Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19975 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19975 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: MENGONI ENRICO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26876/2011 R.G. proposto da
Chenet Maria Cristina, in proprio e quale legale rappresentante della Chenet
Maria Cristina & C. s.n.c., elettivamente domiciliata in Roma, piazza Gondar
22, presso lo studio dell’Avv. Maria Antonelli, che le rappresenta e difende unitamente all’Avv. Maurizio Paniz – come da procura speciale in calce al
ricorso
Ricorrente
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale
dello Stato, che la rappresenta e difende
Controricorrente

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n.
71/05/11, depositata il 15/7/2011
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/6/2018
dal consigliere Enrico Mengoni;

Data pubblicazione: 27/07/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell’11/7/2011, la Commissione tributaria regionale del
Veneto, in parziale riforma delle pronunce emesse il 16/2/2010 dalla
Commissione tributaria provinciale di Belluno, rideterminava in 37.519,00 euro
(per il 2005) ed in 61.705,00 euro (per il 2006) il reddito della Chenet Maria
Cristina & C. s.n.c., mandando quindi all’Agenzia delle Entrate competente per la

contrariamente alla decisione di prime cure, non poteva ritenersi che Cristina
Chenet avesse fornito prova liberatoria piena quanto ai maggiori ricavi contestati
alla società per gli anni 2005 e 2006, apparendo quella offerta idonea a superare
l’accertamento presuntivo compiuto soltanto in parte qua, nei termini di cui al
dispositivo.
2. Propone ricorso per cassazione la Chenet, in proprio e quale legale
rappresentante della società indicata, deducendo i seguenti motivi a sostegno
della invocata cessazione della pronuncia:
– falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973, con
motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria. La sentenza di appello,
superando quella di primo grado, avrebbe ritenuto non piena la prova liberatoria
offerta dalla ricorrente quanto alla riferibilità esclusiva all’ex marito, Mauro
Conedera, di tutte le movimentazioni bancarie non riscontrabili nella contabilità
dell’ente; tale conclusione, tuttavia, risulterebbe palesemente viziata, atteso che
la Commissione regionale – nell’addebitare alla ricorrente il mancato controllo
sulle operazioni bancarie compiute dal Conedera – non avrebbe considerato
alcuni elementi decisivi, quali: a) il rapporto coniugale tra i due, tale da
giustificare piena fiducia nell’operato del coniuge; b) il fatto che questi fosse un
funzionario presso la filiale della banca nella quale erano accesi due dei tre conti
correnti in esame; c) il fatto che lo stesso avesse falsificato le firme della Chanet.
Ancora, la denunciata carenza argomentativa deriverebbe dall’aver – la
Commissione regionale – voluto anticipare gli esiti del procedimento penale,
senza attenderne doverosamente gli sviluppi, e senza credere alla Chenet
quando accusava il Conedera della mala gestio societaria. Quel che, all’evidenza,
avrebbe impedito alla ricorrente di scorporare con precisione tutte le
movimentazioni finanziarie riferibili alla società da quelle, invece, imputabili alle
condotte illecite dell’uomo. La motivazione in esame, infine, risulterebbe
contraddittoria laddove considererebbe solo parzialmente provate le spiegazioni
offerte dalla Chenet; invero, qualora gli esiti delle indagini accertassero la

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rideterminazione delle imposte e delle sanzioni. A giudizio del Collegio, e

responsabilità penale dell’ex marito, la prova liberatoria dovrebbe esser ritenuta
piena.
3. Propone controricorso l’Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del
ricorso. La sentenza impugnata risulterebbe priva dei vizi denunciati, specie di
natura motivazionale, avendo congruamente vagliato il materiale istruttorio
offerto, nonché correttamente “stralciato” dalla quantificazione dei redditi
dell’ente quanto riferibile al solo Conedera. Nel resto, la Commissione di appello
avrebbe ritenuto non assolto l’onere probatorio gravante sulla ricorrente, tale da

51, d.P.R. n. 633 del 1972, così giustificando con adeguato argomento la
rideterminazione dei redditi della società.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4.

Il ricorso risulta manifestamente infondato; al riguardo, peraltro, gli

argomenti di cui all’unica complessa doglianza possono essere esaminati in modo
congiunto, attenendo tutti ad una sola contestazione in punto di motivazione,
con riguardo alla prova liberatoria che si assume offerta piena dalla Chenet.
Osserva la Corte, al riguardo, che nessuno dei vizi denunciati può trovare
accoglimento, risultando il tessuto argomentativo della sentenza del tutto
congruo, fondato su oggettive e non contestate emergenze probatorie e privo di
carenze, illogicità manifeste o contraddizioni di sorta.
5. In particolare, quanto al punto 2, relativo ad “omissione di motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, non risponde al vero che la
sentenza impugnata non avrebbe valutato i profili fattuali che la doglianza
propone (sopra richiamati), così come risulta carente il carattere di decisività che
agli stessi la ricorrente vorrebbe attribuire. In particolare, la Commissione
regionale ha ben tenuto conto delle querele per condotte distrattive che la
Chenet aveva presentato a carico dell’ex marito, prima dell’accertamento fiscale
in esame (che dall’altra era scaturito), ed ha provveduto, di conseguenza, ad
eliminare dal calcolo dei redditi societari per gli anni 2005 e 2006 i prelievi
riferibili alle sole condotte illecite attribuite proprio al Conedera. Quel che,
all’evidenza, in nulla coinvolge un profilo eventualmente colposo riferibile alla
ricorrente con riguardo ai medesimi fatti di reato, che la Commissione ha sì
richiamato, ma solo come considerazione incidentale e priva di rilievo nella
vicenda in esame. Nella quale, infatti, la rideterminazione dei ricavi è avvenuta si ribadisce, perché elemento chiaro nella sentenza – previa rimozione di quei
prelievi che potevano esser riferiti all’ex marito.

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superare la presunzione iuris tantum di cui agli artt. 32, d.P.R. n. 600 del 1973,

6. Ancora con argomento del tutto congruo, poi, la sentenza ha superato la
tesi che sostiene l’intero ricorso (e sviluppata nel punto 3), ossia che la
presentazione delle citate querele in tempi “non sospetti” (precedenti
all’accertamento) costituirebbe prova liberatoria piena offerta dalla Chenet, nella
misura in cui addebiterebbe al solo Conedera ogni difformità tra le
movimentazioni bancarie e la documentazione contabile della società; orbene,
anche sul punto, centrale, non può esser riscontrato il vizio motivazionale
denunciato nei termini della carenza o della contradditorietà.

richiamata – la Commissione regionale ha preso in esame un prelievo del 2006
(effettuato dalla Chenet e dalla stessa non giustificato) e, soprattutto, numerosi
versamenti effettuati nello stesso anno e nel precedente, e – con argomento
ancora privo di vizi – li ha riferiti proprio alla ricorrente ed alla società della quale
la stessa era legale rappresentante. In particolare, la sentenza ha innanzitutto
richiamato un’affermazione della stessa Chenet, a mente della quale l’ex marito
non avrebbe mai versato all’ente “neanche un euro”; di seguito, ha evidenziato
che, nei due anni di interesse, vi erano stati movimenti bancari non riscontrati in
contabilità, pari a circa 65.000,00 euro in uscita e 85.000,00 euro in entrata,
quel che non appariva riferibile all’ex coniuge della ricorrente. Ciò sul
presupposto, di cui alla decisione e non manifestamente illogico, secondo cui
“sembra assai improbabile che il Conedera, denunciato per aver prelevato
somme senza alcuna giustificazione e/o mediante alterazione delle firme, abbia
poi versato nei c/c in esame maggiori valori rispetto a quelli che si assume siano
stati dallo stesso indebitamente prelevati”. Considerazione che la sentenza ha
poi legato ad un ulteriore riscontro, ossia che la ricorrente, richiesta di
giustificare le operazioni medesime, nessun argomento aveva saputo addurre.
8. Una motivazione, dunque, tutt’altro che insufficiente (come denunciato
nel punti 3.1-3.2), poiché ha tenuto ben in considerazione gli illeciti contestati al
Conedera, ma – con solido percorso logico-giuridico – ne ha escluso quella
portata “totalizzante” che la ricorrente vorrebbe affermata a spiegazione delle
discrasie tra movimentazioni bancarie e documentazione societaria. Ciò, peraltro,
senza affatto anticipare gli esiti del giudizio penale, come invece genericamente
contestato nel gravame. Una motivazione, ancora, priva di contraddizioni (punto
3.3), non certo ravvisabili nell’aver considerato liberatoria soltanto in parte qua
la prova offerta dalla Chenet, facendo richiamo alle indagini in corso. Prova
piena, quella invece invocata, che peraltro l’ultimo periodo del ricorso affida ad
un argomento del tutto eventuale, ossia legato ad una possibile pronuncia di
condanna, in sede penale, nei confronti del Conedera.
Il ricorso, pertanto, deve esser dichiarato inammissibile.

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7. Osserva il Collegio, infatti, che – effettuata l’operazione sottrattiva sopra

Le spese del grado seguono la decisione e sono liquidate come da
dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,
che liquida in euro 5.600,00, a titolo di compenso, oltre spese prenotate a

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2018

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debito.

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