsorti necessari, secondo il costante insegnamento di questa Corte (v., tra le tante, Cass.S.U. 14814/08, Cass. 11459/09). Sicchè la CTR non avrebbe dovuto decidere il giudizio nel inerito, motivando per relationem, con rinvio alla sentenza emessa in altro giudizio svoltosi a contraddittorio non integro. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”;
– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
– che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Latina, la quale procederà a nuovo esame della controversia, nel contraddittorio di tutti i soggetti interessati.
Concorrono giusti motivi per dichiarare compensate fra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
PQM
La Corte di Cassazione;
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della CTP di Latina; dichiara compensate fra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011