Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19976 del 13/07/2021
Cassazione civile sez. lav., 13/07/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 13/07/2021), n.19976
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2485-2020 proposto da:
W.Q., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA
DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato CONSUELO FEROCI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1207/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 19/07/2019 R.G.N. 2043/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/02/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. con sentenza 19 luglio 2019, la Corte d’appello di Ancona, in sede di rinvio a seguito della sentenza n. 23316/2018 della Corte di Cassazione (di annullamento di una precedente della medesima Corte d’appello) rigettava l’appello di W.Q., cittadino (OMISSIS), avverso l’ordinanza di primo grado, di reiezione del suo ricorso in opposizione al diniego della Questura di Macerata del rilascio di permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 30, comma 1, lett. c);
2. in applicazione del principio di diritto fissato dalla Corte regolatrice, di esclusione dell’automatico diniego del permesso per la sola verifica formale di irregolare presenza dello straniero sul territorio nazionale, che sia coniugato con persona regolarmente soggiornante e che, in pendenza della domanda di protezione internazionale abbia richiesto il ricongiungimento con il coniuge, in assenza di un concreto accertamento dell’effettività del vincolo familiare, la Corte anconetana accertava l’inesistenza di un’effettiva convivenza coniugale, per la residenza stabile del richiedente in Cina con un figlio minore ed il suo occasionale soggiorno in Italia con la moglie Q.L., risultante unica componente del nucleo familiare nella certificazione del relativo stato;
3. con atto notificato il 9 gennaio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con unico motivo, mentre il Ministero dell’Interno intimato non svolgeva attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. la procura è inesistente, in quanto del tutto mancante: indicata nell’intestazione del ricorso con la dicitura “giusta delega a margine del presente atto”, come nel primo ricorso per cassazione e in quello per riassunzione del giudizio di rinvio, essa non vi è stata in realtà apposta, né risulta altrimenti;
2. il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese e in esenzione dal pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla sulle spese.
Non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021