Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19977 del 13/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 13/07/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 13/07/2021), n.19977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1551-2020 proposto da:

N.M., domiciliato ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANDREA MAESTRI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna – Sezione

di Forlì- Cesena;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2597/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 16/10/2018 R.G.N. 429/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 2597/2016 la Corte di appello di Bologna ha confermato l’ordinanza del locale Tribunale di rigetto della domanda di protezione internazionale e complementare presentata da N.M., cittadino del (OMISSIS);

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso N.M. sulla base di due motivi; il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norma di diritto in relazione al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 1, al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 censurando il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria;

2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 1, e art. 1, comma 1, dell’art. 33 Convenzione di Ginevra del 1951 sulla protezione dei rifugiati, degli artt. 2 e 10 Cost. e dell’art. 3CEDU, censurando il mancato riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria;

3. il ricorso è inammissibile per tardività;

4. la sentenza impugnata, come confermato in ricorso (pag. 1, intestazione), è stata pubblicata in data 16.10.2018; il ricorso per cassazione, notificato a mezzo p.e.c. in data 20.12.2019, risulta, quindi, all’evidenza tardivo in quanto proposto oltre il termine ordinario di sei mesi dalla pubblicazione previsto dall’art. 327 c.p.c. (Cass. 19185/2015);

5. non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo il Ministero dell’Interno svolto attività difensiva;

6. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535/2019, in motivazione).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021

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