Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19977 del 10/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 10/08/2017, (ud. 06/04/2017, dep.10/08/2017),  n. 19977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20838/2015 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 74,

presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO CAROZZA, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

NUOVO MOLLIFICIO CAMPANO S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e

difesa dagli Avvocati UMBERTO CANETTI, RAFFAELE PIGNATARO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5298/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/06/2015 R.G.N. 7236/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CAROZZA DOMENICO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Tribunale di Napoli M.G., già dipendente della società MOLLIFICIO CAMPANO srl, impugnava il licenziamento disciplinare intimatole in data 3 agosto 2007 per avere falsificato il piano ferie dei dipendenti e per atti di insubordinazione verso l’amministratore commessi in esito alla contestazione disciplinare di quei fatti.

Assumeva di essere vittima di una condotta vessatoria e discriminatoria del datore di lavoro e chiedeva altresì il risarcimento del danno biologico, morale, esistenziale.

Il Giudice del Lavoro rigettava le domande.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 18.6-22.7.2015 (nr. 5298/2015), rigettava l’appello della M..

La Corte territoriale confermava la valutazione del giudice del primo grado, secondo cui le carenze di allegazione del ricorso non consentivano di provare le condotte illecite costituenti mobbing, attesa la genericità e la non – pertinenza della maggior parte delle circostanze ivi descritte.

Andava confermata anche la statuizione di legittimità del licenziamento, riferita alla sola condotta di insubordinazione; la condotta era stata provata dalle dichiarazioni del teste C. e per le sue circostanze assumeva una gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza M.G., articolato in un unico motivo, illustrato con memoria.

Ha resistito con controricorso la società MOLLIFICIO CAMPANO srl.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si dà atto che il Collegio ha autorizzato l’estensore a redigere motivazione semplificata.

Con l’unico motivo la ricorrente ha denunziato:

– ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione dell’art. 99 c.p.c., art. 115 c.p.c., comma 1, artt. 116 e 61 c.p.c., artt. 1362,1363 c.c., artt. 2106,2107 e 2087 c.c., L. n. 604 del 1966, art. 5,D.Lgs. n. 215 del 2003 e D.Lgs. n. 216 del 2003, D.Lgs. n. 198 del 2006, art. 25 e della L. n. 151 del 1991, art. 4;

– ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5: omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.

Ha dedotto che il giudice dell’appello, in violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., aveva considerato separatamente, da un lato, i fatti denunziati come vessatori, in relazione alla sola domanda risarcitoria e, dall’altro, la vicenda del licenziamento, senza considerare la riferibilità dei primi anche alla impugnazione del licenziamento.

Quanto alla domanda risarcitoria, la Corte territoriale aveva omesso di verificare – anche con l’ausilio di una consulenza tecnica – se i fatti costituissero grave espressione di un persistente ambiente nocivo per la salute dei lavoratori, che aveva causato il danno psico-fisico certificato.

In ordine al licenziamento, nell’episodio per il quale era stata ritenuta la grave insubordinazione ella aveva richiesto, ricevuta la prima contestazione disciplinare, di visionare la copia da lei sottoscritta e rimasta in azienda per verificarne la conformità a quella consegnatale; tale richiesta era giustificata proprio dalla gestione scorretta e dalla violazione dei diritti dei lavoratori evidenziata nel ricorso.

Dal processo non era emerso che ella avesse rivolto frasi ingiuriose all’amministratrice; la corte di merito, omettendo di verificare se la società avesse allegato e provato una condotta ingiuriosa della lavoratrice, aveva violato tanto le norme processuali sulla formazione della prova che quelle sostanziali sulla configurazione della fattispecie della insubordinazione.

L’accertamento era basato sulle sole dichiarazioni del teste C., nonostante questi non fosse presente ai fatti e la deposizione fosse imprecisa ed in contrasto con il contenuto della lettera di licenziamento e con le stesse dichiarazioni della amministratrice.

Da ultimo, ha censurato il giudizio di grave inadempimento espresso in sentenza, deducendo che la valutazione trascurava di considerare la non configurabilità di condotte ingiuriose e di insubordinazione.

Il motivo è inammissibile.

La censura di non corretta interpretazione del ricorso introduttivo della lite si riduce alla affermazione della necessità della lettura complessiva dell’atto nella valutazione, da un canto, delle condotte del datore di lavoro ai fini della domanda risarcitoria, dall’altro, delle condotte addebitate alla lavoratrice nella sede disciplinare.

Trattasi, dunque, non già della interpretazione dei contenuti dell’atto introduttivo del giudizio ma dell’apprezzamento della rilevanza dei fatti storici in esso rappresentati in relazione alle domande proposte.

Quanto alla domanda risarcitoria, la Corte di merito ha ritenuto la genericità delle allegazioni e la loro irrilevanza sotto il profilo causale rispetto al verificarsi del danno.

In ordine al licenziamento, il giudice dell’appello ha accertato che all’esito della prima contestazione disciplinare vi era stato un violento litigio tra la M. e la amministratrice, nell’ufficio di quest’ultima, ascoltato da tutti i presenti, dal momento che l’ufficio affacciava sul reparto di produzione. In tale occasione la M. non accettava il contenuto della contestazione disciplinare e rifiutava di sottoscriverla; invitata dall’amministratrice a lasciare la stanza si rifiutava di farlo tanto che veniva messa alla porta; allontanandosi continuava ad inveire nei confronti dei datori di lavoro.

Nella fattispecie trova applicazione ratione temporis il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sicchè il vizio della motivazione è deducibile soltanto in termini di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. 22.9.2014 nr. 19881; Cass. S.U. 7.4.2014 nr. 8053) la norma contempla un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”.

A tali oneri di specificità la parte ricorrente non ha adempiuto limitandosi a contestare la sufficienza e la razionalità della motivazione attraverso un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le proprie personali valutazioni circa il significato e la rilevanza causale degli stessi fatti.

A ciò deve aggiungersi che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo, previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.

Nè a diverse conclusioni si perviene quanto alla denunzia della decisività di tutti i numerosissimi fatti decritti nel ricorso introduttivo – relativi alle condotte illegittime della amministratrice e dei suoi preposti – mancando la evidenza di un fatto storico preciso, sorretto dalle fonti di prova e di rilievo tale da invalidare la ratio decidendi.

In relazione alla domanda di impugnazione del licenziamento, da ultimo, la contestazione del giudizio di proporzionalità investe unicamente un profilo di fatto – la sussistenza o meno della insubordinazione – il cui accertamento resta definitivo, per quanto sopra esposto.

Le spese seguono la soccombenza.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 4.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2017

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