Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19976 del 27/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 19976 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: MENGONI ENRICO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26924/2011 R.G. proposto da
Furfaro Ciro, elettivamente domiciliato in Roma, via F. Siacci 4, presso lo
studio dell’Avv. Alessandro Voglino, rappresentato e difeso dall’Avv. Fabio
Benincasa, come da procura a margine del ricorso

Ricorrente
contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello
Stato, che la rappresenta e difende
Resistente

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania
n. 249/23/10, depositata il 20/12/2010
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/6/2018
dal consigliere Enrico Mengoni;

Data pubblicazione: 27/07/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25/11/2010, la Commissione tributaria regionale della
Campania rigettava l’appello proposto da Ciro Furfaro avverso la pronuncia
emessa il 30/1/2009 dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli. A
giudizio del Collegio, il ricorrente non aveva provato l’infondatezza della pretesa
tributaria contenuta in un avviso di accertamento, avente ad oggetto maggiori
compensi da lavoro autonomo dallo stesso percepiti nell’anno 2000, rideterminati

di lire dichiarati.
2. Propone ricorso per cassazione il Furfaro, deducendo i seguenti motivi:
– nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra
chiesto e pronunciato, dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 1, comma 2, d. Igs.
n. 546 del 1002, in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. La Commissione
Regionale, al pari di quella provinciale, non avrebbe speso alcuna motivazione in
ordine alle eccezioni preliminari sviluppate dal ricorrente, aventi ad oggetto 1)
l’illegittimità dell’avviso di accertamento per carenza di motivazione, ex art. 7, I.
m. 212/2000 e 3, I. n. 241/1990; 2) l’illegittimità della motivazione dell’avviso
quanto alla determinazione dei nuovi compensi accertati, per violazione degli
artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, 3, commi da 181 a 189, I. n.
549/1995, d.p.c.m. 29/1/1996, 42, d.P.R. 600/1973, 3, I. n. 241/1991. Nel
merito, poi, nessun argomento avrebbe ad oggetto la mancata valutazione – ad
opera del primo Collegio – della peculiarità della professione svolta dal
contribuente, “in regime di sostanziale part-time rispetto all’attività principale di
dipendente del S.S.N.”. Il totale silenzio serbato dalla sentenza su tali questioni
ne imporrebbe l’annullamento;
– vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione. La decisione, con
riguardo al già citato profilo del part-time, conterrebbe una motivazione viziata,
nei termini denunciati, perché avrebbe prima richiamato lo stesso argomento,
quindi lo avrebbe superato sostenendo una carenza probatoria sul punto da
parte del ricorrente;
– violazione o falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, artt. 2728, 2729 cod. civ. A fronte delle presunzioni
semplici impiegate per la quantificazione dei maggiori redditi contestati, le
sentenze non avrebbero adeguatamente valutato un elemento decisivo per il
ricorrente, quale il carattere del tutto residuale dell’attività libero-professionale
rispetto a quella di dipendente dal S.S.N.; con riguardo a tale profilo, la
Commissione regionale avrebbe omesso di pronunciarsi, sì da risultare

2

dall’Agenzia delle Entrate in oltre 260 milioni di lire, a fronte di circa 68,8 milioni

”illegittima l’applicazione pura e semplice dei parametri di cui all’art. 3, comma
184, I. 28 dicembre 1995, n. 549″.
3. Si è costituita l’Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso. In
particolare, ha eccepito l’inammissibilità della prima doglianza per carenza di
autosufficienza, non avendo riportato in modo preciso il contenuto delle questioni
che si assumono non esaminate; l’inammissibilità della seconda, per non aver
indicato il rilievo dell’elemento asseritamente non valutato. Da ultimo, l’Agenzia
ha dedotto l’inammissibilità anche della terza censura, ancora per carenza di

provare l’inesistenza di redditi evasi producendo proprio il modello impiegato per
la loro dichiarazione, peraltro privo di indicazione del tempo effettivamente speso
nell’attività fonte degli stessi redditi.
CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso risulta infondato.
Con riguardo alla prima doglianza, osserva la Corte che il gravame si è
limitato a lamentare l’omessa valutazione di talune censure proposte in prime
cure ed in appello, senza però indicare quale rilevanza le stesse avrebbero avuto
sul merito della controversia, in relazione all’avviso di accertamento notificato al
Furfaro. E con la precisazione che le stesse doglianze – come verificato da
questo Collegio – erano state proposte in seconde cure con carattere del tutto
generico, emergendo evidente che il fulcro del gravame era invece costituito da
altri elementi, poi valutati nella decisione qui impugnata.
5. Infondata, di seguito, risulta anche la seconda questione, strettamente
connessa alla terza, con la quale si deduce la contraddittorietà motivazionale in
ordine al carattere temporalmente residuale che l’attività libero-professionale del
ricorrente avrebbe avuto rispetto a quella di dipendente del S.S.N.; tale vizio
argomentativo, infatti, non può essere riconosciuto. In particolare, non si ravvisa
alcuna aporia logico-giuridica, nei termini contestati, nell’affermare, prima, che nella prospettiva del contribuente – l’attività libera sarebbe stata svolta soltanto
per poche ore al giorno, e, poi, che “il ricorrente non ha prodotto o allegato a
sostegno del suo assunto, per confutare l’esistenza di gravi incongruenze tra i
ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle
caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta”.
La doglianza in esame, pertanto, risulta all’evidenza apodittica e generica.
6. Da ultimo, la contestata, connessa violazione dell’art. 39, comma 1, lett.
d), d.P.R. n. 600 del 1973, a mente del quale per i redditi d’impresa delle
persone fisiche l’ufficio procede alla rettifica, tra l’altro, “se l’incompletezza, la

3

autosufficienza, oltre alla sua infondatezza, per aver il ricorrente preteso di

falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
allegati risulta dall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui
all’articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle
registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti
relativi all’impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio nei modi
previsti dall’articolo 32. L’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di
passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché
queste siano gravi, precise e concordanti”.

punto, quindi inammissibile, limitandosi ancora a sostenere – in termini apodittici
– che la sentenza impugnata non avrebbe considerato il carattere asseritamente
residuale dell’attività libero-professionale rispetto a quella dipendente, sì da non
adeguare gli strumenti presuntivi impiegati “alle condizioni soggettive in cui
un’attività viene svolta”. Un’affermazione priva di contenuti, dunque, al pari della
conclusione alla quale la stessa perviene, secondo la quale i parametri di cui
all’art. 3, comma 184, I. n. 549 del 1995 sarebbero stati illegittimamente
applicati in modo “puro e semplice”, senza valutare, cioè, la specificità del caso
concreto. In ordine alla quale, per contro, non censurabile appare il percorso
argomentativo sviluppato nella pronuncia, che ha sottolineato: 1) che il
contribuente non aveva provato, pur in contraddittorio, la fondatezza delle
proprie doglianze; 2) che lo studio di settore invocato dallo stesso risultava sì più
preciso ed aderente alla realtà, ma subordinatamente ad una sua corretta
compilazione, nel caso di specie non avvenuta (quel che il ricorso non contesta);
3) che, pertanto, l’assunto proposto dal Furfaro, volto a negare efficacia ai criteri
presuntivi impiegati dall’Agenzia, non aveva trovato alcuna conferma, in assenza
di prove od allegazioni a sostegno.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato; le spese del grado seguono la
soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,
che liquida in euro 5.000,00 a titolo di compenso, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2018

Osserva la Corte, in particolare, che il gravame risulta del tutto generico sul

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA