Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19978 del 10/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 10/08/2017, (ud. 06/04/2017, dep.10/08/2017),  n. 19978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20908/2015 proposto da:

D.T.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA VALLE VIOLA 38, presso lo studio dell’avvocato RANIERI RODA,

rappresentata e difesa dall’avvocato PARDO CELLINI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

I.F.C.A. ISTITUTO FIORENTINO CURE E ASSISTENZA S.P.A., C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 332, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE DE MAJO, rappresentato e difeso dall’avvocato

VITTORIO BECHI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7/2014 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il

08/01/2014 R.G.N. 4575/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’improcedibilità

inammissibilità e in subordine rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CELLINI PARDO;

udito l’Avvocato BECHI VITTORIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Tribunale di Firenze del 28.10.2011 D.T.R., già dipendente della società ISTITUTO FIORENTINO di CURA ed ASSISTENZA (in prosieguo, I.F.C.A.) spa, con mansioni di operatrice socio sanitaria, impugnava il licenziamento disciplinare intimatole con comunicazione dell’8.2.2011, per avere prelevato dal cassetto del mobile posto vicino al letto di una degente (signora P.) un orologio appartenente a quest’ultima; chiedeva, altresì, il pagamento di differenze di retribuzione.

Il giudice del lavoro dichiarava la nullità della domanda di pagamento delle differenze di retribuzione e rigettava quella di impugnazione del licenziamento (sentenza nr. 7/2014 dell’8.1.2014).

La Corte d’Appello di Firenze, con ordinanza del 10.2.2015 dichiarava inammissibile l’appello della lavoratrice, per non avere una ragionevole probabilità di essere accolto.

La Corte territoriale osservava che la ricostruzione del fatto operata dalla sentenza impugnata era confermata dalla istruttoria; la tesi dell’appellante, che assumeva di avere ottenuto in prestito l’orologio dalla degente, contrastava sia con quanto riferito da quest’ultima e da altra paziente nella immediatezza del fatto sia con quanto dichiarato dalla stessa D.T., che aveva affermato di avere preso l’orologio dal cassetto credendo che fosse quello suo, caduto mentre svolgeva le mansioni.

Era ravvisabile la lesione del vincolo fiduciario, in ragione della delicatezza delle mansioni.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di primo grado D.T.R., articolato in due motivi.

Ha resistito con controricorso la società I.F.C.A. spa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si dà atto che il Collegio ha autorizzato l’estensore a redigere motivazione semplificata.

1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione ed errata applicazione di norme di diritto.

Ha esposto che era stato accertato in causa che ella aveva preso in prestito l’orologio dalla degente signora P..

La mancanza di dolo della appropriazione determinava un diverso apprezzamento della gravità del fatto.

Il giudice del primo grado, dichiarando legittimo il licenziamento ed affermando che nel contratto collettivo non vi erano norme che prevedessero per la condotta la applicazione di sanzioni conservative, aveva violato le previsioni dell’art. 2106 c.c. e dell’art. 41 CCNL.

La norma contrattuale prevedeva come fattispecie legittimanti la applicazione di una sanzione conservativa tanto la ipotesi della “grave negligenza in servizio o irregolarità nei compiti” che quella degli “atti che possono arrecare pregiudizio all’immagine della struttura sanitaria”, salve le “infrazioni” di “particolare gravità”, passibili di licenziamento.

Per farsi luogo al licenziamento occorreva dunque la particolare gravità e, soprattutto, la pluralità delle infrazioni, presupposti entrambi mancanti nella fattispecie di causa.

2. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Ha denunziato la carenza della motivazione sul punto dei due presupposti della “particolare gravità” della condotta e della pluralità delle “infrazioni” e censurato la mancata indicazione delle ragioni della inapplicabilità delle sanzioni conservative. A tal fine non era rilevante il riferimento in sentenza alla precedente storia lavorativa della D.T., essendo stata contestata un’unica mancanza.

I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

Con la prima censura la ricorrente assume la mancanza del dolo di appropriazione dell’orologio della degente e su questo presupposto denunzia la falsa applicazione dell’art. 41 CCNL (prevedente sanzioni conservative nelle ipotesi di grave negligenza in servizio o irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati nonchè in caso di atti idonei ad arrecare pregiudizio all’immagine della struttura sanitaria).

Deve preliminarmente darsi conto che la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice del merito non è censurabile in questa sede, a mente dell’art. 348 ter c.p.c., comma 4; a tenore della norma citata quando la ordinanza di inammissibilità dell’appello è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui ai numeri dal n. 1 al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., con esclusione, cioè del vizio di motivazione.

E’ rimasto, dunque, definitivamente accertato che la D.T. aveva preso l’orologio dal cassetto di una anziana paziente dicendo dapprima che era suo e poi, viste le proteste di quest’ultima e della vicina di letto, che lo prendeva in prestito. Soltanto in seguito all’intervento della figlia della paziente aveva tolto l’orologio dal polso e lo aveva restituito.

Il ricorso è improcedibile nella parte in cui assume la violazione dell’art. 41 CCNL, in quanto la ricorrente non ha assolto all’onere di deposito del testo integrale del contratto collettivo.

L’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella parte in cui onera il ricorrente, a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti od accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda, va interpretato nel senso che il deposito deve avere ad oggetto non solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive invocate nel ricorso ma l’integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale, rispondendo tale adempimento al corretto esercizio della funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale (cfr., in tale senso, Cass., s. u., 23 febbraio 2010 n. 20075).

Questa Corte nell’arresto a sezioni Unite del 07/11/2013, n. 25038 ha precisato che l’onere di deposito è assolto: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di quelle fasi, mediante il deposito di quest’ultimo, specificandosi, altresì, nel ricorso l’avvenuta sua produzione e la sede in cui quel documento sia rinvenibile; b) se il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che lo stesso è depositato nel relativo fascicolo del giudizio di merito; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso, oppure attinente alla fondatezza di quest’ultimo e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante il suo deposito, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso.

La ricorrente non ha adempiuto ad alcuno di questi oneri.

La denunzia della assenza di giusta causa ex art. 2119 c.c. – sotto il profilo del difetto di proporzionalità – è infondata.

Il giudizio di gravità della condotta e di idoneità della stessa a ledere il vincolo fiduciario è stato svolto in sentenza sulla base di parametri corretti ed, in particolare, la obbiettiva gravità dei fatti, la delicatezza delle mansioni, il rilievo dei precedenti disciplinari.

Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 4.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA