Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19978 del 06/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 06/10/2016, (ud. 13/01/2016, dep. 06/10/2016), n.19978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19189/2013 proposto da:

D.N.G., (OMISSIS), considerato domiciliato ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANGELO ALFONSO G. NASINI con studio in LIZZANO,

CORSO VITTORIO EMANUELE 99, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.N.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOCCA DI

LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PESCE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE SEMERARO giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 64/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE –

SEZIONE DISTACCATA di TARANTO – Sezione Specializzata Agraria,

depositata il 12/04/2013, R.G.N. 520/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto.

Fatto

I FATTI

Nell’aprile del 2004 D.N.A. convenne dinanzi alla sezione agraria del Tribunale di Taranto il fratello G., chiedendo – sulla premessa di essere entrambi comproprietari al 50% di alcuni fondi rustici -, rispettivamente, la declaratoria di cessazione dell’efficacia del contratto di affitto stipulato in data (OMISSIS) e la risoluzione di quello datato (OMISSIS), per mancata coltivazione dei fondi detenuti a tale titolo dal convenuto per la parte eccedente il suo diritto dominicale.

Il giudice di primo grado accolse la domanda con sentenza non definitiva, rigettando la riconvenzionale dell’affittuario/comproprietario volta al riconoscimento del valore della metà dei miglioramenti e delle addizioni da lui apportati ai fondi in affitto, e disponendo la prosecuzione del giudizio in merito alla domanda pro quota di pagamento dei canoni e di risarcimento dei danni parimenti proposte dall’attore con l’atto introduttivo del giudizio – giudizio conclusosi con pronuncia definitiva di condanna del convenuto al pagamento della complessiva somma di 16 mila euro per canoni scaduti e illegittima detenzione post-contractum, con contestuale rigetto delle ulteriori istanze risarcitorie dell’attore.

La corte di appello di Lecce, investita delle impugnazioni hinc et inde proposte da entrambe le parti, le accolse per quanto di ragione, condannando il convenuto/appellante principale al pagamento della maggior somma di 24 mila Euro.

Per la cassazione della sentenza della Corte pugliese D.N.G. ha proposto ricorso sulla base di 3 motivi di censura.

Resiste D.N.A. con controricorso.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia erroneo conteggio del risarcimento per ritardato rilascio dei terreni – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Il motivo – che lamenta una serie di errori di calcolo in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale in relazione alle somme dovute a titolo risarcitorio all’odierno resistente – è inammissibile.

Per una duplice, concorrente ragione.

Da un canto, in spregio al principio di autosufficienza del ricorso, non vengono riportati, sia pur in parte qua, i passi della CTU che si intende contestare addebitando al perito un difettoso computo dei valori relativi ai terreni condotti in affitto ed un erroneo discostamento, da parte del giudice di appello, dai redditi indicati nella stessa CTU, risultando del tutto insufficiente, all’uopo: 1) la mera indicazione delle (asseritamente diverse e minori) somme dovute da esso ricorrente sulla base di pretesi quanto non specificati elementi di calcolo considerati dal consulente; 2) la mera declamazione, priva di ulteriore specificazione, del tipo di errore di calcolo in cui sarebbe incorso quest’ultimo, e per esso la Corte; 3) la mera indicazione, priva di ulteriore specificazione, dei pretesi “errori di battitura della relazione” lamentati al folio 13 del ricorso;

Dall’altro, la doglianza di omesso esame di un fatto decisivo non coglie nel segno, avendo la Corte territoriale compiutamente analizzato e valutato, alla stregua della CTU (a sua volta oggetto di puntuale, esaustiva e critica valutazione), tutti gli elementi di calcolo funzionali alla decisione adottata, sì che la censura, lamentando, nella sua più intima sostanza, non già l’omesso esame di un fatto decisivo, bensì una erronea valutazione fattuale, sub specie dell’errore meramente aritmetico relativo al computo delle poste risarcitorie dovute, si risolve in una inammissibile richiesta di riesame del merito della causa, come tale istituzionalmente precluso a questa Corte di legittimità.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione della L. n. 203 del 1982, art. 46.

Il motivo – con il quale si lamenta la presunta erroneità della declaratoria di improcedibilità della domanda riconvenzionale relativa al riconoscimento dei miglioramenti per omesso esperimento del tentativo di conciliazione è parimenti inammissibile per patente difetto di autosufficienza, non essendo riportate, in seno al motivo in esame, il contenuto nè della missiva nè dei documenti comprovanti, a detta di parte ricorrente, l’assolvimento dell’onere de quo.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c..

Il motivo – con il quale si lamenta il mancato riconoscimento, da parte della Corte tarantina, di alcune somme costituenti un suo credito a fini di compensazione – è inammissibile.

Anche la doglianza in esame, difetta tout court del requisito dell’autosufficienza, mancando del tutto qualsivoglia indicazione rilevante in parte qua ai fini del decidere, del contenuto dei documenti che si assumono funzionali ad idonea e incontrovertibile dimostrazione dell’esistenza delle dedotte ragioni di credito idonee a fondare una sia pur parziale pronuncia di compensazione.

Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza.

Liquidazione come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 3200, di cui Euro 200 per spese, rilevato che non trova applicazione, nella specie, il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA