Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19978 del 24/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/07/2019, (ud. 27/03/2019, dep. 24/07/2019), n.19978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 18116/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

domicilia;

– ricorrente –

contro

JANSSEN PHARMACEUTICAL l.t.d., con sede legale in (OMISSIS), P.IVA,

in Italia: (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata difesa dagli Avv.ti Prof. Leonardo Perrone,

Giuseppe Marini, Gianmarco Tardella ed Eugenio della Valle, don

domicilio presso gli Avv.ti Prof. Leonardo Perrone e Gianmarco

Tardella, con studio in Roma in via Giacomo Puccini n. 9;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 133/22/2013, pronunciata il 16 gennaio 2013 e depositata il 18

aprile 2013;

udita la relazione svolta nell’udienza del 27 marzo 2019 dal

Consigliere Fabio Antezza;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Ettore

Pedicini, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’Avv. Giulio Bacosi (dell’Avvocatura

Generale dello Stato), che ha insistito nel ricorso;

udito, per il controricorrente l’Avv. Perrone Leonardo, che ha

insistito nel controricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (anche: “A.D.”) ricorre, con sei motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di rigetto (anche) dell’appello principale proposto dalla stessa Amministrazione avverso la sentenza n. 230/63/2011 della CTP di Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione proposta dall’importatore JANSSEN PHARMACEUTICAL l.t.d. avverso verbale di contestazione e conseguente avviso di accertamento per maggiore IVA all’importazione (notificato il 19 settembre 2008).

2. JANSSEN PHARMACEUTICAL l.t.d., società di diritto irlandese e con rappresentante fiscale in Italia a fini IVA, importò in Italia merci (farmaci sterili, spediti da Puerto Rico), avvalendosi della procedura semplificata di domiciliazione (titolare della relativa autorizzazione Dhl Global Firwardind s.p.a.). In particolare: l’importazione fu segnalata con dichiarazione di TRANSITO T1 presentata presso l’aeroporto di Milano Malpensa; il successivo 13 febbraio 2008, il titolare dell’autorizzazione per la procedura di domiciliazione, a mezzo fax, preavvisò all’Ufficio di Roma (Fiumicino) la detta importazione e lo stesso giorno il citato Ufficio effettuò sulla merce (giunta presso il titolare della procedura a mezzo camion) un controllo riscontrando un peso totale dei dieci colli pari a 1.762 Kg (lordi), superiore a quello risultante dal documento T1 (pari a 907,2 Kg, lordi).

Il 26 febbraio 2008 Dhl Global Firwardind s.p.a. (rappresentante dell’importatore in procedura di domiciliazione) presentò all’Ufficio doganale le dichiarazioni doganali di importazione relative alla preavvisata procedura domiciliata.

In ragione delle riscontrate difformità inerenti il peso di cui innanzi e, quindi, in considerazione della ritenuta maggiore quantità di merce importata (rispetto a quella indicata nella bolletta di cauzione), l’A.D. di Roma emise verbale di contestazione della violazione di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 305, comma 2, (di seguito, anche: “TULD”).

Il successivo 19 settembre 2008 la medesima A.D. notificò all’importatore avviso di accertamento per la relativa maggiore IVA all’importazione (non anche per dazi, essendo essi, per le merci in oggetto, pari allo 0%).

3. Il contribuente impugnò, separatamente, innanzi al Giudice tributario il verbale di contestazione e l’avviso di accertamento con ricorsi accolti dalla CTP di Roma, all’esito di simultaneus processus celebrato previa riunione dei due processi. Il Giudice di merito statuì in ragione tanto della nullità dell’avviso di accertamento per essere stato emesso dall’Ufficio territorialmente incompetente, quello di Roma in luogo di quello di Milano, quanto della mancata pesatura delle merci importate al netto dei dieci colli.

4. La statuizione di primo grado fu confermata dalla CTR, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione, previo rigetto tanto dell’appello principale, proposto dall’A.D., quanto di quello incidentale esperito dal contribuente.

La Commissione regionale, in particolare confermò l’annullamento degli atti impugnati in quanto emessi da un Ufficio territorialmente incompetente, ritenendo l’unica dichiarazione doganale in forza della quale fosse esigibile l’imposta quella effettuata presso la dogana di partenza (Milano-Malpensa). L’unica, quest’ultima, competente a riscuotere i diritti doganali (spettando a quella di destinazione il compito di scaricare la bolletta di cauzione ma non il potere di recuperare le somme dovute).

La CTR argomentò dall’interpretazione degli artt. 145 e 146 TULD fornita dalla giurisprudenza di legittimità, ritenendo la fattispecie in esame, caratterizzata da un contestato maggiore peso delle merci rispetto a quello dichiarato presso la dogana di partenza, assimilabile, ai fini della determinazione della competenza territoriale, a quella della mancata presentazione (totale o parziale) presso la dogana di destinazione delle merci spedite con la bolletta di cauzione (il riferimento, esplicito, è a Cass. Sez. U., 22/01/1991, n. 555, Rv. 470596-01).

Fermo il ritenuto “carattere assorbente delle considerazioni” di cui innanzi, il Giudice d’appello comunque ritenne giustificata da parte del contribuente la differenza di peso riscontrata dalla dogana di destinazione (dovuta agli imballaggi dei colli).

La Commissione regionale, sul punto, letteralmente, così argomentò: “… l’esame dei documenti aziendali…dimostrano infatti che il peso netto della merce presentata in dogana fosse sostanzialmente coincidente con quello dichiarato alle autorità, dipendendo il maggior perso esclusivamente dal peso degli imballaggi”. Ciò fu evinto, in particolare, dal peso netto della merce oggetto di importazione come emergente “… dall’esame dei c.d. “certificate of compilance for bulk” del 12 febbraio 2008″. A quanto innanzi, la CTR aggiunse che trattavasi di valore ritenuto congruo anche dalla stessa Amministrazione all’esito di un “contraddittorio amministrativo conclusosi in data 1 luglio 2008”.

5. Contro la sentenza d’appello l’A.D. propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, ed il contribuente si difende con controricorso, prospettando profili di inammissibilità dei motivi dal n. 2 al n. 6 e, comunque, il rigetto del ricorso.

In sede di discussione le parti concludono come riportato in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Preliminare è la trattazione dei motivi nn. 4, 5 e 6 del ricorso, congiunta in ragione della connessione dei relativi oggetti, in quanto il loro mancato accoglimento comporterebbe, come nella specie, inammissibilità delle altre censure, per sopravvenuta carenza di interesse.

2.1. Con il motivo n. 4 si deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, quale l’accertamento di quale fosse il peso dei dieci colli importati.

Con il motivo n. 5 si deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la contraddittorietà motivazionale su punto decisivo e controverso del giudizio, quale l’accertamento di quale fosse il peso dei dieci colli importati.

Con il motivo n. 6 si deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, quale l’omessa motivazione sulla non pertinenza, con riferimento all’importazione in esame, degli esiti del contraddittorio amministrativo in merito al peso (al quale fa riferimento negli ultimi righi la CTR).

2.2. I tre motivi in oggetto sono infondati.

Il quarto ed il sesto sono comunque anche inammissibili in quanto denunciati, il n. 4, una contraddittorietà motivazionale, non prospettata quale fondante la nullità della sentenza, ed il n. 6, non un omesso esame di un fatto storico bensì una valutazione del giudice di merito, quindi profili non più sindacabili, nei termini prospettati, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sua formulazione ratione temporis applicabile (successiva alla modifica apportata con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b. conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012, n. 134).

La CTR ha posto a fondamento della decisione due autonome rationes decidendi. Essa ha difatti confermato l’annullamento degli atti impugnati in quanto emessi da un Ufficio territorialmente incompetente e, fermo il “carattere assorbente delle considerazioni” di cui innanzi, ritenne giustificata da parte del contribuente la differenza di peso riscontrata dall’Amministrazione finanziaria, con motivazione, peraltro non contraddittoria, fondata sulle emergenze processuali la cui valutazione, comunque non sindacata, è preclusa a questa Corte.

La Commissione regionale, sul punto, letteralmente, ha difatti così argomentato: “… l’esame dei documenti aziendali…dimostrano infatti che il peso netto della merce presentata in dogana fosse sostanzialmente coincidente con quello dichiarato alle autorità, dipendendo il maggior perso esclusivamente dal peso degli imballaggi”. Ciò fu evinto, in particolare, dal peso netto della merce oggetto di importazione come emergente “… dall’esame dei c.d. “certificate of compilance for bulk” del 12 febbraio 2008″.

A quanto innanzi, la CTR ha solo aggiunto, quale mera ulteriore argomentazione in fatto, che, comunque, trattavasi di valore ritenuto congruo anche dalla stessa Amministrazione all’esito di un “contraddittorio amministrativo conclusosi in data 1 luglio 2008”.

3. gli altri motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione dei relativi oggetti.

3.1. Con il motivo n. 1 si deducono, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 145, degli artt. 81 e ss. del C.D.C. (reg. CEE 2913/1992), del Reg. CEE n. 2454 del 1993, artt. 263 e ss. e del loro combinato disposto. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 36, del Reg. CEE n. 2454 del 1993, artt. 203 e 215”.

Sostanzialmente, ci si duole della circostanza per la quale la decisione della CTR sarebbe “frutto di confusione concettuale relativamente ad istituti doganali quali il transito comunitario e la procedura domiciliata”. Per il ricorrente, in particolare, nella specie, caratterizzata della procedura di domiciliazione e non da una mancata (totale o parziale) presentazione della merce alla dogana di destinazione bensì da un ritenuto riscontrato maggiore peso di essa, non troverebbe applicazione il disposto di cui all’art. 145 TULD, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.

Con il motivo n. 2 si deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, quale l’accertamento del luogo ove fosse sorta l’obbligazione doganale.

Con il motivo n. 3 si deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la contraddittorietà motivazionale su punto decisivo e controverso del giudizio, quale l’accertamento del luogo ove fosse sorte l’obbligazione doganale.

3.2. I motivi in esame, volti a criticare l’altra autonoma ragione della decisione, quella inerente l’incompetenza territoriale dell’Ufficio, sono inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse ad impugnate, in ragione del rigetto delle doglianze (di cui ai già trattati motivi nn. 4. 5 e 6) relative ad una delle due autonome rationes decidendi fondanti la sentenza impugnata (quella inerente all’effettivo peso delle merci).

4. In conclusione, il ricorso non merita accoglimento ed il ricorrente deve essere condannato pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che si liquidano, in applicazione dei parametri applicabili ratione temporis, in complessivi Euro 17.300,00, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge.

L’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione, trattandosi di Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esente dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (ex plurimis: Cass. sez. Cass. sez. 6-4, 29/01/2016, n. 1778, Rv. 638714-01; Cass. sez. 6-4, 05/11/2014, n. 23514, Rv. 633209-01; Cass. sez. 3, 14/03/2014, n. 5955, Rv. 630550-01).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che si liquidano in Euro 17.300,00, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA., come per legge.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

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