Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19976 del 10/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 10/08/2017, (ud. 30/03/2017, dep.10/08/2017),  n. 19976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16518/2011 proposto da:

P.M. C.F. (OMISSIS), PA.VA. C.F. (OMISSIS),

tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SIMONE DE SAINTBON 89,

presso lo studio dell’avvocato SILVIA CANALI, rappresentati e difesi

dall’avvocato ERNESTO GILIANI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.G.P. S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO FELICE,

89, presso lo studio dell’avvocato TIZIANO MARIANI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIANPIERO SAMORI’, giusta delega in atti;

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentata e difesa dagli

avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, EMANUELE DE ROSE,

VINCENZO TRIOLO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 354/2010 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 29/06/2010 R.G.N. 637/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANDREA BINI per delega Avvocato ERNESTO GILIANI;

udito l’Avvocato ANTONIETTA CORETTI;

udito l’Avvocato LEONARDO BRASCA per delega GIANPIERO SAMORI’.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Si controverte del diritto di P.M. e Pe.Va., ex dipendenti della società R.G.P. s.r.l., a vedersi riconosciuta l’indennità di mobilità dopo che l’Inps aveva cessato di erogarla, chiedendo la restituzione dei relativi ratei già versati, in conseguenza dell’accertata insussistenza, ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 1, del requisito dimensionale dell’impresa, in precedenza ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con sentenza depositata il 29.6.2010, la Corte d’appello di Bologna ha respinto il gravame proposto dalla P. e dal Pe. avverso la sentenza del Tribunale di Modena che aveva rigettato la loro domanda, dopo aver riscontrato che non era stata raggiunta la prova del requisito numerico dell’occupazione, da parte della suddetta impresa, di almeno 15 dipendenti nei sei mesi precedenti l’apertura della procedura di mobilità, così come previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 1, ai fini dell’intervento straordinario dell’integrazione salariale.

Per la cassazione della sentenza ricorrono la P. ed il Pe. con tre motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso l’Inps e la R.G.P. s.r.l..

L’Inps deposita memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 194 c.p.c., art. 195 c.p.c., comma 2, artt. 198 e 201 c.p.c., nonchè degli artt. 90 e 91 disp. att. c.p.c., con conseguente nullità della consulenza tecnica d’ufficio e della successiva sentenza che sulla stessa si è basata, per non essere stato consentito al consulente di parte degli appellanti di presenziare all’acquisizione, ad opera del C.T.U., delle informazioni verbali dall’Inail e per non essere stata comunicata al C.T.P. la documentazione ricevuta dall’Inps della sede di Modena, se non dopo il deposito della relazione tecnica d’ufficio, con conseguente violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

2. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano il vizio di motivazione per avere la Corte di merito respinto l’eccezione di nullità della consulenza tecnica d’ufficio di secondo grado, affermando che il diritto di difesa sarebbe stato comunque garantito attraverso la possibilità di depositare i rilievi tecnici alla consulenza del perito d’ufficio e che, comunque, le conclusioni di quest’ultimo non sarebbero state diverse da quelle rassegnate anche nell’ipotesi in cui gli appellanti avessero esercitato il loro diritto di difesa in merito alle informazioni verbali acquisite dall’Inail ed alla documentazione scritta ricevuta dall’Inps.

1.2. Osserva la Corte che i primi due motivi, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Invero, la Corte territoriale ha escluso, con motivazione adeguata ed esente da rilievi di ordine logico-giuridico, che la difesa degli appellanti fosse stata pregiudicata, avendo il consulente d’ufficio dato atto delle suddette informazioni nella propria relazione tecnica ed avendo depositato in atti la documentazione acquisita, dando così alle parti la possibilità di contraddire e di formulare rilievi. Inoltre, il medesimo ausiliare aveva precisato che le informazioni acquisite ed esposte nella sua relazione depositata in atti non cambiavano le conclusioni cui era pervenuto in merito agli elementi della mancanza del requisito numerico, necessario per l’accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale, e della verificata mancanza di prevalenza del settore industriale rispetto a quello commerciale e a quello edile. Infatti, dalla sentenza risulta che l’esito delle due consulenze d’ufficio svolte nei due gradi di giudizio aveva consentito di accertare che gli addetti al settore industriale, nei sei mesi precedenti la data di apertura della procedura di mobilità, erano stabilmente inferiori a quindici, tanto che gli appellanti erano stati licenziati per cessazione totale e definitiva dell’attività produttiva relativa al settore preposto alla produzione dei prefabbricati pesanti. Inoltre, l’analisi di bilancio, condotta al 31 dicembre 2003, aveva evidenziato, secondo l’ausiliare, una netta prevalenza del settore commerciale ed edilizio rispetto a quello industriale dell’impresa in esame.

D’altra parte, si è affermato (Cass. sez. 1, n. 1901 del 28.1.2010) che “in tema di consulenza tecnica d’ufficio, rientrando nel potere del consulente tecnico d’ufficio attingere “aliunde” notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli, dette indagini possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice solo quando ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il controllo” (conf. a Cass. sez. 2, n. 13428 dell’8.6.2007).

3. Col terzo motivo i ricorrenti denunziano la violazione o falsa applicazione dell’art. 2195 c.c. e L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 49, nonchè il vizio di motivazione, per non avere la Corte di merito considerato come attività industriale quella edilizia e per non aver conseguentemente considerato i lavoratori addetti a tale attività come impiegati in attività industriale ai fini del raggiungimento e superamento del numero di 15 dipendenti addetti mensilmente all’attività industriale.

3.1. Anche tale motivo è infondato.

Invero, la Corte ha accertato, con indagine di merito adeguatamente motivata ed immune da rilievi di legittimità, che la R.G.P. s.r.l. operava in tre distinti settori: industriale, commerciale ed edile. La stessa Corte ha poi precisato che era incontroverso che i tre comparti nei quali era articolata l’attività della società erano perfettamente autonomi tra loro, come dimostrato dal rilievo che nel tempo l’azienda aveva assunto una connotazione sempre più commerciale e sempre meno industriale ed edilizia, al punto che nel 1993 l’attività commerciale iniziava ad affermarsi come prevalente rispetto alle altre per divenire in seguito l’asse portante dell’attività aziendale.

Orbene, stante l’accertato carattere autonomo delle suddette attività, in ordine al quale nessuna specifica censura è stata mossa, e rilevato, altresì, che la Corte di merito ha verificato in concreto la prevalenza di quella commerciale, ne consegue che i ricorrenti non possono pretendere di cumulare il numero dei dipendenti del settore edile con quello industriale ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al trattamento straordinario di cassa integrazione.

Infatti, questa Corte ha statuito (Cass. sez. lav. n. 10537 del 3.7.2003) che “in tema di classificazione delle imprese ai fini previdenziali, nel caso di impresa esercente molteplici attività, occorre preliminarmente accertare se queste siano connotate dal carattere dell’autonomia, che ricorre allorquando ciascuna attività è riconducibile ad aziende separate, in quanto preordinata alla produzione di beni destinati direttamente a terzi e strutturata in modo da garantirne l’economicità, cioè almeno il pareggio tra costi e ricavi, occorrendo in questo caso procedere alla loro distinta valutazione e qualificazione. Qualora si accerti, invece, l’insussistenza dell’autonomia e risulti dimostrato che le attività sono complementari, al fine della classificazione occorre verificare quale tra esse possa considerarsi “primaria”, in base al criterio della “prevalenza”.

Anche in precedenza si era affermato (Cass. sez. lav. n. 3115 del 3.3.2001) “in tema di classificazione di una impresa ai fini previdenziali, ove l’attività dell’imprenditore abbia carattere promiscuo occorre tener conto, in relazione alle finalità economiche perseguite, dell’attività primaria svolta dall’impresa rispetto alla quale le altre risultino secondarie, ponendosi in rapporto di mera complementarietà, a meno che l’imprenditore eserciti una pluralità di attività con organizzazioni autonome e distinte tra loro non reciprocamente condizionate e riconducibili ad aziende separate, nel qual caso per ciascuna di esse deve valere la corrispondente qualificazione di azienda industriale o commerciale”.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese nella misura di Euro 2800,00 in favore di ciascuno dei controricorrenti, di cui Euro 2600,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2017

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