Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19975 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/10/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 05/10/2016), n.19975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Giulio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28517-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

e contro

R.M., RO.LU.AL., B.E., F.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 101/06/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA del 07/10/2011, depositata il 20/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Con sentenza n. 101/06/11, depositata il 20 ottobre 2011, non notificata, la CTR dell’Emilia Romagna ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Reggio Emilia, nei confronti dei contribuenti indicati in epigrafe, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Reggio Emilia, che aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso il silenzio – rifiuto dell’Ufficio sulle istanze di rimborso che il sig. F.S., quale legale rappresentante dell’Associazione professionale “USTMAMO Società professionale tra artisti” aveva presentato per l’Irap versata negli anni (OMISSIS).

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Le parti intimate non hanno svolto difese.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciando come erronea in diritto la statuizione con la quale la pronuncia impugnata ha escluso, nella fattispecie in esame, il requisito dell’autonoma organizzazione quale presupposto impositivo del tributo in oggetto.

Con il secondo motivo l’Amministrazione ricorrente, per l’ipotesi che la decisione impugnata sia ritenuta il frutto di un accertamento di fatto, censura altresì la pronuncia impugnata per insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dall’Ufficio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il primo motivo risulta fondato alla luce del principio di diritto di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 14 aprile 2016, n. 7371) che, nella risoluzione di questione di massima di particolare importanza, hanno statuito che “presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e alla scambio ovvero alla prestazione di servizi,ò ma quando l’attività è esercitata dalle società e dagli enti, che Siano soggetti passivi dell’imposta a norma del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3 – comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni-essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d’imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione”.

Nella fattispecie in esame è incontroverso in fatto che tra gli odierni intimati fosse in atto, negli anni con riferimento ai quali sono state formulate le istanze di rimborso, un’associazione professionale tra i medesimi, svolgenti l’attività di musicisti.

La sentenza impugnata che ha escluso nella fattispecie in oggetto il requisito dell’autonoma organizzazione quale presupposto impositivo dell’Irap, si è dunque posta in contrasto con il principio di diritto come sopra enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte.

Il ricorso va dunque accolto per manifesta fondatezza in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, con conseguente cassazione della pronuncia impugnata e decisione nel merito di rigetto dell’originario ricorso dei contribuenti, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto.

Il contrasto giurisprudenziale composto dalla succitata pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, intervenuta a giudizio di legittimità già pendente tra le parti, giustifica l’integrale compensazione tra le parti medesime delle spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motive accolto e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso dei contribuenti.

Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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