Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19976 del 21/09/2010

Cassazione civile sez. III, 21/09/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 21/09/2010), n.19976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Z.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAZZARO

SPALLANZANI 36, presso lo studio dell’avvocato DELPINO ALBERTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati GOZZI GIOVANNI, MALAGONI

ANGELO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

DITTA BRENDOLAN ALIMENTARI SRL (società che ha incorporato la BTM

SRL) in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ALCIDE DE GASPERI 21, presso lo studio

dell’avvocato VANDONI CRISTIANA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SANDRINI GIORGIO, giusta procura ad litem a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.M.K.;

ZONATO SPA (già Zonato Srl);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1290/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

16.7.08, depositata il 06/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Alberto Delpino (per delega avv.

Malagoni Angelo) che si riporta agli scritti, insistendo per

l’accoglimento del ricorso.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che

nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 23 marzo 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- La s.r.l. BTM ha convenuto davanti al Tribunale di Verona la s.r.l. Zonato (oggi s.p.a.) e B.M.K., chiedendo il pagamento di L. 106.539.416, quale corrispettivo della fornitura di generi alimentari, ordinati dai convenuti e destinati in Romania.

I convenuti hanno resistito alla domanda, eccependo la Zonato di non avere effettuato alcun acquisto, trattandosi di materia estranea al suo oggetto sociale; il B. di avere svolto solo attività di procacciatore di affari per l’acquirente rumena.

Il giudice ha ordinato la chiamata in causa di Z.M. personalmente, a cui veniva addebitato di avere ordinato in proprio la merce.

Esperita l’istruttoria, il Tribunale ha respinto le domande attrici.

Proposto appello dalla s.r.l. Brendolan Alimentari, quale incorporante della BTM, si è costituita la sola s.r.l. Zonato (oggi s.p.a.), restando contumaci le altre parti.

Con sentenza 25 luglio-6 ottobre 2008 n. 1290 la Corte di appello di Venezia – in riforma della sentenza emessa in primo grado – ha condannato il solo Z.M. al pagamento della somma richiesta dall’appellante.

Lo Z. propone due motivi di ricorso per cassazione.

Resiste la Brendolan con controricorso.

Gli altri intimati non hanno presentato difese.

2. – I due motivi – con cui il ricorrente denuncia insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata gli ha addebitato la responsabilità del debito – sono inammissibili a causa del mancato rispetto dei requisiti di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., nel testo applicabile al caso di specie.

I motivi non contengono un momento di sintesi delle censure, analogo al quesito di diritto, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, o le ragioni per cui essa sarebbe inidonea a giustificare la decisione impugnata: requisito prescritto a pena di inammissibilità (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ. Sez. 3^ n. 4646/2008 e n. 4719/2008, fra le altre), che non si può ritenere rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass. civ., Sez. 3^, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

In ogni caso, anche a voler prescindere da quanto sopra, il ricorso sottopone a questa Corte il mero riesame del merito della vertenza, riesame che è inammissibile in sede di legittimità, avendo la Corte di appello dato conto delle ragioni della decisione con congrua motivazione e con ragionamento immune da vizi logici e giuridici.

4.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, rileva che il ricorrente – pur avendo dichiarato che la sentenza impugnata è stata notificata – non ha prodotto in giudizio la copia notificata della suddetta sentenza, come prescritto dall’art. 369 cod. proc. civ., n. 2.

Il ricorso deve essere quindi dichiarato improcedibile (sul tema cfr., da ultimo, Cass. civ. S.U. 16 aprile 2009 n. 9004).

3.- Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte di cassazione dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 3.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.600,00 per onorar; oltre al rimborso delle spese generale ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2010

 

 

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