Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19978 del 13/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 13/07/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 13/07/2021), n.19978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1576-2020 proposto da:

B.F., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DEBORAH BERTON;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Trieste, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 3134/2019 del TRIBUNALE di TRIESTE,

depositato il 09/11/2019 R.G.N. 4537/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con decreto n. 3134/2019 il Tribunale di Trieste ha respinto il ricorso proposto da B.F., cittadino dell'(OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

1.1. dal decreto si evince che il richiedente ha motivato l’allontanamento dal paese di origine con il timore di conseguenze negative per la incolumità personale derivatogli dal fatto di essere stato sequestrato e torturato e di avere subito, minacce e tentativi di uccisione da parte di terroristi contrari allo svolgimento del servizio militare; tali terroristi, infiltrati nell’amministrazione pubblica, avevano appreso le sue intenzioni di raffermarsi nel servizio militare per 17 anni e di conseguenza lo avevano minacciato;

1.2. il Tribunale ha ritenuto il racconto generico ed incompleto, privo di plausibilità ed evidenziato che in (OMISSIS) il servizio militare è obbligatorio e costituisce una precondizione per lo svolgimento di attività lavorativa sicché rappresenta la normalità;; tanto escludeva l’esistenza di un grave pericolo o il fondato timore di persecuzione in caso di rientro; era inoltre da escludere una situazione di violenza generalizzata nella zona di provenienza; non vi era spazio, infine, per il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria in mancanza di prove del racconto e non potendo prescindersi quanto meno dalla credibilità soggettiva del richiedente; non rilevavano le buone prospettive di integrazione in Italia né il richiedente aveva dedotto specifiche ragioni umanitarie che avrebbero potuto giustificare il rilascio del permesso di soggiorno;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso B.F. sulla base di due motivi;

3. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo parte ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti rappresentato dal grado di pericolosità e violenza indiscriminata presente in (OMISSIS);

2. con il secondo motivo deduce violazione e mancata applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, commi 3, 4, e 5, del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c);

3. i motivi sono illustrati congiuntamente; con essi chi ricorre, premesso che il Tribunale aveva posto a fondamento della propria decisione principalmente la non credibilità del racconto, assume che le considerazioni in tema di servizio militare in (OMISSIS) sviluppate dal giudice di merito non erano pertinenti alla vicenda narrata che faceva riferimento a sequestri, violenze e torture ad opera di terroristi, circostanze che avevano trovato riscontro nella documentazione prodotta attestante un’invalidità pari al 15%; lamenta, inoltre, la mancata considerazione della complessiva situazione generale dell'(OMISSIS), quale ricostruibile sulle base delle fonti richiamate, situazione che assume connotata da violenza generalizzata e da dilagante impunità nei confronti di palesi violazioni dei diritti umani oltre che dalla diffusa presenza di terroristi; denunzia che non era stato osservato il dovere di cooperazione istruttoria e che la verifica di credibilità non era stata effettuata alla stregua dei criteri di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3; critica il rigetto della domanda di protezione umanitaria assumendo di avere documentata la prova dell’esposizione a pericolo;

4. i motivi sono meritevoli di accoglimento. Si premette che in base ad un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere affidata alla mera opinione del giudice ma deve essere il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiere non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, e tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c) D.Lgs. cit.), senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (Cass. n. 2956/2020, n. 19716/2018n. 26921/2017); solo all’esito di un esame effettuato nel modo anzidetto, le dichiarazioni del richiedente possono essere considerate inattendibili e come tali non meritevoli di approfondimento istruttorio officioso, salvo restando che ciò vale soltanto per il racconto che concerne la vicenda personale dei richiedente, che può rilevare ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), ma non per l’accertamento dei presupposti per la protezione sussidiaria di cui all’art. 14 cit., lett. c – la quale non è subordinata alla condizione che l’istante fornisca la prova di essere interessato in modo specifico nella violenza indiscriminata ivi contemplata, a motivo di elementi che riguardino la sua situazione personale – neppure può valere ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria in quanto il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente relativo alla specifica situazione dedotta a sostegno della domanda di protezione internazionale, non può precludere la valutazione, da parte del giudice, delle diverse circostanze che rilevano ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria (cfr. tra le altre, Cass. n. 2960/2020, n. 2956/2020, n. 10922/2019);

4.1. la decisione impugnata, pur formalmente richiamando i criteri di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, non dimostra di essere pervenuta alla valutazione di non credibilità sulla base della relativa applicazione; a tal fine è sufficiente osservare che il giudice di merito neppure chiarisce sulla base di quale specifica COI o di altra fonte pubblica autorevole ha ritenuto non costare una campagna anti servizio militare portata avanti dai terroristi verso le generalità della popolazione e tale modus procedendi non appare coerente con il criterio di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, lett. b) e più in generale con il dovere di cooperazione istruttoria; l’affermazione secondo la quale in (OMISSIS) il servizio militare è obbligatorio e costituisce precondizione per lo svolgimento di attività lavorativa non risulta pertinente alla vicenda narrata posto che nello specifico, alla stregua del racconto del richiedente, non si poneva una questione di servizio militare obbligatorio ma di scelta di ” raffermarsi” per diciassette anni; l’ulteriore affermazione alla base del decisum, affidata alla considerazione che in (OMISSIS) l’esercito, oltre ad essere composto da un elevato numero di effettivi, superiore agli altri paesi africani, svolge un’intensa attività antiterrorismo, è del tutto generica ed è tratta da un’unica fonte ((OMISSIS)) laddove il dovere di cooperazioni istruttoria implicava la consultazione di “fonti informative privilegiate” D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. 8, comma 3, sostanziandosi nell’acquisizione di informazioni tratte da fonte internazionale aggiornata, qualificata ed autorevole, (Cass. 3357/2021);

4.2. analoghe considerazioni vanno riferite al rigetto della domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c), in quanto anche in questo caso il giudice di merito non ha chiarito da dove ha tratto le informazioni alla stregua delle quali ha escluso il ricorrere di una situazione di violenza generalizzata nel paese di origine del richiedente;

5. in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio per un riesame della vicenda sulla base dei principi richiamati, assorbita ogni altra censura.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Trieste in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021

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