Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19976 del 23/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 23/09/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 23/09/2020), n.19976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11172-2015 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TERENZIO 21,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO SPATOLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato SALVATORE VITTORIO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SIRACUSA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 109, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI D’AMICO, rappresentato e difeso dall’avvocato

MAURIZIO ALBANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1334/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 09/01/2015 R.G.N. 419/2010.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. la Corte d’Appello di Catania ha confermato con diversa motivazione la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva rigettato la domanda proposta da F.G. nei confronti del Comune di Siracusa, volta ad ottenere il pagamento dell’indennità di funzione prevista per la posizione organizzativa di responsabile del servizio di autoparco, ricoperta di fatto dapprima in sostituzione del titolare, nei periodi di assenza dello stesso, e successivamente in via continuativa, dopo il collocamento a riposo di quest’ultimo;

2. la Corte territoriale ha ritenuto non condivisibile la pronuncia impugnata, che aveva escluso l’applicabilità alle posizioni organizzative della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, ma ha rilevato che era onere dell’originario ricorrente provare l’avvenuto svolgimento di mansioni riconducibili alla posizione asseritamente ricoperta, onere che nella specie non era stato assolto, perchè il F. non aveva dimostrato di avere esercitato in modo pieno e completo i poteri di gestione del servizio, assumendone la responsabilità;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso F.G. sulla base di un unico motivo, al quale ha opposto difese il Comune di Siracusa con tempestivo controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. il ricorso denuncia, con un unico motivo, “violazione e/o mancata applicazione dell’art. 36 Cost., – difetto di motivazione e/o motivazione insufficiente su un punto decisivo della controversia” ed addebita alla Corte territoriale di avere contraddittoriamente da un lato affermato che le mansioni svolte, delle quali era stata offerta la prova, erano riconducibili al livello di inquadramento D3, dall’altro respinto la domanda, pur avendo dato atto che l’appellante era inquadrato nell’area D, livello economico D1;

1.1. il ricorrente aggiunge che dalla produzione documentale emergeva l’assegnazione piena a mansioni comportanti l’assunzione di responsabilità diretta nonchè l’esercizio dei poteri di autonomia e di iniziativa propri della qualifica D3 e pertanto la domanda doveva essere accolta tanto più che lo stesso Comune di Siracusa aveva riconosciuto, per il tramite del suo dirigente, che aveva formato la nota n. 6049 del 10.9.2008, che la funzione di capo servizio autoparco era stata svolta di fatto dal F.;

2. è fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente perchè il motivo, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di norme di legge, mira ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice del merito e si risolve in un’inammissibile critica del ragionamento decisorio seguito dalla Corte territoriale quanto agli accertamenti di fatto, sollecitandone la revisione, non consentita in sede di legittimità;

2.1. è ius receptum il principio secondo cui il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, nei limiti fissati dalla normativa processuale succedutasi nel tempo (fra le più recenti, tra le tante, Cass. n. 24298/2016; Cass. 17921/2016; Cass. 195/2016; Cass. n. 26110/2015);

2.2. a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ad opera della L. n. 134 del 2012, di conversione del D.L. n. 83 del 2012, applicabile alla fattispecie ratione temporis, è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo;

2.3. le Sezioni Unite di questa Corte con la recente sentenza n. 34476/2019 hanno riassunto i principi, ormai consolidati, affermati in relazione alla portata dell’intervento normativo e, rinviando a Cass. S.U. n. 8053/2014, Cass. S.U. n. 9558/2018, Cass. S.U. n. 33679/2018, hanno evidenziato che: l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma; nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione;

2.4. quest’ultimo vizio, che va denunciato ai sensi del combinato disposto dell’art. 132 c.p.c., e art. 360 c.p.c., n. 4, è ravvisabile solo qualora la carenza o la contraddittorietà siano tali da indurre la mancanza di un requisito essenziale della decisione;

3. è evidente che nella fattispecie, anche a voler ritenere non vincolante la formulazione della rubrica, la critica mossa alla sentenza impugnata non è sussumibile in alcuno dei due vizi in rilievo, perchè lo stesso ricorrente riconosce che il fatto storico, ossia lo svolgimento dei compiti riconducibili alla posizione organizzativa, è stato preso in esame dalla Corte territoriale, che ha ritenuto la circostanza non provata sulla base delle risultanze istruttorie acquisite;

4. l’asserita contraddittorietà della motivazione è predicata in relazione a statuizioni che non sono tra loro inconciliabili perchè la posizione organizzativa, della quale unicamente si discuteva e si discute nel presente giudizio, non va confusa con il profilo professionale e non si esaurisce nello svolgimento di mansioni riconducibili ad un dato livello di inquadramento;

4.1. con la sentenza n. 8141/2018 questa Corte ha già evidenziato, sviluppando il principio affermato da Cass. S.U. n. 16540/2008, che la posizione organizzativa risponde all’esigenza di tener conto in modo adeguato della differenziazione delle attività, esigenza sussistente anche in un sistema fondato sui principi della flessibilità e della equivalenza, sotto il profilo professionale, delle mansioni ricomprese nel medesimo livello di inquadramento;

4.2. nell’ambito dell’organizzazione dell’ente, infatti, determinate funzioni, pur esprimendo la medesima professionalità che caratterizza l’area di inquadramento più elevata, rivestono un ruolo strategico e di alta responsabilità, che giustifica, come per il rapporto di natura dirigenziale, la sottoposizione alla logica del risultato, l’assoggettamento a valutazione e, correlativamente, il riconoscimento di un compenso aggiuntivo;

4.3. la posizione organizzativa descrive, dunque, una funzione alla quale si correlano compiti predeterminati dall’ente, sicchè il dipendente che assuma di averla svolta in via di fatto è tenuto a dimostrare di avere espletato nella loro pienezza tutte le mansioni apprezzate dall’amministrazione al momento dell’istituzione della posizione stessa;

5. i richiamati principi sono stati correttamente applicati dalla Corte territoriale la quale, con accertamento di fatto insindacabile in questa sede, ha escluso che dalle risultanze istruttorie emergesse l’assunzione delle responsabilità connesse alla direzione del servizio di autoparco e, dopo avere evidenziato che il ricorrente si limitava a compiere atti interni, perchè i provvedimenti finali erano adottati solo dal dirigente, ha precisato che, in ogni caso, la sola rilevanza esterna sulla quale il F. aveva fatto leva non sarebbe stata sufficiente a dimostrare l’assunzione della posizione organizzativa, trattandosi di elemento che caratterizza il livello di inquadramento del funzionario D3 e che, quindi, di per sè solo non giustifica l’attribuzione della posizione;

6. la censura di contraddittorietà della motivazione, oltre ad essere infondata per le ragioni già dette, si fonda su una lettura non corretta della sentenza impugnata, della quale il ricorrente non coglie l’effettiva ratio;

7. alle considerazioni che precedono si deve aggiungere che il motivo, tutto incentrato sull’errata valutazione della prova documentale, non è formulato nel rispetto dell’onere di specificazione imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6, in relazione al quale le Sezioni Unite di questa Corte hanno in recente decisione osservato che devono essere dichiarate inammissibili le “censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità” (Cass. S.U. n. 34469/2019);

8. alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

9. sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2020

 

 

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